FAQ Attività Artigiane

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IMPIANTI > L'attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codice Ateco 43.2) è consentita senza limitazioni o l'intervento deve essere caratterizzato dall'urgenza?

L’attività di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni contrassegnata da codice Ateco 43.2 rientra tra le attività consentite sia dal DPCM 22 marzo sia dal successivo DPCM 10 aprile. Dalla lettura delle norme risulta che tale attività viene consentita senza limitazioni riguardo al luogo in cui viene svolta (inclusi i cantieri) o al carattere di urgenza dell’intervento. Il legislatore ha quindi operato una valutazione a monte scegliendo di non porre alcuna limitazione riguardo a tale attività, a differenza di altre che sono invece sottoposte a limiti espliciti quale ad esempio l’attività di cura e manutenzione del paesaggio che è consentita ad esclusione delle attività di realizzazione. Il carattere o meno dell’urgenza dell’intervento o il luogo in cui l’attività viene svolta non rilevano ai fini della giustificazione dello spostamento per il quale è sufficiente l’autodichiarazione relativa allo svolgimento di attività consentita. Risulta però che in alcuni territori vi sia una differente interpretazione da parte degli organi di controllo che ritengono giustificati solo gli interventi necessari e urgenti con riferimento all’attività di installazione (ad esempio riparazione di una perdita di acqua, intervento per evitare il rischio di danni a persone e cose). Al riguardo si segnala che una FAQ del Governo – pubblicata prima dell’entrata in vigore del DPCM 10 aprile 2020, ma ancora on-line – consente i lavori di riparazione nella propria abitazione solo se effettivamente indispensabili. Tale FAQ, che riguarda in generale ogni attività di riparazione senza distinguere tra quelle consentite (installazione impianti) e quelle sospese (edilizia), può ingenerare confusione ed errate applicazioni da parte degli organi di controllo.
Al fine di chiarire che l’attività relativa agli impianti possa essere esercitata senza limitazioni è stata inviata una specifica richiesta di conferma di tale interpretazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Dipartimento Affari Giuridici di Palazzo Chigi. Ci riserviamo eventuali modifiche o integrazioni sulla base di quanto verrà risposto.

(Fonte Confartigianato – 17 aprile 2020)

EDILIZIA > La produzione e commercializzazione di cemento e calcestruzzo sono consentite?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l’ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l’appartenenza alla filiera.

(FAQ Governo del 02/04/20)

TUTTI > Sono un esercente di un'attività artigianale e non riesco a trovare il mio codice ATECO per capire se la mia attività è tra quelle sospese dai provvedimenti di contenimento e contrasto del Covid-19. Non riesco in alcun modo a trovare la visura camerale aggiornata della mia impresa per capire con certezza quale sia la codifica ATECO della mia attività. C'è un modo per avere questa informazione?

Sì. Se non si è in possesso della propria visura camerale o non è possibile aver accesso ad essa, si segnala che, a partire dal 23 marzo 2020, è possibile verificare direttamente e gratuitamente il codice Ateco di qualsiasi attività tramite la funzione di ricerca disponibile sul sito del Registro delle Imprese al seguente link (clicca qui).

TUTTI > Sono un esercente di un'attività artigianale il cui codice ATECO è tra quelli sospesi dai provvedimenti di contenimento e contrasto del Covid-19. Non posso recarmi presso la mia attività per proseguire le attività di back office (gestione fatture, mailing, telefonate, etc etc). Posso continuare le mie attività di back office a casa?

Sì. Le attività sospese possono comunque proseguire la loro attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile come da art. 1 c.1 lett c) del DPCM del 22 MARZO 2020. Possono essere pertanto proseguite presso la propria abitazione tutte quelle attività eseguibili da remoto e che non implichino alcun spostamento verso la sede dell’impresa stessa.

