COVID-19 – Il Decreto Agosto approvato in via definitiva, ma “salvo intese”. I punti principali
Contabilità e TributiPaghe e PersonalePatronato INAPARelazioni sindacali - Contrattuale...Approvato in via definitiva, ma “salvo intese”, il cosiddetto Decreto Agosto di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Molte le novità in materia di lavoro, anche di impatto immediato come l’abrogazione automatica della proroga dei contratti a termine per un periodo corrispondente ai periodi di cassa Covid. Nell’anticipazione dei contenuti, partiamo per l’appunto dalle misure sul lavoro.
LAVORO
Ammortizzatori Sociali
Si potrà fruire delle nuove 18 settimane di cassa Covid in forma retroattiva dal 13 luglio al 31 dicembre 2020. Il trattamento è in deroga alle norme del decreto Cura Italia, quindi la possibilità di usufruirne sembra possibile anche se non si è usufruito delle 18 settimane (9+5+4) precedenti. Mentre le prime 9 settimane saranno tutte a carico della fiscalità generale, le seconde 9 resteranno gratuite per i soli datori di lavoro che nel confronto tra il primo semestre 2020 e 2019 abbiano registrato almeno il 20% di perdite di fatturato. Se le imprese hanno perso meno del 20% dovranno pagare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività. Le imprese pagheranno il 18% se non hanno avuto alcuna perdita.
Sempre in tema di Cig, il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, annuncia una norma che «consente all’Inps di esaminare le domande rigettate perché fuori termine e sposta le decadenze di fine agosto al 30 settembre».
I datori di lavoro che dal 13 luglio al 31 dicembre utilizzano la cassa Covid, prorogata complessivamente di 18 settimane, non potranno licenziare mentre usufruiscono del trattamento integrativo.
Esonero contributivo
Fino a sei mesi di esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le imprese che assumono a tempo indeterminato o stabilizzano contratti a termine.
Fino a quattro mesi di decontribuzione totale per i datori di lavoro che non ricorrono alla cassa Covid (avendola già utilizzata), periodo durante il quale non potranno licenziare; l’esonero è nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite a maggio e giugno.
Sempre fino al 31 dicembre, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (esclusi lavoro agricolo, apprendistato e lavoro domestico), è riconosciuto per un massimo di sei mesi l’esonero contributivo totale (con esclusione dei premi e contributi Inail), nel limite di 8.060 euro su base annua, riparametrati su base mensile. L’esonero contributivo di 6 mesi riguarda anche le assunzioni a tempo determinato o stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali.
I datori di lavoro che usufruiscono di esoneri contributivi non potranno licenziare mentre usufruiscono del trattamento integrativo.
Divieto di licenziamento
La norma si riferisce «ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di Cig Covid, o dell’esonero dei contributi previdenziali» per i quali resta precluso il ricorso ai licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo si legge nella bozza del Dl. Possibili solo i licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività, liquidazione, o conseguenza di accordi collettivi aziendali raggiunti con i sindacati sugli esodi incentivati e quelli per cambio di appalto con garanzia di continuità del rapporto.
Contratti a tempo determinato
In deroga al decreto Dignità fino a fine anno, ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi i contratti a termine per una sola volta.
Inoltre viene abrogata la norma introdotta nella conversione in legge del Decreto Rilancio, che obbliga i datori di lavoro a prorogare gli addetti a termine, inclusi quelli in somministrazione, in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.
Indennità
Mille euro vanno in automatico ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private per maggio (se hanno già avuto marzo e aprile), e si apre il termine per le domande di chi ha cessato l’attività tra fine aprile e fine maggio.
Mille euro agli stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori in somministrazione impiegati nei due settori, se hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e lo scorso 17 marzo, privi di Naspi. Lo stesso importo va agli stagionali di altri settori, ai lavoratori intermittenti, agli autonomi privi di partita Iva iscritti alla gestione separata, agli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali.
Welfare Aziendale
Raddoppiato il limite per il welfare aziendale: per il 2020 l’importo che non concorre alla formazione del reddito è elevato a 516 euro. Triplicati i fondi per il bonus babysitter per gli operatori sanitari (da 67,6 a 236,6 milioni), ridotto il fondo per il bonus per colf e badanti (da 460 a 291 milioni).
Altre misure
Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose.
Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Sostegno alle imprese
Il decreto-legge prevede ulteriori fondi per i settori del turismo, della ristorazione e della cultura, che sono tra quelli maggiormente colpiti.
È previsto uno specifico finanziamento per gli esercizi di ristorazione che abbiano subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Potranno ottenere un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo minimo è di 2.500 euro.
Ulteriori 400 milioni di euro sono stanziati per contributi a fondo perduto in favore degli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019. Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.
Vengono inoltre rifinanziati alcuni strumenti di supporto alle imprese: 64 milioni per la “nuova Sabatini”; 500 milioni per i contratti di sviluppo; 200 milioni per il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa; 50 milioni per il voucher per l’innovazione; 950 milioni per il Fondo Ipcei per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di interesse europeo.
Viene rifinanziato per 7,8 miliardi di euro (per il triennio 2023-24-25) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per favorire l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia pubblica. Sempre per le Pmi è prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 il termine viene esteso al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico).
Sono aumentati di 500 milioni gli incentivi statali per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di CO2.
Vengono stanziati 1,5 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale, il rilancio e lo sviluppo di società controllate dallo Stato.
Viene potenziato lo strumento dei Piani individuali di risparmio alternativi, con la soglia di investimento annuale detassata che sale da 150.000 a 300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
Vengono incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche, nell’ambito del “piano cashless”, con uno stanziamento di 1,75 miliardi di euro per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di pagamento.
Fra le ulteriori misure predisposte per il sostegno dei settori del turismo e della cultura: il credito di imposta del 60% del canone di locazione o leasing o concessione; l’esonero dal pagamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica (IMU) 2020 per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, gli immobili per fiere espositive, manifestazioni sportive, quelli destinati a discoteche e sale da ballo, gli immobili destinati a cinema e teatri. Questi ultimi vengono esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.
È incrementato di 265 milioni di euro per il 2020 il fondo per sostenere agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche.
Stanziati 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il credito d’imposta per la riqualificazione e i miglioramenti effettuati dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi. Viene incrementato fino a 231 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali e sale a 335 milioni ilFondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei statali.
Stanziati 60 milioni di euro per incentivare gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro vengono potenziate le risorse a sostegno di diverse attività di trasporto.
Fisco
Nel dettaglio, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con unarateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
Rinviati i versamenti per i contribuenti ISA (Indici sintetici di affidabilità) e forfettari che abbiano subito un calo di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: il termine di versamento della seconda o unica rata e dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie.
Si proroga anche l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.