GREEN PASS – Alcuni chiarimenti da parte del governo in vista del 15 ottobre
AttualitàIl governo interviene con le FAQ (risposte a domande frequenti) per chiarire una parte dei dubbi sull’applicazione del green pass per i lavoratori (dipendenti pubblici, privati o autonomi che siano) che entrerà in vigore il 15 ottobre.
Nel fornire tali informazioni, Confartigianato Imprese Verona chiarisce che tali note ed interpretazioni saranno probabilmente suscettibili di aggiornamenti. E’ stato anche predisposto un DPCM per il lavoro privato, che stiamo ancora attendendo per fornire commenti ed indicazioni. Il consiglio è quello di rimanere collegati con l’Associazione per avere, come sempre, informazioni certe, ufficiali e verificate. |
L’intervento è stato effettuato in più modi. E’ stato emesso un DPCM specifico che detta a tutte le Pubbliche Amministrazioni indicazioni omogenee per l’applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori del pubblico impiego, ma che non riguarda minimamente il cittadino che si rivolge, in quanto tale, accedendo agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni.
Oltre a tale DPCM, sul sito del governo sono state pubblicate ulteriori FAQ raggiungibili al seguente link https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
E’ importante sapere che si tratta di indicazioni che si sommano a quelle precedentemente fornite tramite il sito appositamente costruito per la certificazione verde COVID-19 https://www.dgc.gov.it/web/faq.html
Tra le nuove FAQ governative sono presenti alcune situazioni tipiche per le imprese artigiane.
Ad esempio, è chiarito ulteriormente che per gli artigiani che operano nei servizi (ad esempio acconciatori, estetisti, taxisti, NCC) i clienti non sono tenuti a verificare il possesso del green pass da parte degli operatori economici così come tali operatori non devono chiederlo ai clienti. Mentre è confermato che gli stessi operatori economici, essendo sul lavoro, devono avere il green pass.
E’ stato chiarito, finalmente, anche che i soggetti che, avendone diritto, nell’attesa di rilascio di valida certificazione verde, potranno provvisoriamente utilizzare i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta. Ossia, nel caso non abbiano ancora a disposizione la certificazione verde e il QR code (o essi non siano ancora attivati), possono mostrare la documentazione di avvenuta vaccinazione.
Relativamente ai controlli da parte dei datori di lavoro (pubblici o privati), alla luce di specifiche esigenze organizzative (ad esempio: lavori fuori sede, appalti, trasferte, commesse importanti, ecc.), i lavoratori, a fronte di richiesta, sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
Per i soggetti che non possono vaccinarsi è in fase di completamento la predisposizione per il rilascio di uno specifico certificato contenente l’apposito “QR code” per agevolare i controlli.
Si sta completando anche la possibilità per i cittadini italiani che siano stati vaccinati, che siano guariti o che abbiano fatto test in altri stati, di richiedere on-line la certificazione verde.
Rimane ancora da chiarire in modo definitivo come comportarsi con i lavoratori e gli operatori economici stranieri qualora abbiano certificazioni valide ma non al seguito il Green Pass, ma ricordiamo che, diversamente da quanto detto da molti, il green pass è adottato da tutti gli stati dell’Unione Europea, più altri 18 stati non dell’Unione (alla data del 02/11/2021), tra i quali Norvegia, Regno del Marocco, Israele, Ucraina ed altri. La situazione del green pass internazionale è consultabile in un apposito sito predisposto dalla Commissione Europea e raggiungibile al seguente link
Quindi, considerato il criterio adottato, che è uniforme e reciproco, il lavoratore od operatore economico straniero che è “a posto” secondo i noti criteri per il rilascio o l’esenzione della certificazione verde, può richiedere alla propria struttura nazionale, il rilascio del Green Pass, non solo se è cittadino dell’UE, ma anche di altri 16 stati dell’Europa continentale e non solo.
Per il resto, rimandiamo alle precedenti comunicazioni pubblicate, tra le quali anche la notizia contenente la modulistica utile per i datori di lavoro, ossia l’informativa, la delega per chi viene incaricato dei controlli e il registro giornaliero.
GREEN PASS e LAVORO – Istruzioni operative, modello di delega per gli incaricati al controllo e registro giornaliero. Scarica il materiale utile