12 Maggio 2020

MOBILITA’ – Quante persone su autocarri imprese? Nessuna indicazione su numero massimo, ma usare sempre dispositivi di protezione

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Riceviamo richieste di verifica di informazioni che “girano” relativamente al numero massimo di persone a bordo degli AUTOCARRI impiegati dalle imprese per la propria attività artigianale, non solo come autotrasportatori, ma anche come imprese edili, fabbri, installatori ecc.

Di seguito forniamo una risposta secondo il profilo del contenimento dell’epidemia da virus Covid-19, ma ricordiamo a tutti che su un autocarro, indipendentemente dalle dimensioni, quindi tanto un “patente b” quanto “un superiore” sono ammessi a bordo, nel limite dei posti indicati, solamente persone con una precisa relazione con l’impresa (titolari, amministratori, collaboratori famigliari, dipendenti) con espresso divieto di fare salire persone che non siano addette o all’uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate (es.: parenti, persone trasportate a titolo di amicizia o cortesia come colleghi di altre imprese, subappaltatori, minori, autostoppisti ecc.).

Solamente per il trasporto viaggiatori professionale (TPL – trasporto pubblico locale su gomma e per il trasporto non di linea taxi e noleggio con conducente e per i servizi atipici) sono dati indicatori precisi, ma non nel caso di uso di autocarri privati, siano essi per conto di terzi o in conto proprio.

In sintesi, sia le norme nazionali, e con questo ricomprendo anche i tre protocolli condivisi per macro settori economici (imprese in generale, cantieri di costruzioni e trasporto), sia le norme regionali, non indicano mai un numero massimo di occupanti riferito ai posti disponibili in un autocarro.

Abbiamo raccolto qui di seguito i passaggi delle norme di riferimento che trattano delle precauzioni e delle prescrizioni da attuare per contenere il contagio COVID-19: come si noterà, non vi sono MAI limitazioni in termini di persone possibili nelle cabine di un autocarro in funzione del numero di posti indicati nella carta di circolazione.


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”

Allegato 6 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.

Allegato 7 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI CANTIERI

“Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale”.

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – “qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc. … ) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.

Allegato 8 – PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

TRASPORTO IN GENERALE

“Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc. … ) per i quali la distanza di 1 m dal collega non sia possibile”.

 SETTORE SPECIFICO AUTOTRASPORTO MERCI

“Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto, è comunque necessario l’uso delle mascherine”.


ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 46 DEL 04 MAGGIO 2020

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI.

7. Uso di veicoli privati con passeggeri – “L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante”.


Concludendo:

  • > Non esistono limitazioni intese come numero massimo degli occupanti ammessi a bordo.
  • > Essendo un ambiente necessariamente angusto come dimensioni e volume e’ indispensabile che siano indossati tutti i DPI (occhiali, mascherina e guanti);
  • > Va fatta attenta valutazione anche in funzione della lunghezza del tragitto. Maggiore e’ il tragitto in termini di tempo, maggiori devono essere le cautele. Per un trasferimento di pochi chilometri della durata di una mezz’ora non si ravvisano elementi per evitare che tutti i posti possano essere occupati, diversamente per percorrenze maggiori o per tempi lunghi appare utile, ma non obbligatorio, ai fini della protezione ridurre il numero delle persone a bordo, sino al punto di avere il solo conducente per trasporti lunghi e di durata pari alla giornata lavorativa.

Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.