CORONAVIRUS – Indicazioni per le imprese: ambienti di lavoro e misure di prevenzione e protezione; rapporti di lavoro e gestione dipendenti
Paghe e PersonaleRelazioni sindacali - ContrattualeConsiderata l’emergenza Coronavirus che ha investito sul piano sanitario definite aree del nostro Paese, tra le quali un comune della nostra Regione, e la necessità di garantire e ribadire una informazione corretta, sia per le basilari misure di prevenzione sanitaria sia per le eventuali situazioni che possono essere incontrate dai datori di lavoro, si forniscono le seguenti indicazioni.
AMBIENTI DI LAVORO: MISURE DA ADOTTARE IN TERMINI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di informare tutti dipendenti, in base all’Ordinanza Contingibile Urgente n. 1 del Ministero della Salute del 23/02/2020, delle seguenti misure da adottare:
- Verificare se in azienda sono presenti individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e comunicare tale circostanza, congiuntamente con il lavoratore, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- Lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in azienda (così come in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione) soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce;
- Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate;
- Considerare che i prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- Evitare, per quanto possibile tutti i contatti ravvicinati;
- Ricordare che i lavoratori che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID 19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso. È ATTIVO ANCHE IL NUMERO VERDE DELLA REGIONE VENETO 800462340 PER INFORMAZIONI SU INFEZIONI DA CORONAVIRUS.
Le precedenti misure minime sono da seguire scrupolosamente fino al prossimo 01/03/2020 e sono da comunicare a tutti i dipendenti a voce e per iscritto, appendendo appositi comunicati nei luoghi di lavoro. coronavirus
I datori di lavoro sono tenuti a valutare assieme al medico competente le indicazioni, le misure di prevenzione e di protezione da porre in atto al fine di tutelare i lavoratori e, nei casi concreti in cui vi sia la presenza del rischio biologico collegato al coronavirus, revisionare ed integrare il documento di Valutazione dei rischi o le procedure aziendali.
Si fa presente che è possibile, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. n. 6 del 23/02/ 2020, applicare, dove se ne presenta la necessità e ricorrendone le condizioni di fattibilità, la modalità di “lavoro agile”.
Nella Regione del Veneto SOLAMENTE LE IMPRESE CHE HANNO SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VO’, NELLA ZONA EUGANEA, IN PROVINCIA DI PADOVA, devono sospendere la loro attività, fino a nuove istruzioni, secondo l’Ordinanza del Sindaco n. 2 del 22/02/2020.
RAPPORTI DI LAVORO: GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE COL PERSONALE DIPENDENTE
In base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020, del D.L. 23/02/2020 nr. 6 e all’ordinanza nr. 1 del 23/02/2020 del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Veneto, sono state adottate misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza COVID-19 – Coronavirus. Quindi è possibile che i datori di lavoro incontrino situazioni “non ordinarie” di gestione dei loro dipendenti.
Premesso che ad oggi l’ordine di sospendere l’attività emesso dalla Pubblica Autorità investe SOLO ED ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VO’, NELLA ZONA EUGANEA, IN PROVINCIA DI PADOVA, e che tale sospensione è stabilita con l’Ordinanza del Sindaco n.2 del 22/02/2020, di seguito forniamo una serie di prime indicazioni che sarà nostra cura mantenere aggiornate in base all’evolversi dell’emergenza, ad oggi fissata per l’intera Regione Veneto fino al 01/03/2020 compreso.
