COVID-19 – Bonus per servizi di baby sitting, iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia: le informazioni utili
Patronato INAPAA causa dell’emergenza coronavirus e della conseguente chiusura delle scuole per ogni ordine e grado il Governo ha messo in campo diverse misure a sostegno delle famiglie con bambini. Nel caso specifico parliamo di bonus per servizi di baby sitting e iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.
A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza.
Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione bonus per servizi di baby sitting e che hanno ricevuto la somma pari a 600 euro ovvero a 1.000 euro a seconda del settore di appartenenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti pari a 1.200 o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito (di norma 600 o 1.000 euro) con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby sitting mediante libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia sempre.
Si conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo parentale di cui all’articolo 23 del dl cura Italia; inoltre, con riferimento all’altro genitore si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASPI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall’INPS, ai sensi della legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni.
A CHI SPETTANO
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti del settore privato;
- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- autonomi iscritti all’INPS
- autonomi iscritti alle casse professionali
Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni di baby sitting ovvero in caso di iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (es. in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo pari a 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo.
Nel medesimo periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicati spettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.
In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare. Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo pari a 1.000 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda potrà essere erogato l’importo residuo.
Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, i bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stesa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
L’art. 72 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido di cui all’articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Occorrerà, pertanto, in sede di domanda per la nuova prestazione, formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate dall’utente nell’apposita procedura bonus asilo nido.
Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.
Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonchè il tipo di struttura, selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:
- Centri e attività diurne (L)
- Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)
- Ludoteche (L1)
- Centri di aggregazione sociale (LA2)
- Centri per le famiglie (LA3)
- Centri diurni di protezione sociale (LA4)
- Centri diurni estivi (LA5)
- Asili e servizi per la prima infanzia (LB)
- Asilo Nido (LB1)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2)
- Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)
Si ricorda che il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. NASPI, CIGO, CIGS, ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.
Il limite di età, pari a 12 anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Attenzione: salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.
Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.
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Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.
tel. 0459211555