COVID-19 – Rinnovato accordo per le prestazioni EBAV e SANI IN VENETO: sostegni e rimborsi economici ad imprese e lavoratori
29 Gennaio 2021

COVID-19 – Rinnovato accordo per le prestazioni EBAV e SANI IN VENETO: sostegni e rimborsi economici ad imprese e lavoratori

Assistenza Sanitaria IntegrativaSportello EBAV

Rinnovato l’accordo di proroga per l’anno 2021 delle prestazioni Covid-19 della bilateralità artigiana veneta (EBAV e SANI IN VENETO). L’intesa è stata siglata il 25 gennaio da Confartigianato Imprese Veneto, le altre associazioni artigiane e le organizzazioni sindacali regionali.

Grazie all’accordo le domande per tutte le prestazioni emergenza Covid-19 per eventi verificatisi nel 2020 possono essere presentate sino al 30 aprile 2021.

Con riguardo invece alle prestazioni già previste per l’anno 2020, queste potranno essere richieste anche per eventi verificatisi nel periodo 1 gennaio 2021 – 30 giugno 2021.

Le domande possono essere presentate sino al 31 ottobre 2021.

Tra le prestazioni per le aziende ricordiamo il sostegno alla liquidità, i contributi per l’applicazione dei protocolli sicurezza, quelli per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali e quelli per la sanificazione aziendale.

Per completezza di informazione, riportiamo di seguito in maniera sintetica le prestazioni di competenza 2021 sia per EBAV sia per SANI IN VENETO, così come previste e/o modificate dagli accordi citati in precedenza.

 

PRESTAZIONI DEDICATE Al LAVORATORI

Ex art. 2 Accordo 2 maggio 2020 così come modificato dai successivi verbali di accordo

Sostegno al reddito emergenza Covid-19 (D31)

Le parti intendono sostenere le lavoratrici e i lavoratori particolarmente colpiti dagli effetti dovuti all’accesso agli ammortizzatori sociali per sospensioni dovute a Covid-19.

Sono ammessi al godimento della prestazione tutti i lavoratori iscritti ad Ebav che, nel periodo da 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, rimangono sospesi dal lavoro in modo intensivo con utilizzo dell’ammortizzatore FSBA COVID-19 vale a dire con imponibile fiscale in un mese di riferimento pari od Inferiore a € 300,00.

La prestazione consiste in un’indennità pari a 250,00 euro una tantum per ogni singolo lavoratore.

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Ex art. 3 Accordo 2 maggio 2020 cosi come modificato dai successivi verbali di accordo

Sostegno alla genitorialità emergenza Covid-19 (D32) (D35)

Le parti intendono sostenere i lavoratori che in questa fase di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado devono conciliare la gestione dei figli con l’attività lavorativa attraverso due tipologie di prestazioni:

  1. utilizzo del congedo parentale straordinario connesso all’emergenza Covid-19 da parte di un lavoratore/lavoratrice iscritto/a ad EBAV. La prestazione consisterà in una indennità pari a 250 euro una tantum per i lavoratori che individualmente avranno utilizzato almeno 10 giorni lavorativi (art. 23 del D.L. 18/2020 e successive modifiche ed Integrazioni).
  2. utilizzo dello “smart working in forma semplificata” da parte di un lavoratore iscritto ad Ebav. Requisiti minimi per accedere alla prestazione: a condizione che il lavoro agile sia stato attivato nel 2021 per un periodo minimo documentato non inferiore a 60 giornate e che il lavoratore interessato sia stato coinvolto nel lavoro agile per un periodo minimo documentato non inferiore alle 40 giornate (anche non continuative) a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021. La prestazione consisterà in una indennità pari a € 250 una tantum per ogni lavoratore in smart workìng semplificato.

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Ex art. 4 Accordo 2 maggio 2020 cosi come modificato dai successivi verbali di accordo

Sostegno alle famiglie con figli studenti emergenza Covid-19 (D33)

Viene confermata la prestazione a sostegno dei maggiori costi sostenuti dalle famiglie, di cui almeno un genitore è un lavoratore/lavoratrice dipendente di un’impresa iscritta ad EBAV, per far fronte alla didattica on line quale conseguenza dei provvedimenti dì sospensione dei servizi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado dal 1° gennaio 2021 (con esclusione delle scuole dell’infanzia).

