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Lavoro: proroga al 25 aprile dei verbali di accordo tra imprese e sindacati.

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Le imprese artigiane che nel mese di marzo abbiano stipulato un verbale di accordo sindacale con Cgil, Cisl o Uil, possono prorogarlo fino al 25 aprile 2020, utilizzando e compilando il file di word che rendiamo disponibile in allegato.

Il medesimo file dovrà essere inviato a Cgil, Cisl o Uil mantenendo copia della ricevuta della mail di invio.

Alleghiamo gli accordi tra parti sociali del 26 marzo e del 30 marzo per maggiore e completa informazione.


FSBA, prestazione straordinaria Covid-19: scarica il modello per la comunicazione di avvio dell’ammortizzatore sociale

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L’impresa che necessiti di utilizzare la prestazione straordinaria FSBA per la causale “coronavirus” dovrà darne comunicazione in modo congiunto a Confartigianato Imprese Verona e CGIL CISL e UIL provinciali mediante l’invio, attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (posta elettronica), del modello “FSBA COVID-19” qui allegato.

In seguito, verrà redatto uno specifico accordo sindacale che potrà essere sottoscritto anche in data successiva all’effettivo inizio della sospensione purché sia rispettata l’attuale finestra temporale di utilizzo della prestazione straordinaria (26.02.2020 – 31.03.2020).

Nel verbale l’azienda dovrà motivare, mediante auto-dichiarazione, che la sospensione dell’attività aziendale è effettivamente connessa con l’emergenza Coronavirus.

Il Settore Contrattuale e Relazioni Sindacali di Confartigianato Imprese Verona è a disposizione per ulteriori informazioni, al seguente indirizzo e-mail michele.adami@confartigianato.verona.it


Come gestire il personale ai tempi del Coronavirus: soluzioni, alternative e ammortizzatori sociali

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RIASSUNTO DELLE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

In data 17/03/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 il Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. ‘Cura Italia’, che introduce le seguenti misure aggiuntive in materia di lavoro.

AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI 

Sono previste novità in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (FIS). In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane con esclusione dal versamento del contributo addizionale.

AMMORTIZZATORI SOCIALI PER AZIENDE DA 6 A 15 DIPENDENTI

L’assegno ordinario per causale “emergenza Covid-19” è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti per 9 settimane e limitatamente all’anno 2020,

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

La Cassa integrazione in deroga con causale “emergenza COVID-19” è concessa per 9 settimane alle aziende dei settori per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (esempio: aziende del terziario/turismo fino a 5 dipendenti).
Per i dipendenti delle aziende artigiane è previsto l’ammortizzatore sociale FSBA con causale COVID-19 già in essere.

NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI

– Congedo continuativo o frazionato, riconosciuto ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per un periodo complessivamente non superiore a 15 giorni, con figli di età non superiore a 12 anni indennizzato al 50% della retribuzione.
Possibilità di conversione del congedo in un bonus di € 600,00 da utilizzarsi per prestazioni di servizi di baby-sitting sostenute, erogato mediante libretto famiglia Inps di cui alla L. 50/2017.
– Congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, per tutta la durata della sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.
– Estensione dei permessi retribuiti Legge 104 da 3 a 15 giorni mensili per il periodo marzo – aprile 2020

PERIODO DI SORVEGLIANZA

Per i lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, in base ad apposita certificazione medica, è equiparato al trattamento di malattia erogato dall’ inps e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

PREMIO PER I LAVORATORI

Premio di importo pari a 100,00 euro, esentasse, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo non superiore a 40.000,00 euro annui, rapportato ai giorni di effettiva prestazione lavorativa nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.
Il premio è anticipato dai datori di lavoro e sarà recuperato attraverso l’istituto della compensazione.

LAVORO AGILE

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile (smart-working).

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto sono sospesi per 60 giorni i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

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