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ALIMENTAZIONE - VERSAMENTI > Gestisco un’attività di pasticceria/gelateria. Quando devo versare l’IVA che scadeva il 16 marzo 2020?

Il versamento deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

L’attività rientra  infatti tra i settori per i quali sono sospesi alcuni versamenti tributari, tra i quali l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. La sospensione opera, per tali soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi relativo al 2019 e dalla localizzazione.

Art.61, co.2, DL 18/2020 Cura Italia

Risoluzione Agenzia Entrate 12/E del 18 marzo 2020

TRASPORTO - VERSAMENTI > Gestisco un’attività di trasporto merci / taxi / trasloco. Quando devo versare l’IVA che scadeva il 16 marzo 2020?

Il versamento deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

L’attività rientra  infatti tra i settori per i quali sono sospesi alcuni versamenti tributari, tra i quali l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. La sospensione opera, per tali soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi relativo al 2019 e dalla localizzazione.

Art.61, co.2, DL 18/2020 Cura Italia

Risoluzione Agenzia Entrate 12/E del 18 marzo 2020

AUTORIPARAZIONE - VERSAMENTI > Sono titolare di una autofficina con sede in provincia di Verona. Quali versamenti sono sospesi?

Dipende dai ricavi del 2019.

Se i ricavi 2019 sono inferiori a 2Mln di euro, sono sospesi i seguenti versamenti scadenti tra 8 e 31 marzo 2020:

  • versamenti IVA
  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese addizionali
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.

I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica).

Se i ricavi 2019 dell’officina superano i 2 milioni di euro, i versamenti del mese di marzo, che scadevano il 16 marzo 2020, dovevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, senza ulteriori sospensioni.

L’attività non rientra infatti tra quelle “particolari” dall’art. 61, c. 2, D.L. 18/2020.

ALIMENTAZIONE - VERSAMENTI > Sono titolare di una pasticceria/gelateria in provincia di Verona. Quando devono essere versate le ritenute per i lavoratori dipendenti, in scadenza nel mese di marzo?

Entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto giorno festivo).

L’attività rientra infatti tra le particolari attività per le quali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, sono sospesi i versamenti delle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali. La sospensione riguarda il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020: di conseguenza, le ritenute (comunque operate dal sostituto d’imposta), che dovevano essere versate entro il 20 marzo 2020 (in quanto la scadenza del 16 marzo 2020 è slittata al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti, ai sensi dell’art. 60 DL 18/2020), dovranno essere pagate entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), senza sanzioni e interessi, oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 61, co.2, DL 18/2020 Cura Italia

Art. 60 DL 18/2020 Cura Italia

Risoluzione Agenzia Entrate 12/E 18 marzo 2020Z

TRASPORTO - VERSAMENTI > Sono titolare di una impresa che esercita attività di trasporto merci / taxi / trasloco in provincia di Verona. Quando devono essere versate le ritenute per i lavoratori dipendenti, in scadenza nel mese di marzo?

Entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto giorno festivo).

L’attività rientra infatti tra le particolari attività per le quali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, sono sospesi i versamenti delle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali. La sospensione riguarda il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020: di conseguenza, le ritenute (comunque operate dal sostituto d’imposta), che dovevano essere versate entro il 20 marzo 2020 (in quanto la scadenza del 16 marzo 2020 è slittata al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti, ai sensi dell’art. 60 DL 18/2020), dovranno essere pagate entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), senza sanzioni e interessi, oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art. 61, co.2, DL 18/2020 Cura Italia

Art. 60 DL 18/2020 Cura Italia

Risoluzione Agenzia Entrate 12/E 18 marzo 2020

TUTTI - VERSAMENTI > Quando va presentata la dichiarazione IVA per il 2019?

Entro il 30 giugno 2020.

Per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque residenti, gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (il termine ordinario per la Dichiarazione IVA 2019 sarebbe stato 30 aprile 2020).

Art.62, co. 6, DL 18/2020 Cura Italia

TUTTI - VERSAMENTI > Quando devo inviare la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2020?

Entro il 30 giugno 2020

Per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque localizzati, gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (il termine ordinario per la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2020 sarebbe stato il 31 maggio 2020)

 

Art.62, co.2, DL 18/2020 Cura Italia

TUTTI - TASSA LIBRI CONTABILI > La tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, scaduta il 16 marzo 2020, rientra tra le sospensioni?

La tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, scaduta il 16 marzo 2020, andava versata entro il 20 marzo 2020. Questa tassa, infatti, beneficia unicamente della proroga generalizzata dei versamenti verso la Pubblica Amministrazione disposta, per tutti i soggetti, sino al 20 marzo 2020.

Art.60 DL 18/2020 Cura Italia

TUTTI - EROGAZIONI LIBERALI COVID19 > Sono un imprenditore ed ho effettuato un’erogazione liberale in denaro finalizzata all’emergenza COVID-19. Ci sono benefici fiscali al riguardo?

Sì. È prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese. Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”.

TUTTI - RITENUTA D’ACCONTO LAVORATORI AUTONOMI > Sono un lavoratore autonomo che riceve compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73. Ho diritto alla sospensione delle ritenute?

Sì, per i compensi tra il 17 ed il 31 marzo 2020, ma SOLO SE sono rispettate le seguenti condizioni:

  • nel 2019 ha percepito compensi in misura non superiore a 400.000 euro;
  • nel mese di febbraio 2020 non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente.