Tale prestazione consisterà in un contributo forfettario una tantum pari a 100 euro come rimborso sostenuto per i costi di strumenti (computer, tablet, telefonini, ecc.) e/o per i costi dei canoni relativi ad un più intenso utilizzo della rete Internet.

Ove entrambi i genitori siano dipendenti di imprese iscritte ad EBAV l’importo resta complessivamente pari a 100 euro.

 

PRESTAZIONI DEDICATE ALLE IMPRESE

Ex art. 5 Accordo 2 maggio 2020 ed eventuali modifiche di successivi verbali di accordo

Sostegno per la liquidità delle imprese emergenza covfd-19. (A31)

Viene confermata la prestazione finalizzata a sostenere le imprese nell’accesso alle garanzie necessarie per l’ottenimento dei finanziamenti attraverso un rimborso delle spese di istruttoria della pratica e del costo di eventuali commissioni per il rilascio delle garanzie per le imprese che accedono a nuovi finanziamenti per il tramite dei Confidi dell’artigianato veneto, risultanti dalla lista utilizzata nel 2020.

La prestazione in oggetto consiste in un rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di 300 euro ad impresa.

Le spese ammissibili sono quelle a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.

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Ex art.6 Accordo 2 maggio 2020 ed eventuali modifiche di successivi verbali di accordo

Sostegno per l’applicazione dei protocolli sicurezza anti contagio Covid-19 (A32) (A34) (A35)

Le parti confermano il sostegno ad azioni che favoriscano l’applicazione diffusa nell’intero territorio regionale delle misure in materia di sicurezza anti contagio sui luoghi di lavoro attraverso i servizi sotto indicati:

a) Applicazione dei protocolli e delle condizioni sicurezza aziendali anti contagio che deve avvenire con il coinvolgimento degli RLST utilizzando la consultazione di cui all’art.50 dlgs.81/2008 come disciplinata dagli accordi Interconfederali vigenti che regolano l’attività del sistema COBlS.

Il rimborso è pari al 50 % delle spese sostenute con un massimo di 100 euro per azienda,

Qualora l’azienda abbia conferito mandato ad uno sportello territoriale COBIS (Istituito presso le sedi provinciali delle associazioni artigiane) e ove il servizio sia stato reso dalla struttura associativa il rimborso sarà pari al 100% delle spese sostenute con un massimo di 200 euro.

b) Utilizzo dello “smart working in forma semplificata” a condizione che il lavoro agile sia stato attivato a decorrere dal 1° gennaio 2021 per un perìodo minimo documentato non inferiore a 60 giornate. La prestazione sarà pari ad euro 250 per ogni lavoratore coinvolto nello smart working semplificato.

c) Contributo alle imprese i cui lavoratori sono posti in isolamento fiduciario con provvedimento dell’ASL competente o del medico di base in caso di:

  • contatto stretto con un caso accertato dì COVID 19 extra aziendale o aziendale;
  • provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni de! Ministero della Salute ed eventuali ordinanze della Regione Veneto.

Sono previsti € 400 nel caso in cui i lavoratori interessati siano da 1 a 5; € 700 nel caso in cui i lavoratori interessati siano superiori a 5. E’ computato nel numero dei lavoratori interessati anche il lavoratore dell’azienda, il titolare, i soci ed i collaboratori che risultano positivi al COVID-19.

d) Contributo alle imprese il cui lavoratore, dopo una missione all’estero, è soggetto ad obbligo di quarantena in attesa dei risultati del tampone.

Sono previsti € 150 nel caso i lavoratori interessati siano da 1 a 5; € 300 nel caso in cui i lavoratori interessati siano superiori a 5.

e) Accertamenti sanitari sui lavoratori “fragili” cosi come definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e dalla comunicazione congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute.

Sono previsti € 50 per dipendente con il limite massimo aziendale di € 250.

f) Materiale non sanitario acquistato dall’azienda per adempiere alle prescrizioni derivanti dal Ministero della Salute per:

  • l’ingresso nel luogo di lavoro di persone esterne;
  • esercizio di attività di servizi, di manutenzione del verde, al dettaglio soggette a rischio COVID (es. autoriparazioni, parrucchieri, estetiste, pasticcerie, panifici, installatori, manutentori, ristoratori, birrai, etc)

Il rimborso sarà pari al 50% con un massimo di 500 € per azienda.

g) Una diaria giornaliera di 8 € per i titolari, soci, collaboratori in caso di assenza dall’attività aziendale con provvedimento dell’ASL dovuta ad isolamento fiduciario del figlio per contatti scolastici.

