AUTOTRASPORTO – Mancata revisione biennale del tachigrafo, dopo l'interpretazione di Confartigianato, il Ministero conferma: non comporta sospensione patente e decurtazioni punti
4 Dicembre 2024

AUTOTRASPORTO – Mancata revisione biennale del tachigrafo, dopo l’interpretazione di Confartigianato, il Ministero conferma: non comporta sospensione patente e decurtazioni punti

Trasporti - Logistica - Mobilità

A seguito delle richieste di chiarimento avanzate nelle scorse settimane da Confartigianato Trasporti, il Ministero dell’Interno ha definitivamente chiarito che la sanzione relativa alla circolazione con un apparecchio di registrazione (cronotachigrafo) privo di revisione non può essere contenuta nell’art. 179 del Codice della Strada – che può anche comportare la sanzione accessoria della sospensione della patente e la decurtazione di 10 punti dalla CQC – ma sarà invece applicata quella molto più tenue di 52,00 euro, presente nell’art. 19 della legge 727 del 1978.

Se non si effettuava la revisione biennale del tachigrafo, fino ad oggi, si veniva puniti sulla base delle norme in materia contenute nell’art.179 del Codice della Strada, che al secondo comma prevede che chiunque circoli con un autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che supera i 3.000 euro e che, in più, comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida e la decurtazione di 10 punti dalla CQC.

Secondo l’interpretazione avanzata da Confartigianato Trasporti, invece, per la mancata revisione biennale del dispositivo avrebbe dovuto essere richiamato più correttamente l’art.19 della legge 727/1978. Ricordiamo che questa legge era stata emanata in attuazione del Regolamento CEE n. 1463/70 – e successive modificazioni e integrazioni – che istituiva appunto il dispositivo di rilevamento delle attività del conducente.

Il Ministero, con nota in commento del 29 novembre 2024, ha riconosciuto tale impostazione precisando che: “L’impianto normativo vigente non prevede una sanzione specifica per l’ipotesi di circolazione del veicolo con mancata revisione biennale del tachigrafo. E nemmeno la tabella di classificazione delle infrazioni gravi alle norme UE trova corrispondente attuazione nell’ordinamento nazionale”.

Il Ministero, dunque, conferma definitivamente che “qualora un veicolo all’atto del controllo di polizia abbia la revisione biennale del tachigrafo scaduta, dovrà essere contestata la sanzione residuale prevista dell’art. 19 della legge 727/1978”. Tale sanzione consta di una multa da 52,00 euro, senza decurtazione di punti o sanzioni accessorie.