GREEN PASS e LAVORO – Istruzioni operative, modello di delega per gli incaricati al controllo e registro giornaliero. Scarica il materiale utile
4 Ottobre 2021

GREEN PASS e LAVORO – Istruzioni operative, modello di delega per gli incaricati al controllo e registro giornaliero. Scarica il materiale utile

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Riassumendo quanto riportato nel Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, che introduce l’obbligo di green pass per i lavoratori che operano nel settore privato, Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione degli imprenditori la modulistica e i documenti utili, in formato scaricabile e compilabile, sia a mano sia a video.

  • Com’è noto, dal 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro, è obbligatorio il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID-19 (green pass).

 

  • L’obbligo vale per tutte le persone che a diverso titolo svolgono attività lavorativa all’interno dell’azienda, dipendenti ma anche volontari, consulenti, formatori, manutentori esterni, ecc. Tale prescrizione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

 

  • Il controllo del Green Pass (sia dei dipendenti che delle altre persone che accedono all’azienda) è in capo ai Datori di Lavoro che potranno incaricare altre persone, mediante compilazione di opportuna delega (allegata).

 

  • I controlli possono essere fatti anche a campione e ove possibile dovranno essere effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

 

  • Modalità operativa di effettuazione dei controlli (https://www.dgc.gov.it/web/app.html):
    • La certificazione contiene un QR Code con le informazioni essenziali. Agli operatori autorizzati al controllo va mostrato soltanto il QR Code o nella versione digitale, direttamente da smartphone o tablet, o nella versione cartacea.
    • La verifica dell’autenticità del certificato è effettuata dagli operatori autorizzati tramite l’app VerificaC19, nel rispetto della privacy: la verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da

      Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)

      Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).

      L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.
      Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.

    • Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita.
    • In caso il lavoratore non disponesse di strumenti digitali, potrà recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

 

  • I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della suddetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

 

  • Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine di cessazione dello stato di emergenza.

 

  • In merito alle sanzioni:
    • per i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di certificazione verde COVID-19, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro;
    • per i datori di lavoro, in caso di mancata verifica del rispetto dell’obbligo di certificazione o di mancata adozione delle modalità organizzative entro il 15 ottobre, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Attualmente i test validi per avere la Certificazione verde Covid-19 sono i seguenti:

  • test molecolare
  • test antigenico rapido
  • il test molecolare su campione salivare

Sono al momento esclusi autotest rapidi, test salivari rapidi e test sierologici.

Al fine di tenere traccia dell’effettuazione delle verifiche all’interno dell’azienda, mettiamo a disposizione…

IN ALLEGATO

l’istruzione operativa che costituisce integrazione del protocollo anti-contagio aziendale, da firmare a cura del datore di lavoro e tenere in azienda;

il fac-simile del modello di delega per le persone incaricate delle verifiche;

il modulo di registrazione giornaliero di avvenuto controllo.