In tal caso, riceve i compensi al lordo della ritenuta d’acconto presentando apposita dichiarazione dalla quale risulta il non assoggettamento a ritenuta “ai sensi dell’art. 62, comma 7, D.L. 18/2020”. La disposizione è, comunque, facoltativa.

Le ritenute d’acconto non operate dovranno essere versate dal lavoratore autonomo, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica) oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Art.62, co.7, DL 18/2020 Cura Italia

TUTTI - INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI > Non ho ancora attivato il Registratore Telematico, in ragione della moratoria delle sanzioni fino al 30 giugno 2020, e certifico i corrispettivi con le ricevute fiscali, tramettendo gli stessi con la procedura transitoria prevista nel “Portale Fatture & Corrispettivi”. Posso godere di qualche proroga con riferimento alla trasmissione dei prossimi mesi?

La trasmissione telematica dei corrispettivi con la procedura transitoria costituisce un adempimento tributario da effettuare entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (quindi, entro il 31 marzo 2020 per i corrispettivi di febbraio; entro il 30 aprile 2020 per i corrispettivi di marzo, ecc).

Gli adempimenti tributari scadenti dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 sono sospesi per tutti i contribuenti ovunque residenti. Le trasmissioni telematiche dei corrispettivi scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020

Art. 62, co.6, DL 18/2020 Cura Italia

BENESSERE - CREDITO D'IMPOSTA-AFFITTI > Sono un parrucchiere / barbiere / estetista che ha sospeso l’attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020. Il locale in cui esercito l’attività è in locazione. Ho diritto a qualche agevolazione per il canone di locazione?

Sì. Se l’immobile in locazione rientra nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), è previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta non si applica alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020

Art. 65, DL 18/2020 Cura Italia

Agenzia Entrate Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020

ALIMENTAZIONE - CREDITO D'IMPOSTA-AFFITTI > Sono titolare di una pasticceria / gelateria che ha sospeso l’attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020. Il locale in cui esercito l’attività è in locazione. Ho diritto a qualche agevolazione per il canone di locazione?

Sì. Se l’immobile in locazione rientra nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), è previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione.

Il credito d’imposta non si applica alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020

Art. 65, DL 18/2020 Cura Italia

Agenzia Entrate Risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020

PULITINTOLAVANDERIE - CREDITO D'IMPOSTA-AFFITTI > Sono titolare di una lavanderia che ha sospeso l’attività per crollo degli affari dovuti alle misure di contenimento del Covid-19. Il locale in cui esercito l’attività è in locazione. Ho diritto a qualche agevolazione per il canone di locazione?

No. Il credito di imposta per gli affitti di marzo, previsto dal Decreto Legge 18/2020 Cura Italia, non si applica alle imprese che svolgono le attività elencate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020 (attività non sospese dal citato DPCM).

A tale riguardo informiamo che Confartigianato Imprese, tramite i suoi rappresentanti di categoria, ha sottoposto la questione al Governo, auspicando una soluzione per quella che riteniamo una sperequazione di fronte agli effetti della crisi economica in atto.

Art. 65, DL 18/2020 Cura Italia

Allegato 2 DPCM 11 marzo 2020

TUTTI - CREDITO IMPOSTA - SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE > Ho provveduto alla santificazione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature; ci sono agevolazioni per le spese sostenute?

Sì. è previsto un credito di imposta delle spese sostenute per la santificazione di locali e strumenti di lavoro per l’emergenza Covid-19. L’agevolazione è prevista nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 20mila euro di credito.

Criteri e modalità per beneficiare del credito di imposta saranno stabiliti da successivo decreto.

TUTTI - PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE LAVORANO IN SEDE > Sono titolare di una attività non sospesa, e mi avvalgo della collaborazione di dipendenti per il lavoro dei quali non possiamo prevedere forme di smart working/lavoro agile. Ho sentito che ai dipendenti che lavorano presso la sede di lavoro spetta un premio; è una notizia vera?

Sì. Ai lavoratori dipendenti che nel mese di marzo non hanno fruito dello smart working, e si sono recati presso la sede lavorativa, hanno diritto ad un premio di 100 euro, proporzionale al numero di giorni di lavoro in cui si sono recati in sede.

Il premio è riconosciuto se il lavoratore ha un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.

Il premio è anticipato dal datore di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta in aprile 2020, che recupera l’importo tramite compensazione orizzontale in sede di versamento dei tributi e contributi.

Precisiamo che, qualora il reddito complessivo del dipendente dovesse risultare superiore all’importo di 40.000 euro, il premio eventualmente percepito dal dipendente dovrà essere restituito.

TUTTI - CARTELLE DI PAGAMENTO > Qualche settimana fa ho ricevuto una cartella di pagamento che scade il 27 marzo. Devo pagare nei termini?

No, i termini scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, sono sospesi.

Il versamento della cartella dovrà essere effettuato  in unica soluzione entro il 30 giugno 2020; tuttavia, per le cartelle che scadono in questo periodo, è possibile richiedere una rateizzazione presentando una istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2020, secondo le indicazioni che sono sul Portale dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 68, D.L. 18/2020 Cura Italia

TUTTI - CARTELLE DI PAGAMENTO > Ho una cartella di pagamento scaduta prima dell’8 marzo 2020. L’Agenzia delle entrate può dar corso alle azioni esecutive?

Dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 è sospesa l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non può attivare durante questo periodo nessuna azione cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento).

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Socio Confartiginato? SINO