11 Maggio 2020

MOBILITA’ – Termini e proroghe per revisioni, collaudi, certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi

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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una propria nota del 08/05/2020 ha aggiornato per l’ennesima volta le precedenti disposizioni dettate agli uffici periferici anche in considerazione della conversione in legge del decreto “Cura Italia”.

A seguire sintetizziamo gli aspetti di interesse per tutti, cittadini e imprese.

Termini procedimenti

Pur adottando ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati, sono sospesi fino al 15 maggio i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 maggio 2020.

Proroghe

In considerazione del fatto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, sono prorogati:

  • > gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC;
  • > le ricevute rilasciate dalle imprese di consulenza per operazioni su carte di circolazione o patenti
  • > i fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
  • > le carte di circolazione, e le relative targhe EE;
  • > le autorizzazioni alla circolazione di prova;
  • > autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG);
  • > alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne;
  • > le verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Differimento termini operazioni tecniche

I veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31/07/2020 sono autorizzati a circolare fino al 31/10/2020.

I veicoli soggetti a certificato di approvazione ai sensi dell’ADR scadente entro il 31/07/2020 sono autorizzati a circolare fino al 31/10/2020.

I veicoli con serbatoi GPL aventi scadenza successiva al 31/01/2020 sono autorizzati a circolare fino al 31/10/2020.

Attività indifferibili MOTORIZZAZIONE

L’elenco delle attività indifferibili è stato aggiornato ed ampliato ed è il seguente.

  1. Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
  2. Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020);
  3. Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa” (dal 25 maggio 2020) 4. Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;
  4. Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile dall’U.C.O.) (dal 25 maggio 2020);
  5. Visite periodiche ATP;
  6. Revisione dei veicoli da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio provinciale (dal 25 maggio 2020);
  7. Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose;
  8. Autorizzazione all’esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN);
  9. Trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;
  10. Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;
  11. Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; 13.Autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo;
  12. Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO) (dall’11 maggio 2020);
  13. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare (dall’11 maggio 2020);
  14. Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera (dall’11 maggio 2020);
  15. Rilascio patente di guida internazionale (dall’11 maggio 2020).

Attività indifferibili CPA

Sono considerate anche indifferibili le operazioni di competenza delle CPA riferite alle attività tecniche per le omologazioni di veicoli, componenti, sistemi ed entità tecniche e a quelle di visita e prova a norma dell’art. 75 e 78 del C.d.S.

Revisioni

Relativamente all’obbligo di sottoporre i veicoli a revisione entro il 31/07/2020, pur vigendo la proroga fino al 31/10/2020, a richiesta degli interessati gli UMC possono procedere con le revisioni avendo cura, nella programmazione delle attività di prenotazione in ragione delle specifiche situazioni locali, nel dare precedenza a quelle da effettuare con riguardo:

  • > ai veicoli da radiare per definitiva esportazione all’estero, secondo le nuove disposizioni contenute nell’art. 103 c.d.s.;
  • > ai veicoli comunque destinati alla circolazione all’estero (sia in Paesi UE sia in Stati extra UE);
  • > ai veicoli da sottoporre a revisione singola, ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 7, c.d.s.;
  • > ai veicoli il cui precedente controllo tecnico abbia avuto esito “ripetere”.

Attività presso le officine e all’esterno della motorizzazione

La circolare conclude indicando che le verifiche e prove presso le sedi dei centri privati richiedenti la prestazione o da essi predisposte in territorio provinciale, devono essere limitate, per quanto possibile e sulla base delle valutazioni e dei riscontri appannaggio di ogni direttore, alle strutture (piste, aree di prova) poste nella provincia sede dell’UMC, soltanto qualora il richiedente avrà garantito di aver adottato le misure di prevenzione sanitaria previste nelle direttive emanate dalla Protezione Civile e recepite negli accordi fra il Governo e le parti sociali, ivi compreso l’utilizzo dei DPI messi a disposizione a cura del richiedente.

ALLEGATO

MINISTERO TRASPORTI CIRCOLARE 2999 – 08 05 2020


Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.