COSTRUZIONI – Superbonus 110%: proroga al 30 settembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori sulle villette
3 Maggio 2022

COSTRUZIONI – Superbonus 110%: proroga al 30 settembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori sulle villette

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Il Consiglio dei ministri n. 75 del 2 maggio 2022 ha approvato un nuovo Decreto-legge, cosiddetto “Aiuti” che, tra le varie misure, contiene la proroga al 30 settembre 2022 per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) per le abitazioni unifamiliari.

Non una reale proroga, come invece richiesto da imprese e associazioni del settore, bensì tre mesi in più per usufruire della detrazione del 110%: slitta, infatti, dal 30 giugno al 30 settembre la scadenza per il completamento dei lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, “nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati“.

Il termine per ultimare i lavori (e i pagamenti) resta il 31 dicembre 2022. I condomìni potranno beneficiare del 110% per un altro anno, fino al 31 dicembre 2023, per poi scendere al 70% dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 al 65%.

Per quanto concerne la cessione dei bonus edilizi, si ricorda che, relativamente alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, alla luce della novità introdotta dall’articolo 29-bis del Dl 17/2022, sia dopo lo sconto in fattura praticato dal fornitore e la cessione da parte di quest’ultimo del corrispondente credito sia dopo la cessione del credito operata direttamente dal contribuente beneficiario dell’agevolazione fiscale, sono possibili:

  • due ulteriori cessioni a favore di soggetti “vigilati”, ossia banche e intermediari finanziari autorizzati iscritti all’albo (articolo 106, Dlgs 385/1993), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 64, Dlgs 385/1993), imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), ferma restando l’applicazione della norma antiriciclaggio (articolo 122-bis, comma 4, Dl 34/2020), in base alla quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito nelle ipotesi di operazione sospetta e di impossibilità oggettiva a effettuare l’adeguata verifica della clientela (articoli 35 e 42, Dlgs 231/2007)
  • una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero di quelle possibili indicate al punto precedente, esclusivamente a favore dei soggetti con i quali hanno stipulato un contratto di conto corrente, cioè i propri correntisti (persone fisiche, imprese, professionisti). Questi, non potendo procedere a una successiva cessione, utilizzano i crediti acquistati esclusivamente in compensazione.