LEGNO ARREDO – Patentino diisocianati obbligatorio da agosto 2023. Da Confartigianato indicazioni per una soluzione definitiva
21 Novembre 2022

LEGNO ARREDO – Patentino diisocianati obbligatorio da agosto 2023. Da Confartigianato indicazioni per una soluzione definitiva

Legno e Arredo

Diisocianati vietati e per il cui utilizzo sia obbligatorio frequentare un corso di formazione. La novità agita il settore del Legno. Per fare chiarezza, riportiamo l’informazione riguardante l’introduzione del nuovo regolamento e un intervento di Samuele Broglio, responsabile normativa Confartigianato nazionale, che sul portale www.guidafinestra.it fornisce alcune importanti indicazioni.

Dunque, il Regolamento 2020/1149 della Commissione Europea del 3 agosto 2020, recante modifica dell’allegato XVII del reg. (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha previsto l’introduzione della restrizione 74 sull’uso e l’immissione sul mercato di “diisocianati” sia aromatici sia alifatici, come sostanze o in miscele.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento in oggetto, si prevede che l’utilizzo di schiume poliuretaniche per il montaggio di serramenti sia soggetto ai seguenti obblighi:

  • dal 24 febbraio 2022 è vietato immettere sul mercato i diisocianati, in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    2. il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
  • dal 24 agosto 2023 è vietato utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:
    1. la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    2. il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Il regolamento, inoltre:

  • definisce gli «utilizzatori industriali e professionali», come i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti;
  • prevede che la formazione richiesta, comprenda istruzioni per il controllo dell’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione sul luogo di lavoro, fatti salvi gli eventuali valori limite nazionali di esposizione professionale o altre misure di gestione dei rischi adeguate a livello nazionale. Tale formazione deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale e prevede, per tutti i tipi di formazione, la certificazione o prova documentale del completamento della formazione con esito positivo.

Patentino diisocianati. Da Broglio la soluzione definitiva

Il tema del cosiddetto patentino schiume poliuretaniche alias patentino diisocianati fa vibrare il settore del serramento. I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti. Tipico utilizzo in serramentistica è nelle cartucce di schiuma poliuretanica. Sono prodotti pericolosi per la salute e quindi da maneggiare con cautela.

Se il diisocianato è superiore allo 0.1%

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di adesivi e sigillanti poliuretanici con concentrazione di diisocianato superiore allo 0.1% dovranno seguire appositi corsi di formazione e possedere un attestato, il patentino, per l’utilizzo sicuro del prodotto. Nella notizia segnalavamo la piattaforma europea di training, www.safeusediisocyanates.eu, sostanzialmente gratuita – costa solo 5 euro – con la possibilità di conseguire l’attestato.
Qui Samuele Broglio, esponente di Confartigianato, interviene sul tema del patentino, allarga la visione anche al settore legno nel suo complesso, e suggerisce il sistema per eliminare il problema alla radice. (EB)

Patentino diisocianati

Francamente chiamarlo “patentino schiume poliuretaniche”, come nell’articolo citato poco sopra, è un riduttivo dato che si tratta di un “patentino per uso prodotti contenenti diisocianati”.
Ricordo che la discriminante sta nel contenuto di diisocianato, che:
· Se inferiore allo 0,1% NON richiede la presenza di patentino
· Se superiore allo 0,1% richiede la presenza di patentino.

Dove i diisocianati

In particolare, nel settore legno i diisocianati sono presenti in:
schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale sta sotto lo 0,1%) , ma anche
colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
certi induritori per le colle classe D4 (in questi casi però molto spesso si parla di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati dato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).

Come procedere con i fornitori

Per cui la gestione della cosa secondo me andrebbe fatta nei seguenti step:
1. Farsi dare dei fornitori le schede di sicurezza, pretendendo che sulle stesse sia segnata non solo la presenza (o assenza) di diisocianati ma anche, se presenti, la loro percentuale;
2. Se nei prodotti usati la percentuale è sotto lo 0,1%….dormire tranquilli dato che non si è interessati;
3. Se nei prodotti usati la percentuale risulta oltre lo 0,1%:
a. Cercare di cambiare il prodotto usato con altri prodotti similari aventi una percentuale al di sotto dello 0,1%. Francamente è la soluzione che preferirei e che noi adotteremo in ditta, dato che è molto meglio non avere un inquinante che usarlo comunque solo facendo un corso. Oppure
b. Se proprio non si trova un sostituto, allora fare il corso e ottenere il patentino.

Marginalizzare prodotti non conformi

Dal mio punto di vista la nuova direttiva non dovrebbe portare fiumi di artigiani a fare corsi su corsi, ma in maniera molto più oculata a marginalizzare sul mercato i produttori di composti chimici che non si evolvano riducendo al minimo la presenza di diisocianati nei loro prodotti.
Per cui, a mio avviso, sarà meglio portarsi avanti con le cose e, se possibile, risolvere il problema alla radice.

Samuele Broglio, responsabile normativa Confartigianato

Fonte www.guidafinestra.it