TRASPORTI – Cartello case costruttrici veicoli industriali: Corte Giustizia Europea respinge ricorso di Scania
Trasporti - Logistica - MobilitàNuovo capitolo per la class action avviata da Confartigianato contro il cartello dei prezzi messo in atto da alcune case costruttrici di veicoli industriali, a partire dal 1997 e fino al 2011: il 2 febbraio 2022, infatti, la Corte di Giustizia Europea ha respinto il ricorso di Scania, alla quale, il 27 settembre 2017, era stata comminata una sanzione di 880,523 milioni di euro. Fino ad ora, ai produttori di mezzi pesanti è stata inflitta una multa complessiva di 3 miliardi di euro.
Il ricorso di Scania, secondo la posizione della casa svedese, si basava sulla presunta violazione del principio di presunzione di innocenza, dei diritti della difesa o del dovere d’imparzialità, avendo prima aderito ad una transazione assieme alle altre case costruttrici, per poi ritirarla, di fatto proseguendo nel giudizio amministrativo ordinario.
I giudici europei hanno dunque rigettato il ricorso, affermando che “la Commissione aveva sufficientemente dimostrato che i contatti collusivi intervenuti nel tempo a diversi livelli, in particolare al livello dirigenziale, tra il 1997 e il 2004, al livello inferiore della sede, tra il 2000 e il 2008, e al livello tedesco, tra il 2004 e il 2011, considerati nel loro complesso, facevano parte di un piano d’insieme volto alla realizzazione dell’unico obiettivo anticoncorrenziale di limitare la concorrenza sul mercato degli autocarri medi e pesanti nel SEE”.
Nello specifico, la Corte europea scrive “l’esistenza di collegamenti tra i tre livelli dei contatti collusivi emergeva dal fatto che i partecipanti alle riunioni erano sempre dipendenti delle stesse imprese, che esisteva una sovrapposizione temporale tra le riunioni tenutesi ai vari livelli e che esistevano contatti tra i dipendenti al livello inferiore delle rispettive sedi delle parti dell’intesa e i dipendenti al livello tedesco. Inoltre, la natura delle informazioni condivise, le imprese partecipanti, gli obiettivi e i prodotti interessati erano rimasti gli stessi durante tutto il periodo dell’infrazione”.
Nella sentenza del 2 febbraio si aggiunge che “l’asserita circostanza secondo cui i dipendenti della Scania al livello tedesco non sapevano di essere coinvolti nella prosecuzione delle pratiche intervenute agli altri due livelli o secondo cui i dipendenti della Scania che partecipavano alle riunioni al livello inferiore della sede non erano a conoscenza delle riunioni al livello dirigenziale non aveva alcuna rilevanza per quanto attiene alla constatazione dell’esistenza di un piano d’insieme. Infatti, la consapevolezza dell’esistenza di un piano siffatto deve essere valutata a livello delle imprese coinvolte e non a livello dei loro dipendenti”.