TUTTI > Sono un esercente di un'attività artigianale il cui codice ATECO è tra quelli sospesi dai provvedimenti di contenimento e contrasto del Covid-19.Intendo recarmi presso la mia impresa per proseguire da solo alcune manutenzioni dei locali (anche semplici pulizie) o continuare le pratiche di back office o ritirare la posta. Posso Farlo?

No. A partire dal DPCM 9 MARZO 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di cui all’art.1 del DPCM 8 MARZO 2020 gli spostamenti sono consentiti solo ed unicamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità ovvero per motivi di salute. Se la propria attività risulta tra quelle sospese dai provvedimenti di contenimento e contrasto del Covid-19 vengono meno le comprovate esigenze lavorative esponendosi a possibili sanzioni secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19.

CURA DEL VERDE > Le attività di giardinaggio, considerate artigiane, possono continuare ad operare, come le attività agricole?

Il comparto del verde può rimanere aperto esclusivamente per lo svolgimento di particolari attività contraddistinte dai seguenti codici ATECO: 01.19.10 “Coltivazione di fiori in piena aria” e 01.30.00 “Riproduzione delle piante” (rientranti nel settore agricolo) e quella di installazione di impianti di irrigazione per giardini (43.22.05). Tali attività sono espressamente ricomprese nel DPCM 22/03/20 tra quelle che possono rimanere aperte. Deve, invece, essere sospesa l’attività di cura e manutenzione del paesaggio (81.30.00) in quanto non prevista dal decreto citato.

Nel caso l’impresa contempli anche l’attività di vivaio o garden center con vendita al dettaglio questa deve essere chiusa

(Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20).

EDILIZIA > I cantieri rimangono aperti?

No. A meno che non siano riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal DPCM 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO (pagina con elenco di tutti i codici ATECO aperti o chiusi). Al riguardo, occorre precisare che l’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria “ingegneria civile”, identificata con il codice ATECO n. 42 all’interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche.

Il 19 marzo è stato siglato un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

(Fonte: FAQ Governo – 25/03/2020).

EDILIZIA > Per interventi edili da effettuare all’interno di attività ritenute indispensabili (farmacie, ospedali, etc) si può proseguire con l’attività in essere o da svolgere?

Sì, ma presentando richiesta di autorizzazione alla Prefettura ai sensi del DPCM 22 marzo

(Fonte Confartigianato: risposta del 24/03/20).

IMPIANTI > E' possibile effettuare riparazioni o manutenzioni di impianti. Quali misure di tutela devo adottare?

In caso di presenza di persone positive al coronavirus o in autoisolamento:

  1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono.
  2. Se invece è necessario un intervento tecnico suggerire di chiamare il numero di emergenza (ad esempio i vigili del fuoco) e indicare loro, se necessario, il nominativo dell’impiantista di fiducia per l’autorizzazione e le indicazioni di merito per l’intervento.
  3. Prima di recarti dal cliente attendi le indicazioni dell’autorità preposta.
  4. Segui strettamente le indicazioni delle autorità competenti.
  5. Trasmetti tutta la documentazione inerente l’intervento via email.
  6. Richiedi il pagamento della prestazione attraverso bonifici bancari o altre modalità digitali.

In assenza di casi sospetti:

  1. Chiedere una descrizione del guasto e valutare se chi chiama può risolvere la situazione attraverso semplici azioni che possono essere suggerite al telefono.
  2. Se invece è necessario un intervento tecnico chiedere al cliente di formalizzare tale richiesta (spiegate che vi è utile in caso di verifica, da parte dell’autorità competente, dell’autocertificazione per gli spostamenti).
  3. Mantieni la distanza interpersonale di 1 metro anche con i collaboratori. Se non è possibile, adotta strumenti di protezione individuale.
  4. In ogni caso è sempre consigliabile l’uso di guanti, occhiali/visiere, mascherine.
  5. Favorisci l’areazione frequente degli ambienti.
  6. Limita gli spostamenti e la permanenza all’interno dei siti e degli spazi comuni.
  7. Si consiglia di trasmettere al cliente tutta la documentazione inerente l’intervento via email.
  8. Si consiglia di richiedere il pagamento della prestazione attraverso bonifico bancario o altre modalità digitali.
  9. Dopo l’uso, smaltisci i DPI monouso.
  10. Lava tutto l’abbigliamento a 90°C e se non è possibile, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio

