20 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – Regione Veneto: Zaia firma nuova ordinanza anti-assembramenti

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Il Presidente delle Giunta Regionale del Veneto ha emanato, oggi, 20 marzo 2020, un’ordinanza (la numero 33 del 2020) con la quale dispone ulteriori misure destinate a contrastare l’assembramento di persone. L’ordinanza avrà effetto immediato fino al 3 aprile 2020, salvo proroga con analoga ordinanza.

Disposizioni per il contrasto dell’Assembramento di persone
  • > Chiusura parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
  • > Limitazione per l’uso bicicletta e spostamenti a piedi
  • > Passeggiate entro 200 metri dal domicilio
  • > Limitazione all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato
  • > Chiusure domenicali vendite generi alimentari

A seguire si sintetizzano i punti dell’ordinanza:

  • > Al fine di evitare assembramenti, idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi, all’accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale.
  • > L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, sono soggetti a limitazioni. Pertanto, indipendentemente dalle modalità e dai mezzi, sono quindi consentiti gli spostamenti esclusivamente per le motivazioni ammesse per le persone fisiche in via generale e cioè:
    • comprovate esigenze lavorative,
    •  motivi di salute,
    •  situazioni di necessità oltreché per gli accessi agli esercizi commerciali aperti.
  • > Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora.
  • > Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale già oggetto di restrizioni per la normativa statale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato:

a) è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali;

b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 06:00 alle ore 18:00 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie;

c) NON È CONSENTITA nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

  • > Al fine di contrastare ulteriormente le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, È VIETATA NELLA GIORNATA DELLA DOMENICA l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11/03/2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11/03/2020; AL CONTEMPO E CONFERMATA L’APERTURA DI FARMACIE, PARAFARMACIE ED EDICOLE.
  • > Nell’accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti obbligo di limitare l’accesso all’interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

L’ordinanza non tocca l’attività di consegna a domicilio mentre resta vietata ogni forma di somministrazione o consumo sul posto. Vale la pena ricordare che la consegna a domicilio è ammessa, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento sia per il trasporto ed inoltre chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che l’incaricato al momento della consegna abbia contatti personali, a distanza inferiore a un metro, con il soggetto destinatario.

ALLEGATO

Ordinanza n. 33 del 20 03 2020


Per informazioni:

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