AUTOTRASPORTO – Sospensione del fermo: approfondimento sui risultati ottenuti e il dettaglio sul credito d’imposta
Trasporti - Logistica - MobilitàTorniamo sulla sospensione del fermo nazionale dell’autotrasporto e sui risultati ottenuti che hanno portato a tale decisione, pubblicando i brani di rilievo della circolare con la quale Confartigianato Trasporti è entrata nel dettaglio dei provvedimenti.
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Dopo settimane di intense trattative e scontri col Governo, l’incontro tenutosi venerdì 22 maggio pomeriggio nella Sala Verde di Palazzo Chigi con il Presidente del Consiglio, On. Giorgia Meloni, il Vicepremier e Ministro dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini e la delegazione governativa, ha prodotto un primo e significativo passo avanti per le istanze della categoria.
A fronte dell’intesa raggiunta, che accoglie le richieste urgenti portate avanti da Confartigianato Trasporti, UNATRAS ha deciso la SOSPENSIONE del fermo nazionale dei servizi, precedentemente proclamato dal 25 al 29 maggio 2026.
Le imprese possono pertanto oggi riprendere il regolare svolgimento delle attività lavorative.
Di seguito i punti chiave dell’accordo da diffondere sui territori e veicolare alle imprese:
- un credito d’imposta per un importo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni già stanziati nel decreto-legge n. 33, a valere sul periodo marzo-giugno 2026;
- la riduzione da 60 a 30 giorni per la compensazione del rimborso accise trimestrale dalla data di presentazione della domanda, a decorrere dal 1° ottobre 2026;
- il differimento temporaneo dei versamenti fiscali su base facoltativa, da giugno a luglio 2026 senza maggiorazioni, per supportare la liquidità aziendale;
Tali misure, specificamente dedicate al settore dell’autotrasporto, al termine dell’incontro a Palazzo Chigi sono state inserite immediatamente nel decreto-legge n. 89, approvato dal Consiglio dei Ministri che si è tenuto a seguire nella tarda serata di venerdì stesso.
Risulta di fondamentale importanza evidenziare che nell’intesa il Governo ha accettato il principio di tenere conto, ogni qualvolta si dovesse presentare l’esigenza di operare il taglio generalizzato delle accise, dell’impatto che tale riduzione ha sul credito d’imposta derivante dal rimborso accise trimestrale di cui beneficia l’autotrasporto professionale.
Nell’intesa col Governo è stato inoltre concordato:
- l’avvio di un tavolo permanente presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato a proseguire l’analisi delle altre questioni di carattere tecnico-normativo che interessano il comparto;
- la ricostituzione della Consulta generale dell’autotrasporto e della logistica quale organismo deputato alla definizione delle politiche di settore.
Stralcio provvedimenti d’interesse Decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89
A seguire lo stralcio dei provvedimenti di interesse per la categoria, che hanno consentito lo sblocco della trattativa, che sono contenuti nel decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89 “Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali” (Allegato), con il quale è stata anche prorogata la riduzione delle aliquote di accise sul gasolio dimezzata da 20 a 10 centesimi al litro, fino al 6 giugno prossimo.
Art. 2 – Proroga del credito d’imposta in favore dell’autotrasporto e dell’agricoltura
- Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, comma 1:
- al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026»;
- al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l’anno 2026».
- All’articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”; b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.
Art. 4 – Misure in materia di accise
- In considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all’Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure: a) benzina: 622,90 euro per mille litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
- Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l’aliquota di accisa di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.
Art. 6 – Differimento per l’anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
APPROFONDIMENTO ART. 2 SUL CREDITO D’IMPOSTA
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