(Fonte: Confartigianato, circolare Direzione Politiche Economiche del 13 marzo 2020 Prot.n.303 /DS)

IMPIANTI > Per interventi urgenti di natura impiantistica (ad esempio rottura di un tubo), che necessitino anche di un intervento edile per l’opera muraria connessa alla riparazione, si chiede se sia ammesso l’intervento dell’impresa edile oltre il 25 marzo?

Nei fatti la parte edilizia è sospesa, Se l’impresa che fa impianti ha la capacità di ripristinare lo stato dei luoghi sarebbe opportuna la conclusione dei lavori. Altrimenti l’intervento è ammesso unicamente per l’impresa in possesso dei codici ATECO non sospesi, a meno che l’impresa edile non chieda l’autorizzazione alla Prefettura come previsto dal DPCM 22 marzo per non incorrere in sanzioni.

(Fonte Confartigianato: risposta del 24/03/20).

IMPIANTI > Gli impiantisti possono proseguire con la loro attività in cantiere?

A nostro avviso no, perché dovrebbero limitarsi unicamente ad interventi indifferibili.

(Fonte Confartigianato: risposta del 24/03/20).

MARMO > Un marmista può recarsi presso il domicilio del cliente per prendere le misure per la realizzazione di un lavoro da eseguire presso il suo domicilio?

No. L’attività di marmista deve essere sospesa in quanto i rispettivi codici Ateco non sono previsti dal DPCM 22/03/20 tra quelli che possono rimanere aperti.

(Fonte: Confartigianato, risposta del 23/03/20)

TUTTI > Per poter continuare a svolgere l'attività economica è necessario considerare solo l'attività primaria dell'impresa, o è possibile tenere conto anche dell'attività prevalente e dell'attività secondaria iscritte nel registro delle imprese?

Se l’attività prevalente, o l’attività secondaria sono incluse nell’elenco di cui all’allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020, l’impresa può continuare la sua attività. In altre parole, non si deve tenere conto solo dell’attività primaria.

(Fonte: Unioncamere, Aggiornato al 24.03.2020)

AUTORIPARAZIONE / AUTOTRASPORTO > E’ vero che sono prorogate tutte le operazioni della Motorizzazione?

No. La Motorizzazione, è tenuta a garantire alcune funzioni che sono indifferibili quali:

  1. visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);
  2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;
  3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;
  4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;
  5. autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN);
  6. trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  7. trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
  8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;
  9. autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo.

AUTOTRASPORTO > E’ vero che sono prorogate le revisioni periodiche delle CISTERNE su autoveicoli?

Sì. Il regime della proroga, stabilito nell’ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica anche alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne.

Attenzione: tale proroga vale solamente per la circolazione in Italia, ma trattandosi di materia legata a Direttive e Regolamenti Comunitari si è in attesa di chiarimento per il reciproco riconoscimento della misura.

AUTOTRASPORTO > E’ vero che sono prorogati anche i CERTIFICATI D'APPROVAZIONE ADR?

Sì. Il regime della proroga, stabilita nell’ambito delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica anche ai Certificati d’approvazione ADR chiamati anche Certificat d’Agrèment; DTT 307, “barrato rosa”; “barrato rosso”). Pertanto le scadenze sino al 31/07/2020 sono prorogate al 31/10/2020

Attenzione: tale proroga vale solamente per la circolazione in Italia, ma trattandosi di materia legata a Direttive e Regolamenti Comunitari si è in attesa di chiarimento per il reciproco riconoscimento della misura.

AUTOTRASPORTO / ALIMENTAZIONE > E’ vero che sono prorogati anche gli attestati ATP?

