20 Maggio 2020

COVID-19 – Confartigianato Trasporti: bene l’adozione finale del Consiglio UE della proroga di patenti, revisioni e certificati di guida

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Il Consiglio dell’Unione Europea oggi ha finalmente adottato il regolamento contenente le misure temporanee che consentono di prorogare la validità di determinati certificati, patenti, attestati, CqC e revisioni nel trasporto stradale.

“Un risultato estremamente positivo perché consente di avere un quadro europeo chiaro di flessibilità temporanea in determinate materie, per cui abbiamo lavorato in queste settimane a livello comunitario attraverso un’azione costante dell’UETR nei confronti delle Istituzioni UE”. Così commenta Amedeo Genedani, Presidente nazionale Confartigianato Trasporti e Vicepresidente dell’Unione europea dei trasportatori, l’adozione definitiva del regolamento UE, che entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, che dovrebbe aver luogo la prossima settimana.

Tale regolamento prevede una serie di regole per i diversi settori dei trasporti per aiutare le aziende e le autorità a far fronte alle circostanze straordinarie create dalla crisi del coronavirus, tra cui le misure temporanee che consentono di prorogare la validità di determinati certificati, attestati, Cqc e revisioni nel trasporto su strada.

Consentire l’estensione della validità di attestati e certificati fornirà regole certe e flessibili necessarie per mantenere le catene di approvvigionamento e garantire la mobilità delle merci continua su strada, salvaguardando nel contempo la sicurezza.

Tutto ciò supporterà quegli operatori di trasporto, le persone fisiche e le amministrazioni nazionali che, a causa delle restrizioni del coronavirus, incontrano difficoltà nell’adempiere ad alcune formalità amministrative prima della scadenza.
Ciò vale ad esempio per le patenti di guida, i titoli abilitativi ed i controlli tecnici dei veicoli a motore.

Il testo tiene conto del fatto che, date le differenze nella diffusione della pandemia in tutta Europa, alcuni Stati membri sono in grado di continuare a rilasciare licenze o certificati specifici, mentre altri trovano difficile o impossibile farlo.

Tuttavia, anche se un Paese ha ripreso la normale operatività nel rilascio/rinnovo di attestati e certificati, dovrà accettare i documenti originari di un altro Stato membro che ha sfruttato la possibilità di estenderne la validità.

Ciò contribuirà a garantire il regolare funzionamento del mercato interno e il proseguimento delle attività transfrontaliere tra cui i trasporti internazionali.

RIEPILOGO PROROGHE

Si tratta sostanzialmente di proroghe di validità per un SEMESTRE per i certificati, per le licenze, e per le autorizzazioni, e di rinvio di determinati controlli periodici e formazione specifici che scadono nel periodo dal 1 marzo al 31 di agosto. Sono comprese anche le patenti di guida.

Inoltre è sempre previsto per le singole materie elencate di seguito che lo stato membro possa anche presentare una richiesta motivata per essere autorizzata una ulteriore estensione della proroga entro la data del 15 LUGLIO 2020 che una volta accordata da parte della Commissione UE sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e consenzientemente si avrà una reciprocità di riconoscimento.

CARTA CQC

Sta a significare la proroga di validita’ delle Carte di Qualificazione del Conducente CQC sia intese come formato card sia come codice unionale 95 riportato sulla patente.

PATENTI DI GUIDA

Sta a significare la proroga di validita’ di tutte le patenti di guida

ISPEZIONI TACHIGRAFI

Sta a significare che le scadenze delle ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi sono prorogate.

CARD TACHIGRAFO

Sta a significare che la Camera di Commercio ha 2 mesi di tempo dal momento della richiesta di rinnovo della card del conducente per fornire una nuova card per il tachigrafo, nel frattempo il conducente è autorizzato a procedere manualmente con le registrazioni e di seguito ricordiamo la procedura:

  1. all’inizio del viaggio, effettuare la stampata da crono digitale che quindi contiene le indicazioni del veicolo guidato, ed inserire su tale stampa:
    • > informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
    • > i periodi di “altre mansioni”, “disponibilità”, “interruzioni e riposi”;
  2. al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

SOSTITUZIONE CARD TACHIGRAFO

Sta a significare che la Camera di Commercio ha 2 mesi di tempo, dal momento della richiesta di reimmissione in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della card del conducente per fornire una nuova card per il tachigrafo, nel frattempo il conducente è autorizzato a procedere manualmente con le registrazioni come sopra indicato.

REVISIONE VEICOLI

Sta a significare la proroga dei termini per sottoporre a revisione i veicoli a motore.

CERTIFICATI DI REVISIONE

Sta a significare la proroga di validità dei certificati di revisione dei veicoli a motore.

RIPRISTINO IDONEITA’ FINANZIARIA

Sta a significare, in buona sintesi, la proroga da 6 a 12 mesi dei termini assegnati dalla segreteria dellAlbo C/T nel caso di trasporto merci, e dalla Motorizzazazione in caso di trasporto viaggiatori, per la dimostrazione del ripristino della idoneità finanziaria.

Attenzione: la proroga non riguarda la presentazione ordinaria da parte dell’impresa del rinnovo annuale del requisito

LICENZA COMUNITARIA

Sta a significare la proroga di validità della licenza comunitaria per lautotrasporto merci e delle conseguenti copie conformi.

ATTESTATO CONDUCENTE NON COMUNITARIO

Sta a significare la proroga di validità dellattestato del conducente non comunitario che effettua la conduzione dei veicoli nell’autotrasporto internazionale di merci al di fuori del paese di stabilimento dell’impresa in cui e’ assunto.

LICENZA COMUNITARIA TRASPORTO VIAGGIATORI

Sta a significare la proroga di validità della licenza comunitaria per lautotrasporto di viaggiatori e delle conseguenti copie conformi

AUTORIZZAZIONE SERVIZI REGOLARI PASSEGGERI

Sta a significare che la domanda di autorizzazione dei servizi regolari di passeggeri internazionali presentate dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 (il periodo di riferimento) è assunto dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi (anziché quattro) dalla data di presentazione della domanda. Anche le autorità competenti hanno un mese in più per la notifica della decisione sull’autorizzazione.

In ogni caso, laddove le proroghe dei Decreti abbiano una durata superiore, a livello nazionale valgono le proroghe di maggiore durata ma solamente all’interno del nostro Paese.


Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.