14 Aprile 2020

CORONAVIRUS – Nuova ordinanza regionale: distanza di due metri dalle persone e uso della mascherina fuori casa

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Sono in vigore da oggi, martedì 14 aprile 2020, le disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni”. Le misure saranno in vigore fino al 3 maggio.

Sintesi dei contenuti:

> gli spostamenti dalla propria abitazione sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

> negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine od ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante;

> le uscite di norma sono individuali; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;

> l’attività motoria (non vuol dire allenamento) è consentita solo individualmente, in prossimità della propria abitazione e assicurando la distanza di almeno due metri e con mascherina;

> tutti gli esercizi commerciali restano chiusi nei giorni festivi;

> sono consentiti i mercati per la vendita di soli generi alimentari, se perimetrati, e alle seguenti condizioni:

a) unico varco di accesso separato da quello di uscita;

b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

c) per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca.

> la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati e l’attività di librerie e cartolerie sono ammesse in negozi dedicati per due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi.

> su treni, taxi, noleggio con conducente e trasporto pubblico locale su gomma e su acqua vige l’obbligo di indossare mascherine e guanti per personale e utenti e di garantire le distanze tra i passeggeri.

sono ammessi:

a) lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti ai centri di raccolta differenziata comunali più vicini;

b) l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge;

c) le opere collegate a stati di emergenza di protezione civile.

ALLEGATO

ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 40 DEL 13 04 2020