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ACCESSO ALL'AZIENDA > Quali attività sono consentite alle imprese che hanno dovuto sospendere la propria attività?

Alla luce di alcune FAQ pubblicate sul sito del Governo che riprendono il quesito sottoposto da Confartigianato al Ministero dello Sviluppo Economico e al Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, si riportano di seguito le attività consentite, ferma restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici:

  • È consentito spostarsi per raggiungere un’azienda o un cantiere, solo per urgenze e, comunque, solo per esigenze sopravvenute o impreviste, giacché le altre devono essere state già risolte entro il termine assegnato dall’articolo 2 del DPCM del 22 marzo 2020. È comunque consentito spostarsi solo per necessità lavorative per far fronte a urgenze non differibili di messa in sicurezza, anche in cantiere, e ciò negli stretti limiti temporali necessari per far fronte alle urgenze stesse. Tali esigenze dovranno essere comprovate con autodichiarazione completa di tutte le indicazioni atte a consentire le verifiche sulla sussistenza di tali necessità e sul compimento del lavoro.
  • È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un’azienda o a un cantiere chiuso solo nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.
  • È consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
  • È consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.
  • È consentita l’attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente: 1) le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; 2) le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

(Fonte Confartigianato – risposta del 3 aprile 2020).

ACCESSO ALL'AZIENDA > Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

(FAQ Governo – 2 aprile 2020)

ACCESSO ALL'AZIENDA > Qualora l’attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?

Ferme restando la sospensione dell’attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l’accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

(FAQ Governo – 2 aprile 2020).

ACCESSO ALL'AZIENDA > È consentito all’imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste “accese”, ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

(FAQ Governo 28 marzo 2020)

ACCESSO ALL'AZIENDA > E' possibile per i titolari delle attività sospese recarsi presso la propria azienda, durante il periodo di sospensione, per attività di scarico materiale/merci (le spedizioni dovevano avvenire entro il 25 marzo, ma arriveranno necessariamente dopo tale data) o per semplice controllo degli accessi e degli impianti?

Il DPCM del 22 marzo e il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo prevedono che le attività non elencate nei rispettivi Allegati debbano completare “le attività necessarie alla sospensione” rispettivamente entro il 25 e il 28 marzo. Si ritiene, tuttavia, possibile che il titolare (o un socio) si rechi in azienda per lo scarico di materiale o merci a condizione che questi siano stati ordinati dall’impresa rispettivamente prima del 23 marzo (per le imprese sospese a seguito del DPCM del 22 marzo) o del 26 marzo (per le attività sospese dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo).
Si ritiene, inoltre, che il titolare (o un socio) possa recarsi presso i locali aziendali per le necessarie attività di vigilanza e di controllo degli impianti.
E’ stata chiesta conferma di quest’interpretazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi. Ci riserviamo eventuali modifiche o integrazioni sulla base di quanto verrà pubblicato

(Risposta del 27/03/2020).

E’ vero che è stata sospesa la notifica di di tutti i verbali e le sanzioni per le violazioni del Codice della Strada?

No. Sono solo cambiati i tempi in quanto a decorrere dalla data del 10/03/2020 e sino al 03/04/2020, sono da intendersi sospesi i termini di:

  • notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada e Leggi collegate,
  • tempi per il pagamento in misura ridotta, compreso quello in forma agevolata (sconto del 30%);
  • tempi per la presentazione dei ricorsi.

È vero che tutti i verbali e le sanzioni per le violazioni del Codice della Strada avranno il pagamento scontato del 30%?

No. È stato previsto, in via del tutto eccezionale e transitoria, che, per tutte le violazioni contestate o notificate dal 17/03/2020 al 31/05/2020, è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni del CdS con importo scontato del 30% entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione (anziché nei primi 5 giorni). Questo vale esclusivamente per le violazioni che non prevedono le sanzioni accessorie della confisca del veicolo ovvero della sospensione della patente di guida.

E’ vero che sono sospesi pagamenti delle assicurazioni RCA auto?

No. Tuttavia, fino alla data del 31/07/2020, è portato da 15 a 30 giorni il periodo entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo in assenza di rinnovo o di stipula di una nuova polizza (comporto). La conseguenza di questo è che fino al 31/07/2020, non è più applicabile la sanzione ridotta per il pagamento entro i 15 giorni dalla scadenza dell’efficacia del contratto essendo compresi nella possibilità di non applicare sanzioni per 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale (193 CdS).

E’ vero che le compagnie di assicurazione ora hanno 60 giorni in più per pagare i sinistri auto?

No. Tuttavia, fino al 31/07/2020, è prorogato di ulteriori 60 giorni – quindi per un totale di 90 nel caso di modulo di denuncia sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro e 120 negli altri – il termine per la formulazione dell’offerta, o della motivata contestazione, ma solo, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone.

Posso modificare a piacimento il veicolo e circolare nel periodo di proroga della revisione?

No. La modifica deve essere tra quelle possibili e previste dal costruttore ed una volta effettuata si devono avere i documenti della corretta variazione emessi dall’autoriparatore. E’ prorogata solamente la visita e prova od il collaudo presso la Motorizzazione.

Quali sono i documenti di identità prorogati di validità fino al 31/08/2020?

Si tratta di tutti i documenti scaduti o in scadenza dalla data del 17/03/2020. Si tratta di ogni documento munito di fotografia del titolare rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana che consenta l’identificazione personale del titolare o con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Il più ovvio è la Carta di Identità.

Con i documenti di identità prorogati al 31/08/2020 posso recarmi all’estero?

No. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. La proroga di validità dei documenti non sospende l’attività di rinnovo/rilascio degli stessi da parte delle Pubbliche Amministrazioni che devono sempre rendere tale servizio.

Quali sono i documenti equipollenti alla carta di identità e sono prorogati anche questi?

Sono i seguenti e sono elencati dalla legge:

  • il passaporto;
  • la patente di guida;
  • la patente nautica;
  • il libretto di pensione;
  • il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
  • il porto d’armi;
  • le tessere di riconoscimento, purché’ munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

SÌ. i documenti equipollenti sono prorogati fino al 31/08/2020 ma si ricorda che per i documenti utilizzabili all’estero (per esempio passaporto e patente) la proroga non è deve essere considerata

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