SCADENZA – Obblighi di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche entro il 30 giugno. Ti aiutiamo e ospitiamo sul sito di Confartigianato Verona
14 Maggio 2021

SCADENZA – Obblighi di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche entro il 30 giugno. Ti aiutiamo e ospitiamo sul sito di Confartigianato Verona

AttualitàSportello Bandi

Il 30 giugno scade il termine per adempiere agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 125-129, legge 4 agosto 2017, n.124) e poi modificato dal Decreto Legge 34/2019 c.d. “Decreto Crescita”.

L’articolo 35 del “Decreto Crescita” ha stabilito, in particolare, che i soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in natura, sono tenuti a rendere pubbliche alcune informazioni entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Soggetti interessati

L’obbligo di dare pubblicità ai contributi percepiti riguarda:

  • gli enti non commerciali (associazioni, ONLUS, fondazioni, ecc..)
  • le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri
  • le imprese commerciali (società di capitali, società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari).

 

Oggetto degli obblighi informativi

L’obbligo di pubblicità riguarda le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi, aiuti (in denaro e/o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.

 

Riferimento temporale

Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute (incassate) nell’anno solare precedente (da 1 gennaio a 31 dicembre), indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

 

Informazioni da pubblicare

Le informazioni devono essere fornite in forma sintetica. In particolare, le informazioni da riportare sono:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
  • data di incasso;
  • causale.

 

Limite di valore

L’obbligo di pubblicazione scatta nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario nell’anno solare precedente sia pari o superiore a € 10.000 (secondo il Ministero del Lavoro tale limite va inteso in senso cumulativo – la somma di tutti i vantaggi economici ricevuti – e non è riferito alle singole erogazioni).

 

Modalità di pubblicazione

Le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 del Codice Civile devono pubblicare le informazioni in esame nella nota integrativa del bilancio d’esercizio se redatto in forma estesa e dell’eventuale bilancio consolidato. In tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

I soggetti che invece redigono il bilancio in forma abbreviata ed i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro imprese, imprenditori individuali, società di persone) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello di ricezione dei contributi.

Sottolineiamo che per gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto Registro effettuata dai soggetti che concedono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata, dall’impresa ricevente, l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale della associazione di categoria di appartenenza.

 

Pubblicazione delle informazioni di trasparenza sul sito di Confartigianato Imprese Verona

Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione delle imprese associate prive di sito internet una sezione dedicata del proprio sito www.confartigianato.verona.it. Per informazioni gli interessati possono contattare entro e non oltre il 31 maggio 2021 il nostro Sportello Bandi: Tel. 0459211524contributi@confartigianato.verona.it

 

Sanzioni

L’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

  • 1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);
  • Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
  • Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.