4 Dicembre 2019

ECOBONUS – Anche la Commissione Industria del Senato appoggia Confartigianato; Cesare Fumagalli: “Governo abroghi sconto in fattura!”

CostruzioniImpiantiLegno e Arredo

“La Commissione Industria del Senato ha compreso e condiviso le preoccupazioni, ripetutamente espresse in questi mesi da Confartigianato e dalle altre Organizzazioni d’impresa, sui gravi effetti distorsivi della concorrenza e penalizzanti per le piccole imprese provocati dallo sconto immediato in fattura per gli interventi relativi a ecobonus e sismabonus. Ora il Governo non può eludere il problema, segnalato anche con due interventi dall’Autorità Antitrust: ci aspettiamo l’unica soluzione efficace, vale a dire l’abrogazione della norma del Decreto Crescita che prevede il meccanismo dello sconto in fattura”.

Così il Segretario Generale di Confartigianato, Cesare Fumagalli, commenta la risoluzione parlamentare approvata oggi all’unanimità dalla Commissione Industria del Senato, che impegna il Governo ad individuare adeguati meccanismi di protezione temporanei per le piccole e medie imprese e a dare seguito alle raccomandazioni dell’Autorità Antitrust in tema di ricadute sulle filiere produttive di settore dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici.

Da mesi Confartigianato si batte in favore delle imprese artigiane, ritenendo che, con l’applicazione dello sconto in fattura in 5 anni, le piccole imprese del ‘sistema casa’ (Costruzioni, Installazione Impianti, Serramenti) registreranno riduzioni dal 37% al 58% del fatturato sul segmento interessato dalle detrazioni fiscali per riqualificazione energetica.


Intanto, l’Agenzia delle Entrate pubblica i codici per lo sconto in fattura

Nel frattempo, essendo la misura al momento operativa, con due recenti risoluzioni, la n. 94/E e la n. 96/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni per sismabonus ed ecobonus e quelli per il recupero in compensazione degli sconti in fattura relativi ai medesimi bonus fiscali.

Gli acquirenti delle unità immobiliari beneficiari di detrazioni per interventi di riduzione di rischio sismico, come stabilito dal Dl n. 63/2013 C. “sismabonus acquisti”, possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito; rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Invece, i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per le opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico, possono decidere per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

I crediti ceduti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione dal cessionario, rispettivamente in cinque e dieci quote annuali di pari importo.

Le quote annuali di tali crediti potranno essere utilizzate in compensazione dal cessionario, tramite modello F24, indicando i codici tributo 6891 SISMABONUS e 6890 ECOBONUS.

In luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, i soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico possono scegliere un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Il fornitore recupera lo sconto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In alternativa, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Per consentire ai fornitori e agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta, tramite modello F24, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo 6908 ECOBONUS e 6909 SISMABONUS.