GREEN PASS - Tutte le indicazioni e il materiale da scaricare (cartello informativo e delega per la verifica)
4 Agosto 2021

GREEN PASS – Tutte le indicazioni per le attività e il materiale da scaricare (cartello informativo e delega per la verifica)

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Numerose richieste di informazioni sono giunte da parte degli associati in merito alle “istruzioni per l’uso” della Certificazione Verde Covid-19, il cosiddetto “Green Pass”. Per questo motivo, Confartigianato Imprese Verona ritiene opportuno pubblicare alcuni chiarimenti relativi a modalità di verifica, esenzioni, indicazioni e suggerimenti, oltre ad alcuni documenti da scaricare, tra i quali il cartello da esporre all’esterno dell’esercizio per avvertire i clienti e, soprattutto il modulo compilabile che consente al titolare, legale rappresentante, di conferire incarico formale ai dipendenti in merito alla verifica della certificazione a partire, lo ricordiamo, da venerdì 6 agosto 2021.

 

IN QUALI ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIO

Il decreto legge 105/2021 cita, tra gli altri, i “servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio”, comprendendo la generalità dei pubblici esercizi come: ristoranti, bar, pizzerie, locali serali, pub, gelaterie, pasticcerie, ma anche agriturismi, circoli privati e, in assenza di deroghe specifiche, anche mense, autogrill, ecc. In generale, qualsiasi attività che effettui somministrazione e preveda il consumo di alimenti all’interno dei locali (non all’esterno) seduti al tavolo (non al bancone).

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici

Al momento le attività non elencate qui sopra non sono coinvolte.

 

COS’E IL GREEN PASS

Il green pass si presenta con un QR-Code (vedasi l’immagine qui sotto) che può essere visualizzato sullo schermo di uno smartphone o del tablet, oppure stampato su un foglio di carta.

 

COME SI VERIFICA IL GREEN PASS

Sia che si trovi in formato digitale (su smartphone o tablet) sia cartaceo, il green pass si “legge” inquadrando il QR-Code con la fotocamera del proprio smartphone dopo aver attivato l’apposita applicazione “VerificaC19”. Una volta inquadrato o fotografato il QR-Code, sullo schermo comparirà l’esito della certificazione: valida oppure non valida.

  • Nel caso di certificazione VALIDA, oltre all’esito positivo, sullo schermo compariranno anche nome e cognome e data di nascita dell’intestatario della certificazione. Qualora non sia persona di identità già nota e conosciuta in quanto, ad esempio, cliente abituale, accertarsi dell’identità dell’intestatario della Certificazione Verde “Green Pass” richiedendo l’esibizione di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità, patente, passaporto). Una volta verificata l’identità della persona, la stessa può accedere e accomodarsi all’interno dell’esercizio.
  • Nel caso di certificazione NON VALIDA, il motivo della non validità non viene indicato: potrebbe trattarsi di una certificazione alterata, scaduta, oppure il tutto potrebbe limitarsi ad un problema tecnico/informatico. In questo caso, attendere e riprovare.

 

L’APPLICAZIONE “VERIFICAC19”

L’app “VerificaC19” è gratuita e può essere scaricata da

Playstore (per sistemi Android, richiesta versione 8 o superiore)

Appstore (per sistemi iOS, richiesta versione 12.1 o superiore).

L’applicazione, una volta installata, funziona anche in assenza di collegamento Internet.
Attenzione: nel caso in cui il telefono adibito alla lettura delle certificazioni fornisca continui esiti di invalidità o malfunzionamenti, si suggerisce di disinstallare e reinstallare l’applicazione.

 

CHI PUO’ E DEVE VERIFICARE LE CERTIFICAZIONI

Sono tenuti al controllo del green pass i titolari dei pubblici esercizi, quando l’accesso prevede l’obbligo del possesso da parte dei clienti (in pratica, quando è previsto il consumo seduti al tavolo e al chiuso).

Allo stesso modo, è previsto l’obbligo di green pass per la partecipazione a:

  • feste per cerimonie,
  • spettacoli, eventi sportivi,
  • musei,
  • sagre e fiere,
  • convegni e congressi,
  • sale gioco
  • e altro ancora.

In tal caso, la verifica spetta ai titolari delle attività o ai proprietari dei luoghi/locali presso i quali si svolgono le attività. Attenzione: la dicitura “sale gioco” va intesa in senso ampio, per cui ricomprende anche le aree gioco all’interno dei pubblici esercizi.

 

LA DELEGA A TERZI PER LA VERIFICA

Il titolare dell’esercizio, proprietario o possessore del locale o dell’area dove si svolge l’evento, può delegare a terzi l’attività di verifica. Tale delega deve essere conferita con atto formale, sottoscritto da entrambi (delegante e delegato) che contenga anche le istruzioni per lo svolgimento dell’attività. A tal fine, mettiamo a disposizione un apposito fac-simile del modulo da scaricare. La delega va conservata all’interno dell’esercizio, a disposizione delle autorità in caso di eventuali controlli.

