25 Marzo 2020

TRASPORTI – Cronotachigrafo: sospese le sanzioni per conducenti costretti ad effettuare le registrazioni manuali

Trasporti - Logistica - Mobilità

Il Ministro dell’interno, con circolare prot. 2297 del 24/03/2020, in merito al cronotachigrafo per tutti i conducenti di veicoli pesanti, ha dettato indicazioni agli organi di controllo di non emettere sanzioni nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali con le modalità previste dall’art. 35 del Regolamento UE n.165/2014 e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23/02/2020.

La cosa ha valore solo ed esclusivamente sul territorio nazionale e ha carattere di eccezionalità, non essendo prevista per il ritardo del rinnovo ma solo per furto, smarrimento e danneggiamento, ed è dovuta al ritardo accertato da parte delle CCIAA di emettere le Card del “crono” a causa dell’emergenza COVID19.

RIEPILOGHIAMO LA PROCEDURA MANUALE

a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:

i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;

ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);

b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.

ALLEGATO

Circolare Ministero Interno


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