Dipende dalla situazione. In termini generali per i veicoli con ATP in scadenza dal 31/01/2020 al 15/04/2020 la nuova scadenza è il 15/06/2020.

Tuttavia le visite periodiche ATP, anche se limitatamente ai veicoli che effettuano trasporti in ambito internazionale, rientrano tra le attività ritenute indifferibili da parete della motorizzazione.

AUTORIPARAZIONE > E’ vero che sono prorogate e differite le operazioni di immatricolazioni dei veicoli per trasporto persone con disabilità?

No. La visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per il trasporto di persone disabili rientra tra le attività ritenute indifferibili da parete della motorizzazione.

AUTOTRASPORTO / AUTORIPATAZIONE > E’ vero che sono prorogate le di scadenza per le REVISIONI di tutti i veicoli?

La circolazione dei veicoli da sottoporre alla revisione entro il 31/07/2020 è autorizzata fino al 31/10/2020. Tale proroga è accordata anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “Ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate (come peraltro previsto dalla vigente normativa). Diversamente la proroga non coinvolge i veicoli con esito “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE” CHE IN OGNI CASO NON POSSONO CIRCOLARE.

Per i veicoli che devono essere sottoposti a revisione con una “naturale” data successiva al 31/07/2020, invece, rimane valida la scadenza originaria e non beneficiano della proroga;

Per i veicoli la cui revisione era già scaduta e per i quali era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31/07/2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie e possono continuare a circolare fino alla data indicata nella prenotazione rilasciata dagli Uffici provinciali della Motorizzazione.

Attenzione: tale proroga vale solamente per la circolazione in Italia, ma trattandosi di materia legata a Direttive e Regolamenti Comunitari si è in attesa di chiarimento per il reciproco riconoscimento della misura.

AUTOTRASPORTO > E’ vero che sono prorogate le date di scadenza delle CQC?

Sì, ma solamente le CQC con scadenza dal 23/02/2020 al 29/06/2020 sono prorogate al 30/06/2020.

E’ IMPORTANTE NOTARE CHE LE DATE SONO DIVERSE DA QUELLE INDICATE PER LE PATENTI.

Attenzione: tale proroga vale solamente per la circolazione in Italia, ma trattandosi di materia legata a Direttive e Regolamenti Comunitari si è in attesa di chiarimento per il reciproco riconoscimento della misura.

AUTOTRASPORTO > E’ vero che sono prorogate le date scadenza dei CFP - ADR, il “patentino merci pericolose”?

Sì, ma solamente i CFP – ADR con scadenza dal 23/02/2020 al 29/06/2020 sono prorogate al 30/06/2020.

E’ IMPORTANTE NOTARE CHE LE DATE SONO DIVERSE DA QUELLE INDICATE PER LE PATENTI E SONO UGUALI A QUELLE INDICATE PER LA CQC.

Attenzione: tale proroga vale solamente per la circolazione in Italia, ma trattandosi di materia legata a Direttive e Regolamenti Comunitari si è in attesa di chiarimento per il reciproco riconoscimento della misura.

TUTTE LE IMPRESE > Sono il fornitore di un’impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un’impresa che svolge una delle attività non sospese. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

Sì. Sono sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere elencate con il codice ATECO. Al fine di proseguire la propria attività, l’impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia dove ha la sede l’apposita comunicazione indicando specificamente le imprese beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle filiere con attività consentite.

TUTTE LE IMPRESE > La mia impresa è funzionale ad una attività non sospesa ed ho inviato la comunicazione al Prefetto. Posso operare o devo aspettare la risposta dalla Prefettura?

Sì, puoi tranquillamente continuare a operare. Non è previsto un riscontro positivo dalla Prefettura, ma in ogni caso anche successivamente il Prefetto può disporre la sospensione.

TUTTE LE IMPRESE > Siamo i contitolari di una SNC di lavorazioni meccaniche con attività sospesa possiamo proseguire la nostra attività?

