AUTOTRASPORTO – Recupero accise gasolio per autotrazione acquistato nel 1° trimestre 2023: per la domanda affidati al nostro servizio
31 Marzo 2023

AUTOTRASPORTO – Recupero accise gasolio per autotrazione acquistato nel 1° trimestre 2023: per la domanda affidati al nostro servizio

Trasporti - Logistica - Mobilità

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni del beneficio sul gasolio per uso autotrazione consumato nel corso del I TRIMESTRE 2023, dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. 

La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione ammonta a:

€ 214.18 OGNI 1.000 LITRI ACQUISTATI NEL PERIODO 01/01/2023- 31/03/2023 

per i veicoli aventi massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto merci e di categoria ecologica Euro V o superiore.

Con la nota n. 166296/RU del 27 marzo 2023 a firma del Direttore centrale, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli fornisce importanti precisazioni ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al 1° trimestre 2023.

La domanda potrà essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2023 per via telematica oppure all’Ufficio delle Dogane competente rispetto alla sede della società.

Si ricorda che le accise sul gasolio per autotrazione potranno essere recuperate solamente dai veicoli appartenenti alle classi ecologiche Euro V o superiore, così come previsto dal Decreto-legge n.157 del 19 dicembre 2019 (cosiddetto Decreto Fiscale), ciò significa che il IV trimestre 2020 rappresenta l’ultimo valido per il recupero accise degli Euro IV.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da presentare unitamente alla medesima dichiarazione.

Il recupero delle accise può, come sempre, essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”.

Si precisa che anche in questo trimestre è prevista la nuova soglia minima di 1 litro di gasolio consumato per ogni Km percorso, per il cui riscontro le dogane hanno introdotto delle novità nel quadro A-1 del modello, ed in particolare:

  • nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” DATA FINE POSSESSO” è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1 gennaio” e “31 marzo” dell’anno 2023; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
  • la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli;
  • nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata, nel trimestre di consumo. Non sono ammessi dati di altra natura.

Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022 ed imputabili esclusivamente a tale mese di consumo, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2025.

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La compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 01 23.

Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: 

1) fatture di acquisto in Italia del gasolio per autotrazione con l’indicazione dei litri e della targa, relative al periodo 01/01/2023 – 31/03/2023

2) per ogni veicolo utilizzato: I KM PERCORSI NEL PERIODO 01/01/2023 – 31/03/2023

3) fotocopia integrale della carta d’identità in corso di validità del titolare dell’impresa;

4) I litri di gasolio utilizzato per mezzi e/o attrezzature non ammesse al beneficio 

5) DAS MESE DI MARZO PER CHI HA LA CISTERNA 

Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente: 

6) fotocopia delle carte di circolazione dei veicoli pari o superiori a 7.5 tonnellate utilizzati nel trimestre:

7) per i veicoli non di proprietà: la fotocopia del contratto di leasing, usufrutto, locazione e simili (è sufficiente la prima pagina);

8) per i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio: la fotocopia della licenza di trasporto;

9) per i Pullman: fotocopia dell’atto di affidamento del servizio pubblico anche scolastico;

10) nel solo caso di acquisto di gasolio fuori rete per impianti di capacità volumetrica superiore a 10 metri cubi: fotocopia del registro di carico e scarico carburanti.

11) Per le società di persone e di capitali: visura camerale e carta d’identità del legale rappresentante

Qualora il gasolio acquistato sia stato utilizzato anche per veicoli e/o ATTREZZATURE NON AMMESSE AL BENEFICIO (gru, gruppi elettrogeni, “muletti”, pale meccaniche, veicoli inferiori alle 7.5t, autocarri EURO III o inferiori) SARÀ NECESSARIO INDICARE I LITRI DI CARBURANTE UTILIZZATI PER TALI MEZZI. 

SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 15 APRILE 2023 

via mail al seguente indirizzo: accise@confartigianato.verona.it

Per informazioni: Mara Zenatti,  tel. 0459211579

 Il servizio è a pagamento con la tariffa commisurata alla somma. I nostri uffici forniranno il preventivo a ogni singola richiesta.