 

ESENZIONI

Non sono soggetti ad obbligo di possedere e mostrare il green pass i minori di 12 anni e le persone esentate per motivi di salute (che devono fornire relativo certificato medico).

Attenzione

La legge n. 106 di conversione del decreto legge “Sostegni-bis” ha introdotto l’esenzione dal possesso di green pass per i bambini al di sotto dei 6 anni d’età, per la partecipazione alle feste conseguenti a cerimonie, ma solo se vi siano al massimo 60 partecipanti.
Dunque, in definitiva, due atti legislativi dello Stato (il decreto legge 105 del 23 luglio e la legge n. 106 sempre del 23 luglio) disciplinano in modo diverso la stessa fattispecie per l’esenzione dal green pass:

  • il decreto legge afferma che sono esentati dal green pass i minori di 12 anni per l’accesso ai «servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio»;
  • la legge afferma che sono esentati i minori di 6 anni, ma solo se la festa conseguente alla cerimonia ha al massimo 60 partecipanti, indipendentemente dal fatto che la festa si svolga all’aperto o al chiuso.

Esempi pratici

Le due norme dispongono quanto segue.

Feste sia al chiuso sia all’aperto:

    • obbligo di green pass per tutti se vi sono più di 60 partecipanti (anche per i neonati);
    • esenzione per i minori di 6 anni se vi sono meno di 60 partecipanti.

Normale ristorazione:

    • al tavolo, al chiuso: obbligo di green pass per tutti, tranne che per i minori di 12 anni;
    • al tavolo, all’aperto: non serve alcun green pass;
    • in piedi (e/o al bancone), sia al chiuso che all’aperto: non serve alcun green pass.

 

PROBLEMI DI PRIVACY?

La verifica del green pass e del documento d’identità del cliente sono semplici visualizzazioni e, pertanto, non considerabili “trattamento dei dati” ai fini della normativa sulla privacy. Il cliente, pertanto, non può giustificare la mancata esibizione del green pass e/o del documento appellandosi a tale normativa. Rimane vietato fotocopiare, fotografare, trascrivere o registrare in qualsiasi modo i documenti e le informazioni visualizzati.

 

ACCESSO AI LOCALI PER MOTIVI DIVERSI DAL CONSUMO

Per il cliente seduto all’esterno e che, pertanto, non è soggetto all’obbligo di green pass, non sussistono impedimenti al fatto di poter accedere ai locali interni dell’esercizio per pagare il conto alla cassa, per utilizzare i servizi igienici o per altri motivi: l’obbligo di green pass è previsto esclusivamente “per il consumo al tavolo” e, pertanto, per qualsiasi altro motivo è possibile entrare nei locali anche senza certificato, ovviamente con mascherina e igienizzando le mani.

 

SANZIONI

In caso di violazione, ossia di consumo e/o servizio al tavolo all’interno senza essere in possesso di green pass oppure senza verifica, è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro, sia a carico dell’esercente sia del cliente. Qualora la violazione venga reiterata per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio può essere chiuso da 1 a 10 giorni.

 

RAPPORTO TRA TITOLARI E DIPENDENTI

Al momento non è previsto alcun obbligo vaccinale, né di possesso del green pass, a carico degli operatori (titolare, soci, collaboratori, dipendenti, ecc.) che lavorano nell’ambito del pubblico esercizio. Rimane ovviamente l’obbligo di mantenere indossata la mascherina, sia in caso di servizio all’interno sia all’esterno dei locali.

Attenzione: il datore di lavoro non può acquisire, neppure con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi dei dipendenti vaccinati o la copia delle certificazioni vaccinali. Pertanto, in assenza di una specifica valutazione del medico competente, il datore di lavoro in via generale non può sanzionare il lavoratore in caso di mancata vaccinazione. Allo stesso modo, il datore di lavoro non può “pubblicizzare” il fatto che tutti i lavoratori dell’esercizio siano vaccinati, in quanto violerebbe la normativa sulla privacy, tra l’altro con particolare gravità in quanto le informazioni di carattere sanitario sono considerate dati “particolari” (ex dati “sensibili”).

 

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni è possibile contattare Confartigianato Imprese Verona tramite e-mail e WhatsApp:

 

CARTELLO INFORMATIVO E DELEGA

Confartigianato Imprese Verona mette a disposizione un cartello informativo da esporre all’ingresso dell’esercizio, in modo visibile, per informare i clienti delle modalità di accesso previste dalla normativa vigente. L’affissione non è obbligatoria, ma consigliata, anche per agevolare le operazioni di verifica da parte del personale.

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SCARICA IL FAC-SIMILE DI DELEGA