COVID-19 – Confartigianato sigla nuovo accordo regionale con Sindacati per interventi straordinari emergenza Covid a favore di lavoratori e imprese
Paghe e PersonaleRelazioni sindacali - ContrattualeSportello EBAVIl 23 settembre 2020, a livello regionale, è stato siglato da Confartigianato, con le altre associazioni artigiane, e le Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl, Uil un verbale di accordo che modifica ed integra alcuni interventi straordinari legati all’emergenza COVID.
Il ridotto tiraggio delle domande (soprattutto da parte artigiana) ha indotto le parti a rivedere alcune prestazioni già contenute nell’accordo interconfederale del 2 maggio. Il tempo trascorso da allora, successivo al termine del lockdown, ha permesso di affinare alcune prestazioni anche in considerazione dell’ampliarsi di alcuni fatti, ritenuti precedentemente come eccezionali, come l’impatto sulle imprese dell’isolamento fiduciario (dovuto a sospetti COVID per l’apertura dell’attività scolastica, per il turismo ecc.).
Diamo di seguito una breve sintesi di quanto contenuto nell’intesa del 23 settembre.
1) Il periodo di riferimento di tutti gli interventi (accordo 2 maggio ed accordo 23 settembre) è prorogato al 31 dicembre 2020.
2) I requisiti per l’ammissione alla prestazione di sostegno al reddito emergenza COVID destinate ai lavoratori sono stati semplificati: per ricevere il contributo (la cui misura è rimasta la medesima) è sufficiente che il lavoratore abbia almeno un mese di sospensione per utilizzo FSBA COVID-19 con il relativo cedolino che indichi un imponibile fiscale pari od inferiore ai 300 €.
Sono ammessi tutti i lavoratori iscritti ad Ebav (anche dello stesso nucleo famigliare) e la prestazione può essere erogata una solta volta nel periodo di riferimento.
3) Le prestazioni destinate alle imprese (iscritte ad Ebav) hanno avuto una notevole estensione rispetto all’accordo originario. Sono stati previsti nuovi ristorni:
- Alle aziende i cui lavoratori sono stati posti in isolamento fiduciario con intervento dell’ASL nei casi previsti dall’accordo. La domanda è unica nell’arco dell’anno e contempla tutti i casi dei dipendenti riscontrati in azienda; sono computabili anche il titolare, i soci ed i collaboratori che risultano positivi al COVID;
- Alle aziende il cui lavoratore dopo una missione all’estero è soggetto all’obbligo di quarantena in attesa del risultato del tampone;
- Alle aziende che devono effettuare accertamenti sanitari sui lavoratori fragili, come da recenti circolari del Ministero del lavoro e del Ministero della Salute;
- Alle aziende che hanno acquistato materiale non sanitario per adempiere alle prescrizioni derivanti dal ministero della salute;
- Alle aziende i cui titolari, soci e collaboratori sono costretti all’assenza dall’attività aziendale derivante dall’isolamento fiduciario del figlio per contatti scolastici;
- Alle aziende che volontariamente effettuano un’attività di sanificazione all’interno del luogo di lavoro indipendentemente dalla presenza di un caso accertato di COVID.
Tutte le prestazioni sopraelencate saranno gestite attraverso Ebav.
3) Sono stati estesi anche gli interventi di SANI IN VENETO che riguardano i rimborsi:
- alle imprese per le spese sostenute dal datore di lavoro per l’effettuazione ai lavoratori dei saggi diagnostici legati al COVID;
- ai lavoratori che volontariamente (fuori dall’ambito aziendale) intendano sottoporsi a saggi diagnostici legati al COVID;
- agli iscritti a SANI IN VENETO, SANI IN AZIENDA e SANI IN FAMIGLIA dei costi del vaccino antinfluenzale.
Inoltre le parti stipulanti hanno invitato il CdA di Sani In Veneto ad attivare un’attività di prevenzione COVID nel territorio, da concertare con la Regione Veneto e con destinatari le imprese ed i dipendenti iscritti a SANI IN VENETO da effettuarsi con unità mobili, attrezzate ad effettuare saggi diagnostici.
Tutte le prestazioni e le iniziative descritte al punto 3) saranno gestite attraverso SANI IN VENETO.
Si rimanda al testo dell’intesa, qui in allegato, per la specifica di tutte le nuove misure introdotte, ricordando che le imprese che adottano il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’artigianato e non sono iscritte ad Ebav e/o a SANI IN VENETO sono tenute ad erogare a loro carico ai dipendenti gli stessi ristorni previsti dal presente accordo.
ALLEGATO
Accordo Interconfederale regionale 23.092020
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