IMPIANTI – Termina l’era degli “antennisti” si apre quella degli “impiantisti elettronici”: modificato e integrato il DM 37/2008, in vigore dal 28 dicembre
16 Dicembre 2022

IMPIANTI – Termina l’era degli “antennisti” si apre quella degli “impiantisti elettronici”: modificato e integrato il DM 37/2008, in vigore dal 28 dicembre

Impianti

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto 29 settembre 2022, numero 192, del Ministero dello Sviluppo Economico, che costituisce Regolamento di riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. La notizia viene approfondita anche da una circolare di Confartigianato Impianti > CLICCA QUI

Un provvedimento molto atteso dagli installatori artigiani, che infatti colma un gap venutosi a determinare nelle norme professionali con l’entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni Elettroniche con cui si è introdotto, anche nel nostro Paese, l’obbligo di etichetta “edificio predisposto alla banda ultralarga” per gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a profonda ristrutturazione.

“A marzo di quest’anno – spiega Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona –, come previsto anche dal nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, abbiamo sollecitato il Ministero ad intervenire sul DM 37/2008 in modo da adeguare il testo alle novità. L’etichetta delle abitazioni infatti, rappresenta uno strumento in più per cittadini e imprese, che valorizza l’immobile comunicando la presenza dell’infrastruttura di rete”. “Ma era necessario ridisegnare anche la figura dell’antennista – chiarisce Flavio Forcellini, Presidente di Confartigianato Antennisti Verona – e modularla verso un più moderno concetto di ‘impiantista elettronico’. Proprio su indicazione del Ministero, come Confartigianato Impianti, abbiamo proposto un testo che è stato totalmente recepito nel decreto pubblicato in Gazzetta”.

“Siamo molto soddisfatti per l’aggiornamento all’ambito di competenza – conclude Nadia Cugildi, Presidente di Confartigianato Impianti Verona –, cosa che ci permetterà di redigere certificazioni sulla cablatura degli immobili che, non solo potranno essere utilizzati dai Comuni per inserirli nel catasto elettronico infrastrutture tecnologiche (SINFI), ma contribuiranno ad un cambio di passo per l’edilizia 4.0 favorendo anche il potenziamento delle reti di comunicazione attraverso l’aumento della domanda di cablaggio verticale e di applicazioni smart all’interno degli edifici”.

Il decreto 29 settembre 2022 numero 192 del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dal 28 dicembre 2022, attua quanto previsto dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005 (Testo di riferimento per le misure di contrasto all’evasione fiscale e in materia tributaria e finanziaria, art. 11 -quaterdecies comma 13 lett. A) e modifica il DM 37/2008 sugli impianti negli edifici civili, ampliando e diversificando le tipologie di impianti elettronici di comunicazione e introducendo un articolo sugli “Adempimenti del tecnico abilitato”.

Con questa nuova modifica del DM 37/08 viene valorizzata e responsabilizzata la figura  dell’“antennista”, che assume delle ben specifiche responsabilità in qualità di “Responsabile Tecnico”, quando si occupa di tali impianti.

Nello specifico, l’art 5-bis prevede che il Responsabile tecnico (RT) venga coinvolto in quanto “responsabile” dell’inserimento nel progetto degli spazi destinati ad ospitare gli impianti di comunicazione elettronica (sia in rame sia in fibra ottica).

Inoltre, il comma 2 rimette alla volontà del committente (attraverso il professionista che si occupa della parte edile per la richiesta del permesso di costruire) di richiedere al RT il rilascio delle dichiarazioni di conformità ben determinate “ai sensi delle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3”.

Confartigianato Imprese Verona ricorda che tutti gli Installatori di Impianti possono avvicinarsi all’Associazione per poter usufruire dei vantaggi rappresentati da tutte le informazioni, gli aggiornamenti tecnici, i servizi, le numerose iniziative che saranno organizzate per sostenere e supportare le imprese dotate di Responsabile Tecnico. L’obiettivo è quello di aiutare le aziende nella crescita professionale e nel mantenimento di un’adeguata preparazione tecnica che segua l’evoluzione tecnologica del settore.

A tale riguardo, inoltre, si ricorda che è stata recentemente rinnovata la Convenzione CEI riservata ai soci Confartigianato, che prevede l’abbonamento al prezzo di euro 145 + IVA (annuale), permettendo la visione on-line e la possibilità di stampare ogni norma  o guida tecnica di interesse.

Per la Convenzione CEI > CLICCA QUI < e scorri verso il basso.

Vediamo in sintesi le modifiche, riservandoci di tornare sulla materia, in favore dei nostri Associati, con gli adeguati approfondimenti e dettagli.

 

Impianti in edifici civili: modifiche al DM 37/2008

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Decreto di attuazione del Codice europeo delle Comunicazioni) all’art. 3 prevedeva l’adeguamento del decreto 22 gennaio 2008, n. 37 alle modalità attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all’interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra-larga (di cui all’articolo 135-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia).

Per questa ragione il DM 192/2022(art.1) modifica il DM 37 in più punti.

 

Tipologie di impianti all’interno degli edifici

Il DM 192/22 modifica l’articolo 1 del DM 37 prevedendo fra gli impianti posti al servizio degli edifici, oggetto del Decreto, gli “impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti».

Prima si faceva riferimento soltanto a “impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere”.

 

Cosa si intende per Punto di consegna delle forniture

Il DM 192/22 modifica l’articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 37 nella definizione del Punto di consegna delle forniture definendolo come:

“il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207”.

 

Cosa si intende per impianti radiotelevisivi ed elettronici

All’articolo 2, comma 1, del DM 37 viene sostituita completamente la lettera f) che definiva gli “impianti radiotelevisivi ed elettronici”:

“f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;”.

 

Adempimenti del tecnico abilitato

Il DM 192/22 ha introdotto l’Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato) del DM 37/2008 che regola le funzioni del responsabile tecnico dell’impresa abilitato per gli impianti previsti all’art. 1 del DM 37 (come modificato, vedi sopra). Le sue responsabilità, il rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata.

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Per informazioni

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