PATRONATO INAPA – Entro il 30 novembre va presentata la dichiarazione redditi da lavoro autonomo 2019 per pensionati con divieto di cumulo
17 Novembre 2020

PATRONATO INAPA – Entro il 30 novembre va presentata la dichiarazione redditi da lavoro autonomo 2019 per pensionati con divieto di cumulo

ANAP PensionatiPatronato INAPA

La Direzione Generale INPS, con messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020, ha comunicato che il termine di presentazione della comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2019, da parte dei titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo, è fissato al 30 novembre 2020.

Si ricorda che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali; il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

L’invio della dichiarazione reddituale potrà avvenire attraverso l’inoltro di una domanda di ricostituzione nella quale andranno indicati a consuntivo i redditi conseguiti nell’anno 2019 e a preventivo i redditi presunti dell’anno 2020. 

L’Istituto precisa che, ai sensi del comma 8bis dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/92, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall’Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo:

  • i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
  • i titolari di pensione o assegno di invalidità liquidati con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Si ricorda che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione utilizzata a supplemento;
  • i titolari di pensione di vecchiaia anche liquidata nel sistema contributivo;
  • i titolari di pensione di anzianità/anticipata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Pertanto, l’obbligo della presentazione della dichiarazione reddituale è previsto solo in capo ai titolari di assegno di invalidità liquidato con meno di 40 anni di contributi.

Riguardo i pensionati iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, l’Istituto, precisa che  il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità che si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica Amministrazione) e in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni; lo stesso non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica Amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto.

Si ricorda, inoltre, che l’incumulabilità con i redditi da lavoro non si applica nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo fissato per l’anno 2019 in 6.669,13 euro.

L’Istituto precisa che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con alcune particolari tipologie reddituali che di seguito si elencano:

  • i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private;
  • le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace;
  • le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali e tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
  • le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni;
  • le indennità percepite nello svolgimento delle funzioni di giudice tributario;
  • le remunerazioni percepite dai sacerdoti titolari di trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.

Si precisa che il regime di cumulo in questione non riguarda i titolari di pensione quota 100 per i quali vige la totale incumulabilità con i redditi da lavoro e che tali redditi vanno comunicati con modello AP139.