ACCISE – Recupero accise gasolio per autotrazione III trimestre 2023: affidati al nostro servizio per la domanda
2 Ottobre 2023

ACCISE – Recupero accise gasolio per autotrazione III trimestre 2023: affidati al nostro servizio per la domanda

CostruzioniImpiantiLegno e ArredoMetalmeccanica di Produzione...

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 3° trimestre 2023, dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023 ed imputabili a tale trimestre di consumo, per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

COME SEMPRE CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI È DISPONIBILE, CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONE: NESSUNA PERDITA DI TEMPO E LIQUIDAZIONE RAPIDA DELLA SOMMA!

La compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 03 23

Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

  • fatture di acquisto in Italia del gasolio per autotrazione con l’indicazione dei litri e della targa, relative al periodo 01/07/2023 – 30/09/203
  • per ogni veicolo utilizzato: I KM PERCORSI NEL PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023
  • fotocopia integrale della carta d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa;
  • PER CHI HA LA CISTERNAlitri di gasolio utilizzato per mezzi e/o attrezzature non ammesse al beneficio E LITRI MEZZI PER OGNI MEZZO AGEVOLATO

Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:

  • fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli pari o superiori a 7.5 tonnellate utilizzati nel trimestre:
  • per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);
  • per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: la fotocopia della licenza di trasporto;
  • per i Pullman: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;
  • nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.
  • Per le società di persone e di capitali: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE CON RAPIDITA’ TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

via mail al seguente indirizzo: accise@confartigianato.verona.it

info: MARA ZENATTI, TEL. 045 9211579

Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma recuperata. I nostri uffici forniranno il preventivo per ogni singola richiesta.

Confartigianato Trasporti evidenzia che, con la nota n. 592285/RU del 28 settembre 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 3° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° ottobre al 31 ottobre 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell’art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95 e del punto 4-bis dell’allegata Tabella A, è pari a euro 214,18 per mille litri di gasolio commerciale.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Per le imprese esercenti attività di trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della Legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano veicoli aventi classi di emissione “euro VI” (per le quali si rinvia alla nota informativa n. 210945/RU del 20 aprile 2023), l’efficacia del beneficio è cessata il 31 agosto 2023.

Ai fini della regolare compilazione, si rimarca che il “QUADRO A-2” della dichiarazione di rimborso, è limitato ai litri di gasolio usato come carburante riforniti tra il 1° luglio 2023 e la fine della giornata del 31 agosto 2023.

Per le modalità di dettaglio si invita a consultare l’informativa dell’Agenzia delle Dogane.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al secondo trimestre dell’anno 2023, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Di seguito il link al sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda:
https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2023