GREEN PASS – Lavoratori possono scegliere di consegnare il green pass al datore di lavoro. Pubblicata la legge di conversione del DL Green Pass e Lavoro
22 Novembre 2021

GREEN PASS – Lavoratori possono scegliere di consegnare il green pass al datore di lavoro. Pubblicata la legge di conversione del DL Green Pass e Lavoro

AttualitàRelazioni sindacali - Contrattuale

Ora è possibile, per i lavoratori, consegnare al datore di lavoro la certificazione verde Covid19 ed evitare, così, per tutta la sua durata, i controlli quotidiani all’ingresso nel luogo di lavoro. E’ stata infatti pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021, la Legge 5 novembre 2021, n. 165, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, riguardante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Di fatto, si tratta di una conversione in legge, che contiene però alcune novità, a seguito di proposte, richieste ed emendamenti, ai quali ha contribuito anche Confartigianato Imprese, per arrivare ad una semplificazione delle procedure a carico di imprese e lavoratori. Oltre alla consegna del green pass ai titolari, infatti, ci sono novità anche per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori privi di certificazione verde, accogliendo, quindi, un’altra proposta emendativa che era stata proposta da Confartigianato.

Per opportuno aggiornamento, riportiamo di seguito i contenuti di maggiore interesse , comprensivi delle modifiche approvate in fase emendativa in Commissione al Senato, allegando, inoltre, il testo completo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Copia del Green Pass (Art. 1, co. 5)

Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche del Green Pass, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione sanitaria.

La disposizione, come modificata, potrebbe anche consentire una migliore gestione delle verifiche relative a quei lavoratori che, per l’organizzazione aziendale o per la specifica attività di impresa, svolgono la prestazione in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro o che non accedono alla sede aziendale.

Sempre in materia di controlli il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.

 

Impiego di certificazioni verdi in ambito lavorativo privato (Art. 3)

  • Obbligo Green pass: si prevede che dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19. L’obbligo si applica anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione, o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Tale obbligo si estende anche a coloro che svolgono attività di volontariato o formazione, anche sulla base di contratti esterni.
  • Esenzioni: l’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute.
  • Controlli: i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni e hanno l’obbligo di definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo in via prioritaria che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Si prevede inoltre che con atto formale vengano individuati i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di Green pass.
  • Sanzioni: nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del Green pass, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Sia per i datori di lavoro che non rispettano gli obblighi di controllo, sia per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di certificazione verde, sono previste inoltre sanzioni amministrative.
  • Imprese con meno di 15 dipendenti: per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021 (termine dell’attuale stato di emergenza).

    In virtù delle modifiche approvate:

    • il contratto per sostituzione del dipendente privo di green pass potrà ora essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto finora, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021;
    • per il contratto a termine sostitutivo, ed i rinnovi, viene confermata la durata massima di dieci giorni, ma con la precisazione che si tratta di giorni lavorativi;
    • viene specificato che la sospensione e la sostituzione del lavoratore privo di certificazione verde esclude sanzioni disciplinari a suo carico e comporta la conservazione del posto di lavoro.

Misure per la somministrazione di test antigenici rapidi (Art. 4)

  • Prezzi tamponi calmierati: si prevede che le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate con il SSN siano tenute ad assicurare, fino al 31 dicembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo prezzi calmierati. In caso di inosservanza, da parte delle farmacie e delle altre strutture, di tale disposizione, si applica una sanzione amministrativa da 1000 a 10.000 euro ed il Prefetto territorialmente competente può predisporne la chiusura.
  • Tamponi gratuiti: si rimpinguano le casse della struttura commissariale anti Covid di 105 milioni al fine di garantire, fino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione gratuita di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possano ricevere o completare la vaccinazione anti-Covid sulla base di certificazione medica.

 

Durata Green Pass (Art. 5)

  • Riguardo la validità del green pass il provvedimento, fornendo copertura normativa ad una FAQ del Governo, stabilisce che la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
  • Rilascio Green pass prima dose di vaccino: si prevede che il Green Pass venga rilasciato immediatamente dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, e non più dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione.
  • Rilascio Green pass guarigione Covid-19: si specifica che a coloro che sono stati identificati come casi positivi al Covid oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, sia rilasciato il Green Pass con validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Le precedenti notizie

ALLEGATO

Legge n. 165 del 19 nov 2021 – GU n. 277 del 20 nov 2021