È necessario comprendere cosa si intende come “nostra attività”. Per le attività sospese è previsto che possano comunque proseguire alcune funzioni se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, quindi gli amministratori possono proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative, rapporti con la clientela.

TUTTE LE IMPRESE > La mia impresa rientra tra le attività sospese. Vendiamo da sempre i nostri prodotti tramite e-commerce. Possiamo proseguire in questo? Per le operazioni di predisposizioni e condizionamento e delle spedizioni possiamo accedere ai locali dell’impresa?

, non sono disposte limitazioni alle attività di e-commerce già attive. La parte amministrativa e gestione ordini, assistenza clientela, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile; e i colli possono essere predisposti e consegnati alla spedizione da personale che applichi il protocollo sanitario previsto e che il loro lavoro sia organizzato per ridurre al minimo la presenta in azienda sia in termini di tempo sia di personale.

TUTTE LE IMPRESE > Nel caso di attività NON sospesa il datore di lavoro deve rilasciare documentazione al lavoratore per attestare che l’azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?

No, non deve farlo, ma può farlo. Come obbligo dovrà solo informarli che l’impresa è in una delle filiere alle quali è consentito continuare l’attività. I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti se e quando richiesta dalle forze dell’ordine indicheranno l’impresa presso cui lavorano e potranno aggiungere che è tra le imprese non sospese. Nulla vieta di fornire un documento a titolo di promemoria.

TUTTE LE IMPRESE > Ho una impresa che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati tra quelli delle imprese “essenziali”?

No. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nell’elenco delle attività essenziali; tuttavia, le o l’attività che si potranno proseguire saranno solamente quelle individuata dal codice ATECO riportato tra quelli considerati “essenziali”, non le attività sospese.

TUTTE LE IMPRESE > Ho una impresa che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice primario e uno o più codici secondari. Devo considerare solamente l’attività con il codice ATECO primario per sapere se sono attività sospesa o che può operare?

No. L’impresa può continuare a svolgere l’attività riferita al codice ATECO considerato essenziale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario. In ogni caso sono da sospendere le attività non inserite nell’elenco di quelle essenziali.

LEGNO / TUTTE LE IMPRESE > Sono titolare di un laboratorio di mobili (non essenziale e sospesa) e ho solamente la codifica ATECO per la produzione di mobili ma occasionalmente produco imballaggi in legno (essenziale) ma la mia visura non riporta il relativo codice ATECO. Posso continuare ad operare?

No. I codici ATECO riportati nell’elenco delle attività non sospes servono ad individuare le imprese che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un’attività svolta in modo continuativo, per la quale l’impresa ha correttamente dichiarato tale attività come esercitata in CCIAA e comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.

TUTTE LE IMPRESE > Nell’elenco delle attività ritenute essenziali vi sono codici ATECO indicati a 1 cifra, a 2 cifre, a 3 cifre, a 4 cifre. Il mia visura di CCIAA ha un codice con 6 cifre e solamente le prime coincidono con quelle indicate nell’elenco delle attività essenziali. Posso continuare a operare?

Sì. Nel caso in cui l’elenco delle attività essenziali riporti codici ATECO con solo 1 cifra (oppure 2 o 3 o 4 ), questo significa che sono ricomprese tutte le attività con codice ATECO che INIZIA con quelle cifre.

Un esempio

45.2 – Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Comprende anche le codifiche e le attività seguenti

45.20.1 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.10 – Riparazioni meccaniche di autoveicoli

45.20.2 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.20 – Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

45.20.3 – Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.30 – Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

45.20.4 – Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.40 – Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli

45.20.9 – Autolavaggio e altre attività di manutenzione

45.20.91 – Lavaggio auto

45.20.99 – Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli

TESSILE / TUTTE LE IMPRESE > Ho una tranceria e taglio di tessuti e sono il subfornitore di un’impresa che a sua volta fornisce componenti ad una terza impresa che svolge le attività indicate come essenziale. La mia è un’attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?

