TRASPORTI – Italia firma accordi su proroghe ADR in tema di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose
Trasporti - Logistica - MobilitàIl 23 marzo 2021 l’Italia ha sottoscritto gli Accordi multilaterali M333 e M334 in tema di trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose su strada – ADR – che sono stati promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi.
I due accordi risolvono alcune delle situazioni che si sono verificate a seguito del perdurare della pandemia da Covid-19 che ha investito pesantemente l’autotrasporto. In sintesi, si tratta di una ulteriore proroga di quanto avevamo già pubblicato.
L’accordo M333 sottoscritto dall’Italia è relativo ai certificati di formazione dei conducenti (patentino ADR), il quale, in deroga alle disposizioni del primo paragrafo del punto 8.2.2.8.2 dell’ADR, stabilisce che tutti i certificati di formazione professionale dei conducenti ADR la cui validità scade tra il 01/03/2020 e il 01/09/2021 restano validi fino al 30/09/2021.
Tali CFP ADR sono rinnovati per 5 anni se il conducente fornisce la prova di partecipazione ad un corso di aggiornamento ed ha superato un esame entro il 01/10/2021.
Il nuovo periodo di validità decorre dalla data originaria di scadenza del documento da rinnovare.
Tale accordo deve essere valido fino al 01/10/2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo.
Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, esso continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato.
L’accordo M334 sottoscritto dall’Italia è relativo ai certificati per il consulente della sicurezza, quindi in deroga a quanto disposto dal punto 1.8.3.16.1 dell’ADR, tutti i certificati del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose con scadenza 01/03/2021 ed il 01/09/2021 restano validi fino al 30/09/2021. La validità di questi certificati è prorogata di 5 anni dalla data della sua scadenza originaria se i titolari hanno superato un esame prima del 01/10/2021.
Anche in questo caso l’accordo deve essere valido fino al 01/10/2021 per i trasporti sui territori delle parti contraenti dell’Accordo ADR firmatarie di questo accordo.
Se un Paese firmatario revoca prima di tale data l’adesione a tale accordo, esso continuerà a valere soltanto nei Paesi contraenti che non lo abbiano revocato.
Nessuna altra deroga a tutte le altre disposizioni dell’ADR che quindi devono comunque essere applicate.
Per aggiornamenti sui paesi che hanno sottoscritti tali Accordi si rimanda al sito web dell’ONU: http://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html
Di seguito una tabella valida alla data del 26/03/2021 relativamente alla proroga di validità dei CFP ADR.
Firmatari accordo M333
PAESE | FIRMA |
Germania | 25/01/2021 |
Grecia | 26/01/2021 |
Repubblica Ceca | 26/01/2021 |
San Marino | 26/01/2021 |
Slovenia | 26/01/2021 |
Irlanda | 27/01/2021 |
Repubblica Slovacca | 28/01/2021 |
Norvegia | 29/01/2021 |
Svezia | 03/02/2021 |
Polonia | 09/02/2021 |
Paesi Bassi | 10/02/2021 |
Finlandia | 15/02/2021 |
Portogallo | 17/02/2021 |
Federazione Russa | 18/02/2021 |
Danimarca | 24/02/2021 |
Lettonia | 09/03/2021 |
Italia | 23/03/2021 |
_________
Per informazioni:
e-mail: info@confartigianato.verona.it
Whatsapp 3291877665