In particolare:
- Qualora l’attività economica svolta dal datore di lavoro sia sospesa per ordine dell’autorità pubblica, (ad oggi solo nel comune di Vo’ a Padova e fino al 01/03/2020), per la corretta gestione delle assenze e la relativa esposizione sul Libro Unico del Lavoro si deve considerare che si tratta di fatti non imputabili ai datori di lavoro. Conseguentemente tali datori di lavoro potranno utilizzare gli ammortizzatori sociali previsti per la loro natura giuridica (artigiana, industria, terziario, ecc.) e per il loro inquadramento INPS (ad esempio FSBA, cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS). Si ricorda che qualora necessario è fondamentale la rapidità nell’apertura della procedura sindacale di modo da poter coprire con l’ammortizzatore sociale di settore la porzione temporale più ampia considerando che o i periodi precedenti all’apertura potranno essere imputati quali assenze a titolo di ferie, permessi, ROL, ecc.;
- Nel caso di un lavoratore che risieda in uno dei comuni posti in isolamento (ad oggi solo nel comune di Vò Euganeo e fino al 01/03/2020), l’assenza è giustificata, ma qualora non sia riscontrabile dal medico alcun sintomo influenzale, lo stesso non potrà essere posto in malattia con conseguente problematica gestionale. Laddove possibile, organizzare l’attività con il lavoro agile (smart working) utilizzando le facilitazioni offerte dallo specifico accordo interconfederale Veneto per il settore artigiano siglato in data 20/12/2019. Peraltro la modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalla norma di riferimento, questo anche in assenza degli accordi individuali normalmente previsti e gli obblighi di informativa ai fini assicurativi sono resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro.
- Imprese con sede in zone non destinatarie di provvedimenti di emergenza qualora a seguito delle restrizioni formali in essere in tutto il Veneto vi sia calo o mancanza di lavoro, si pensi al caso di servizi di trasporto scolastico e/o di servizi per gite scolastiche o ad altri casi di calo di lavoro comunque riferibili all’emergenza sanitaria in essere, si potrà farvi fronte con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali di settore esigibili dal datore di lavoro (es. FSBA, CIGO, FIS);
- lavoratore non residente in zone destinatarie di provvedimenti o non dipendente di azienda che ha sede nelle medesime zone che decida volontariamente di non andare al lavoro: in questo caso, qualora l’assenza non sia convenuta con il datore di lavoro ed imputata ad esempio come ferie, non matura alcun diritto alla retribuzione, l’assenza, se non concordata col datore di lavoro, è da ritenersi ingiustificata e in tal caso va gestita la procedura di legge in merito alle contestazioni disciplinari di cui all’art.7 della L. 300/1970 e di quanto prevede la contrattazione collettiva applicata;
- rapporti di apprendistato duale (art.43 e 45 del D.Lgs. 81/2015) fino a vigenza dell’emergenza, stante la sospensione nell’intero territorio della Regione Veneto delle attività scolastiche, gli studenti non devono svolgere attività a favore dei loro datori di lavoro (sia ore di formazione interna che ore di lavoro). Qualora queste formative ore fossero state programmate nel periodo dell’emergenza l’assenza si riterrà giustificata ma non produrrà l’obbligo retributivo non essendo realizzata, sarà cura delle parti, scuola e impresa, accordarsi per recuperarle in toto o in parte ove possibile;
- PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) e stage scolastici in genere con studenti fino a vigenza dell’emergenza stante la sospensione nell’intero territorio della Regione Veneto delle attività scolastiche gli studenti non devono svolgere le attività formative presso le imprese. Una volta terminato il periodo di emergenza e se ne ricorreranno le condizioni, l’attività sarà riprogrammata tra le parti;
- Più in generale è da segnalare che durante il periodo emergenziale vengono sospese le attività formative esterne o interne all’azienda finanziate dal sistema pubblico (es.: formazione esterna in costanza di rapporti di apprendistato professionalizzante, attività formativa o assimilabile collegate al progetto Garanzia Giovani), dalla nostra bilateralità (es.: corsi sicurezza COBIS/EBAV/Edilcassa/CPR) o altro ancora (es.: corsi con risorse Fondi Interprofessionali).
Si segnala che il Governo, per il tramite del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, ha annunciato la possibile emanazione di un decreto specifico, destinato ai datori di lavoro coinvolti in questa emergenza sanitaria, che potrebbe aprire novità in materia di potenziamento degli strumenti per far fronte alla mancanza o impossibilità di adibire al lavoro, con specifico riferimento alle imprese come quelle del terziario, fino a 5 dipendenti, che a differenza di quelle artigiane o industriali non sono coperte da uno specifico ammortizzatore sociale.
Concludiamo con una segnalazione che può sembrare banale, ma forse non scontata. In una situazione di dichiarata emergenza come quella che si sta vivendo in alcune aree del nostro paese è importante avere la certezza di assumere informazioni corrette e da fonti certe e pertanto si invita a consultare i siti del Ministero della Salute e della Regione veneto. coronavirus