9 Aprile 2020

CORONAVIRUS – Pubblicato la scorsa notte in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto Decreto Liquidita’: scarica il testo ufficiale

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Il cosiddetto “Decreto Liquidità”, dell’8 aprile 2020 n. 23, è stato pubblicato nella notte tra mercoledì e giovedì in Gazzetta Ufficiale. Ne riportiamo una breve sintesi dei contenuti, rimandando ad un’analisi approfondita le questioni di merito. Nei prossimi giorni saremo in grado, anche dialogando con gli istituti di credito e il confidi partner, di offrirvi consulenza sulle misure introdotte.

I colleghi che lavorano sul territorio saranno a disposizione per qualsiasi chiarimento. Continuate a seguirci!

I prestiti garantiti dallo Stato

Il meccanismo di garanzie statali per i prestiti alle imprese si avvale di 400 miliardi di euro che dovranno assicurare liquidità alle imprese in difficoltà a seguito dell’emergenza coronavirus. Il provvedimento anticipa quello che sarà il vero decreto di aprile, che verrà varato entro la metà del mese e che metterà in campo 15 miliardi di aiuti per lavoratori (anche autonomi) e famiglie.

Le banche e la circolare operativa dell’Abi

Le banche si sono rese immediatamente operative rispetto ai dettami del nuovo decreto grazie a una circolare pubblicata e trasmessa dall’Abi, l’Associazione delle banche italiane.

Dl imprese: su finanziamenti garantiti solo costi istruttoria

Tra le varie norme del decreto imprese, l’Abi indica che le banche possono applicare ai finanziamenti che godono della garanzia del Fondo centrale per le pmi «un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria».

Prestiti finalizzati ad attività in Italia

Niente dividendi e riacquisto di azioni proprie per un anno e l’obbligo di destinare il finanziamento per costi del personale e investimenti di attività localizzate in Italia. Sono i due principali paletti di accesso al credito garantito previsti dal «dl Imprese». Meno vincolante la norma sul lavoro: «L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionale attraverso accordi sindacali». Vengono poi sterilizzate le commissioni che si possono limitare al recupero dei costi ed essere inferiori ai prestiti senza garanzia.

Stop per tutti i processi fino all’ 11 maggio

Lo stop ai procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, fissato dal Cura Italia al 15 aprile, viene differito all’11 maggio. Lo prevede il decreto Imprese, che ha efficacia anche sulle commissioni tributarie, magistratura militare e Corte dei Conti. Le norme non si applicano ai procedimenti penali i cui termini scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio. Per i processi amministrativi la proroga è dal 16 aprile al 3 maggio incluso ma con esclusivo riferimento alla notifica dei ricorsi.

ALLEGATO

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020