TRASPARENZA – Aiuti, contributi e sussidi Covid e nell’ambito del Credito di Imposta 4.0… NON sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione. Attivo il nostro servizio per chi non possiede un sito Internet
AttualitàSportello BandiConfartigianato Imprese Verona ricorda che, entro il 30 giugno 2021 andavano pubblicati gli aiuti e i contributi pubblici ricevuti per l’anno 2020, ma solo per quest’anno è prevista la proroga al 31 dicembre 2021.
In questi giorni stiamo ricevendo numerose richieste di informazioni, in particolare per indicazioni fornite agli imprenditori dai loro consulenti e da noi non condivise, in merito alla sussistenza o meno degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, anche per sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni legati all’emergenza sanitaria da Covid-19. La posizione di Confartigianato Imprese è chiara: tali aiuti e contributi pubblici non sono sottoposti al suddetto obbligo di pubblicazione. Identica interpretazione vale per il “Credito di imposta 4.0”.
La questione viene chiarita da Confartigianato, a seguito di numerose richieste di informazioni da parte di imprese interessate, confermando che i contributi a fondo perduto e le altre disposizioni/agevolazioni Covid (es.: garanzie sui finanziamenti agevolati, crediti di imposta locazioni, sanificazioni, acquisto dispositivi di sicurezza, ecc.) percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria, oltre alle erogazioni nell’ambito del “Credito di imposta 4.0”, non rientrino nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla legge 124/2017.
Con riferimento alla tipologia di contributi che devono essere resi pubblici, infatti, si ricorda che il Decreto Crescita (Dl 34/2019) ha chiarito l’ambito oggettivo di applicazione: oggetto degli obblighi di trasparenza sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, “non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, erogati dalle pubbliche amministrazioni. In tal senso si specifica che sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti sulla base di un regime generale. Tra questi si può ritenere siano ricomprese le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni, stabilite dalla legge in via generale.
Si ritiene, quindi, che anche i contributi menzionati siano a carattere generale e quindi non soggetti ad obbligo di pubblicazione. Inoltre, gli obblighi di trasparenza non si applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (tra cui ad esempio gli appalti pubblici), una retribuzione per un incarico ricevuto, oppure dovute a titolo di risarcimento.
Si ritiene, altresì, che possa essere considerato – come criterio ulteriore di valutazione dell’assoggettamento all’obbligo – anche l’eventuale discrezionalità dell’attribuzione. Infatti, ove l’attribuzione coinvolga un processo valutativo discrezionale dell’Amministrazione, l’erogazione stessa non verrebbe corrisposta sulla base di una mera verifica dei requisiti e delle condizioni previste dalla norma in via generale, bensì sulla base della scelta operata dalla Pubblica Amministrazione.
Ad ogni modo, nel caso in cui l’erogazione ricevuta dall’impresa presenti aspetti controversi, sarebbe opportuno rivolgersi alle amministrazioni eroganti, in quanto, soggetti deputati ad irrogare le sanzioni (ai sensi del comma 125-ter) e che quindi possono fornire elementi utili in merito.
Pubblicazione delle informazioni di trasparenza sul sito di Confartigianato Imprese Verona
Ricordiamo, dunque, che Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione delle imprese associate prive di sito internet una sezione dedicata del proprio sito www.confartigianato.verona.it, nella quale verranno elencate le imprese e le relative erogazioni pubbliche percepite.
Giova sottolineare che l’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
- Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
- Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.
Per informazioni gli interessati possono contattare l’Associazione ai seguenti riferimenti: Tel. 0459211555 – contributi@confartigianato.verona.it