BONUS BABY SITTING – Possibile richiedere solo i primi 600 euro: gli altri sono bloccati per “adeguamento informatico”
Donne impresaPatronato INAPAUna delle numerose costanti di questi mesi, purtroppo, è stata e continua ad essere l’attesa. L’attesa rispetto al ripristino di un barlume di normalità, l’attesa per i decreti, per i soldi, per i clienti… e l’attesa per il realizzarsi in tempi brevi delle promesse, ma soprattutto delle misure di sostegno, impantanate tra burocrazia e ritardi da impreparazione.
E’ il caso dell’attivazione delle procedure operative per la richiesta ed erogazione della “seconda parte” del bonus baby sitting, ancora ferme per adeguamento informatico. E intanto le famiglie con figli piccoli e genitori che lavorano rimango nel limbo.
Tutto parte da una comunicazione dell’Inps, con la quale, per l’appunto, si spiega il perché di un’opportunità ferma al palo, a più di dieci giorni dalla sua entrata in vigore. “Sono in corso di implementazione – si legge nella circolare dell’Ente – le procedure telematiche per l’adeguamento alle norme in materia di bonus baby sitting entrate in vigore il 19 maggio 2020”.
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto Decreto Rilancio, all’articolo 72, ha modificato la disciplina del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, introdotto dal Decreto Cura Italia n. 18/2020, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole causata dalla crisi epidemiologica da Covid-19.
Il decreto ha previsto che, in presenza dei requisiti indicati, possano essere erogati “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby sitting, fino al 31 luglio 2020, per un importo complessivo massimo pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alle casse professionali. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro.
La norma ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il problema, dunque, è che non è ancora ultimato il processo di adeguamento informatico e non sono state fornite indicazioni su quando saranno rese note le modalità di presentazione delle nuove domande. Ad oggi è possibile richiedere solo i primi 600 euro.
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