La quota massima erogabile per ciascuna azienda è di € 160.

Tutte le prestazioni trovano decorrenza per gli interventi/eventi dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.

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Ex art. 6 Accordo 2 maggio 2020 ed eventuali modifiche di successivi verbali di accordo

Dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza per emergenza Covid-19 (SANI IN VENETO)

Le parti confermano per il 2021 il rimborso già disposto dal CdA di SANI IN VENETO  a beneficio dei datori di lavoro, in regola con i versamenti al fondo sanitario integrativo regionale costituito dalle parti firmatarie, dei costi da loro direttamente sostenuti per l’acquisto e/o fornitura ai lavoratori dipendenti dei dispostivi individuali di sicurezza e di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici di cui alla lista seguente:

  • mascherine protettive delle vie respiratorie (tipo FFP2, FFP3 o mascherina chirurgica),
  • guanti di protezione,
  • occhiali e visiere protettive,
  • disinfettanti, gel per igienizzazione mani, altri detergenti adatti al Covid-19.

Il contributo sarà pari al 60% di quanto sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto degli stessi con un tetto massimo di 60 euro per ogni dipendente iscritto in forza al momento della domanda allo Sportello. Il contributo di cui sopra sarà esteso anche alla fornitura necessaria per il titolare, socio, collaboratore dell’impresa regolarmente iscritta a Sani In Veneto.

Viene altresì confermato nel 2021:

  • Il contributo per l’acquisto da parte di datori di lavoro iscritti a Sani In Veneto e a Sani In Azienda di termometri a distanza e/o monouso e/o altri idonei pari al 50% del costo sostenuto con un tetto massimo per azienda di 80 euro.
  • Il rimborso delle spese sostenute da parte del datore di lavoro per l’effettuazione da parte di personale sanitario di saggi diagnostici legati al Covid-19.
  • Il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori che su base volontaria intendano sottoporsi a saggi diagnostici legati al Covid-19 da parte di personale sanitario.

La prestazione trova decorrenza per gli interventi di cui sopra perfezionati dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.

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Ex art. 8 Accordo 2 maggio 2020 ed eventuali modifiche di successivi verbali dl accordo

Sostegno alle attività di sanificazione emergenza Covid-19 (A33)

Le parti intendono confermare il sostegno alle azioni di sanificazione aziendale, indipendentemente dalla presenza di un caso confermato di Covid-19 in azienda.

La prestazione in oggetto consiste nel rimborso delle spese sostenute e documentate dai datori di lavoro iscritti ad EBAV per attività di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli dl lavoro .

Il rimborso sarà pari al 60% con un massimo dì 200 euro per singola sanificazione. Potranno essere inoltrate fino a 3 richieste della prestazione.

In alternativa alla soluzione per servizi di sanificazione realizzati da imprese esterne, così come indicato dall’art. 8 dell’accordo Interconfederale regionale 2 maggio 2020, il datore di lavoro potrà optare per il rimborso fino al 50% dei costi sostenuti e fino ad un massimo di 650 euro per l’acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da lavoro.

La prestazione trova decorrenza per gli interventi o gli acquisti di cui sopra perfezionati dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021.

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Ex art 9 Accordo 2 maggio 2020 ed eventuali modifiche di successivi verbali di accordo

FSBA causale Covid-19 (A24)

A decorrere dal 1° gennaio 2021 sino a 30 giugno viene prevista una prestazione dì € 30 mensili per dipendente a favore delle imprese che abbiano avuto sospensioni FSBA per almeno 10 giorni di calendario, anche non consecutivi, nell’arco del mese. Tale quota è a valere sulle risorse specifiche della linea prestazioni imprese “ex art. 5 sostegno della liquidità”.

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Clausola finale

Le parti confermano quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale del 2 maggio 2020 non oggetto di modifica del presente testo.

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Per informazioni:

e-mail: info@confartigianato.verona.it

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