5 Maggio 2020

CORONAVIRUS – Ordinanze regionali a raffica: la 44 del 3 maggio sostituita dalla 46 del 4 maggio: ok a vendita da asporto senza prenotazione

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Ordinanze della Regione Veneto a raffica. Dopo aver pubblicato la n. 44 del 3 maggio 2020, il Presidente Luca Zaia nel pomeriggio di ieri ha annunciato la numero 46 del 4 maggio, pubblicata poi in serata.

Si tratta di un provvedimento voluto solo ed esclusivamente per introdurre elementi di semplificazione e chiarezza, pertanto non si tratta di un’ordinanza aggiuntiva alla n. 44, ma di una ordinanza sostitutiva, che ne replica i contenuti, ne ricomprende tutti gli articoli e vi aggiunge le misure adottate oggi. Pertanto l’ordinanza nr. 44 del giorno 3 maggio 2020 è da considerarsi revocata.

Riassumiamo le novità più rilevanti per le imprese dell’ultima ordinanza.

Vendita da Asporto

  • > In linea con il DPCM non è più necessario prenotare il cibo da asporto. Il nuovo testo prevede che la vendita è effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra gli avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce.
  • > Gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti.
  • > Rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto.
  • > E’ ammesso l’acquisto di cibo, rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita di passeggeri.
  • > L’attività può essere svolta anche da agriturismi.

Acquisti fuori Comune

Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es.: alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).

Somministrazione

Il testo dell’ordinanza prevede che in attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 26.4.2020, è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico.

Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte.

Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune.

Ospitalità

È ammessa l’ospitalità presso strutture autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.

Invariato il periodo di validità, ovvero dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020 incluso.

ALLEGATI

ORD. REGIONE VENETO N. 44 – 03 05 2020 (sostituita)⬇︎

ORD. REGIONE VENETO N. 46 – 04 05 2020 (sostitutiva)⬇︎


Per qualsiasi informazione siamo a disposizione.