Sì. Esiste la necessità di assicurare la continuità delle attività e/o filiere indicate come essenziali, ogni impresa parte della relativa catena produttiva può operare per la filiera, ovviamente per i soli prodotti della filiera. Per proseguire l’attività si deve presentare al Prefetto della Provincia dome ha sede il luogo di PRODUZIONE l’apposita comunicazione, indicando specificamente le imprese della filiera e la capofila.

TUTTE LE IMPRESE > La mia impresa ha presentato la comunicazione al Prefetto come appartenete ad una filiera con attività essenziale per proseguire l’attività, quanto tempo devo aspettare prima di iniziare la produzione?

NON SI DEVE ASPETTARE RISPOSTA. Una volta fatta la comunicazione si è operativi, il Prefetto non è tenuto a dare una risposta per confermare che puoi procedere. Si deve ricordare che il Prefetto potrà ordinare successivamente di sospendere l’attività, l’eventuale disposizione del Prefetto di sospensione attività la potrà fare in ogni momento a seguito di un controllo eseguito, come previsto dalla normativa, avvalendosi anche del supporto informativo del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Camera di Commercio.

IMPIANTI > In materia di F-gas le sanzioni previste dal D.Lgs 163/19 per il ritardo nell’inserimento delle informazioni nella banca dati sono sospese?

Il D.Lgs. 163/19 stabilisce che l’attività di accertamento di infrazioni è esercitata dal Ministero dell’ambiente, che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, che irroga le sanzioni amministrative.
L’art. 6 del D.Lgs 163/19 prevede pesanti sanzioni alle imprese che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 gg dalla data dell’intervento (da 1.000 a 15.000 Euro).
Il recente Decreto Cura Italia (l’art. 103 comma 1) ha sospeso tutti i procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile, sia quelli pendenti al 23 febbraio sia quelli iniziati successivamente.
Sulla base di quanto sopra, la lettura combinata dei due dispositivi può essere la seguente.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni.
Per tutti gli interventi effettuati dal 23 febbraio al 15 aprile sono “automaticamente” sospesi i procedimenti amministrativi sanzionatori in caso di mancato inserimento entro 30 giorni in banca dati delle informazioni. A nostro avviso sono sospese anche tutte le eventuali sanzioni comminate prima del 23 febbraio ancora pendenti e non pagate a imprese che non hanno rispettato l’obbligo dei 30 giorni. Si segnala che il quesito è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente per avere conferma della correttezza dell’interpretazione. Seguiranno aggiornamenti non appena arriverà una risposta. (Circolare della Direzione Politiche Economiche del 27/03/20 prot. 410)

IMPIANTI > Quali sono le indicazioni per gli organismi di certificazione F-gas?

In merito alle nuove certificazioni, Accredia (Ente Unico di Accreditamento) in accordo con il Ministero dell’Ambiente, ha invitato gli Organismi di Certificazione a posticipare tutte le attività di nuova certificazione delle persone relative allo schema Fgas, fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. Ha individuando comunque delle procedure specifiche ed eccezionali per quei casi di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza per i quali procedere agli esami di certificazioni da remoto.
(Circolare della Direzione Politiche Economiche del 27/03/20 prot. 410).

IMPIANTI > Sono validi i certificati F-gas in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile?

Il Ministero dell’Ambiente, con circolare, ha chiarito che i certificati F-Gas rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (compresi) resteranno validi fino al 15 giugno 2020.
Saranno direttamente gli Organismi di Certificazione accreditati e designati, tramite la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it, a provvedere all’aggiornamento della data di scadenza dei certificati da loro rilasciati, secondo quanto previsto dall’articolo 103, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Pertanto le persone fisiche e le imprese iscritte al citato Registro in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 resteranno visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate ” del Registro. (Circolare della Direzione Politiche Economiche del 27/03/20 prot. 410).

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Socio Confartiginato? SINO