CORONAVIRUS – Tessile, abbigliamento, calzaturiero e materie plastiche: informazioni per la produzione di dispositivi di protezione
ModaUna notizia importante per le imprese del settore tessile, abbigliamento, calzaturiero, lavorazioni materie plastiche.
La Commissione Europea ha emanato la Raccomandazione (UE) 2020/403 del 13/03/2020 sulle “Procedure di valutazione della conformità e di vigilanza del mercato nel contesto della minaccia rappresentata dalla COVID-19”.
In tale raccomandazione la Commissione Europea, con il fine di assicurare una adeguata disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici per garantire la necessaria protezione dell’epidemia di COVID-19, invita tutti gli operatori economici lungo l’intera catena di approvvigionamento, nonché gli organismi notificati e le autorità di vigilanza del mercato, a mettere in atto tutte le misure a loro disposizione per sostenere gli sforzi volti a garantire che l’offerta di DPI e di dispositivi medici in tutto il mercato dell’UE soddisfi la domanda in continuo aumento.
La raccomandazione, in particolare al punto 8, prevede anche che i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE possono essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per la durata dell’attuale crisi sanitaria. Affinché tali misure non abbiano un effetto negativo sul livello generale di salute e di sicurezza, la Commissione raccomanda che tutti i soggetti interessati provvedano affinché qualsiasi DPI o dispositivo medico immesso sul mercato dell’UE continui a garantire un livello adeguato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Evidenziamo che si tratta di una raccomandazione che gli stati membri possono adottare con norme proprie, anche prendendo in considerazione, nel caso dei dispositivi medici, la possibilità che gli Stati membri autorizzino deroghe alle procedure di valutazione della conformità, come ad esempio è già stato fatto dallo Stato italiano per quanto riguarda la deroga alla marcatura CE delle mascherine facciali (art. 15, DL 18/2020).
Anche in conseguenza di questa raccomandazione UE, l’UNI (Ente di Normazione Italiano), per consentire di attivare tutte le possibili misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 e di sostegno alla cittadinanza, mette a disposizione, liberamente scaricabili, le norme tecniche che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19. Documentazione indispensabile per la progettazione e produzione di tali DPI in particolare per le imprese del tessile, abbigliamento e calzaturiero che intendono attivarsi nella produzione di tali prodotti.
In particolare si tratta delle norme tecniche di prodotto relative a:
- > maschere e semimaschere filtranti;
- > guanti protettivi;
- > occhiali protettivi;
- > indumenti protettivi;
- > teli chirurgici;
- > calzature
Oggi tali norme tecniche, che complessivamente hanno un valore che sfiora i 1.000 euro, sono liberamente accessibili dal sito UNI (www.uni.com) con la sola formalità della registrazione. Tali norme gratuite saranno anche strumenti di utilità in modo da facilitare le scelte di acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni e la riconversione produttiva da parte delle imprese.
L’elenco delle norme attualmente scaricabili dal sito www.uni.com è il seguente:
Norma | Titolo |
UNI 10912:2000 | Dispositivi di protezione individuale – Guida per la selezione, l’uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative |
UNI EN 140:2000 | Apparecchi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere e quarti di maschera – Requisiti, prove, marcatura |
UNI EN 149:2009 | Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti, prove, marcatura |
UNI EN 14683:2019 | Maschere facciali ad uso medico – Requisiti e metodi di prova |
UNI EN ISO 10993-1:2010 | Valutazione biologica dei dispositivi medici – Parte 1: Valutazione e prove all’interno di un processo di gestione del rischio |
UNI EN ISO 13688:2013 | Indumenti di protezione – Requisiti generali |
UNI EN 420:2010 | Guanti di protezione – Requisiti generali e metodi di prova |
UNI EN 455-1:2002 | Guanti medicali monouso – Assenza di fori – requisiti e prove |
UNI EN 455-2:2015 | Guanti medicali monouso – Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche |
UNI EN 455-3:2015 | Guanti medicali monouso – Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica |
UNI EN 455-4:2009 | Guanti medicali monouso – Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione |
UNI EN ISO 374-2:2020 | Guanti di protezione contro i prodotti chimici pericolosi e i microorganismi – Parte 2: Determinazione della resistenza alla penetrazione |
UNI EN ISO 374-5:2017 | Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi – Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi |
UNI EN 166:2004 | Protezione personale degli occhi – Specifiche |
UNI EN 13795-1:2019 | Indumenti e teli chirurgici – Requisiti e metodi di prova – Parte 1: Teli e camici chirurgici |
UNI EN 13795-2:2019 | Indumenti e teli chirurgici – Requisiti e metodi di prova – Parte 2: Tute per blocchi operatori |
UNI EN 14126:2004 | Indumenti di protezione – Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi |
UNI EN 14605:2009 | Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi – Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]) |
UNI EN ISO 20345:2012 | Dispositivi di protezione individuale – Calzature di sicurezza |
UNI EN ISO 20346:2014 | Dispositivi di protezione individuale – Calzature di protezione |
UNI EN ISO 20347:2012 | Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro |