MOBILITA’ – Decreto Infrastrutture: le novità per cittadini, mamme e disabili e per imprese di autotrasporto, autoriparatori e centri revisione
14 Settembre 2021

MOBILITA’ – Decreto Infrastrutture: le novità per cittadini, mamme e disabili e per imprese di autotrasporto, autoriparatori e centri revisione

AttualitàAutoriparazioneTrasporti - Logistica - Mobilità

Sabato 11 settembre 2021 è entrato definitivamente in vigore il Decreto Infrastrutture (DL 121 del 10/09/2021), pubblicato il giorno precedente sulla Gazzetta Ufficiale numero 217.

Limitandoci agli aspetti che sono di interesse per l’artigianato e la piccola e media impresa e a quelli di mobilità riguardanti tutti i cittadini sui quali è intervenuto il decreto, di seguito ne presentiamo una sintesi con riferimento alle disposizioni finalizzate ad aggiornare il Codice della Strada, le norme complementari al Codice e la normativa sull’autotrasporto.

 

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA E NOVITA’ PER TUTTI

Sono state introdotte novità nella circolazione e sosta nei centri abitati e quindi dei poteri dei Sindaci nella gestione della circolazione mediante le ordinanze. Le novità di questa modifica sono:

STALLI ROSA: con specifica ordinanza del sindaco è possibile riservare spazi alla sosta, sia di tipo permanente sia temporaneo o per determinati periodi, giorni e orari, anche per gli autoveicoli utilizzati da donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni con l’utilizzo di apposito contrassegno speciale denominato “permesso rosa” che rilasceranno i comuni.

STALLI RISERVATI: ora è stabilito che siano riservati spazi alla sosta anche a carattere permanente o temporaneo ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, per i veicoli elettrici, per quelli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite nonché per i veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite. La novità consiste nella flessibilità temporale di tale sistema per riservare stalli (ad esempio la prima mattina presto riservati al trasposto scolastico, poi una fascia oraria per il carico e lo scarico, ed al pomeriggio solo per veicoli elettrici).

USO IMPROPRIO DEGLI STALLI PER DISABILI: è stato anche disposto un aumento delle sanzioni per l’occupazione abusiva di stalli posti al servizio di persone invalide: da un minimo di euro 168 ad un massimo di euro 672 se non si ha titolo di usare stalli per disabili, che diventano da un minimo di euro 87 ed un massimo di euro 344 se si ha il titolo per parcheggiare su luoghi riservati ad invalidi ma si occupano stalli riservati a chi ha una specifica autorizzazione che riserva tale stallo.

Modificata anche la parte che riguarda il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA. Ora è previsto che i ciclomotori, i motoveicoli, nonché i restanti veicoli che sostino NEGLI SPAZI RISERVATI, sia allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al TRASPORTO SCOLASTICO, sia negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni MUNITI DI PERMESSO ROSA, siano puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 80 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.

 

NOVITA’ PER GLI AUTOTRASPORTATORI

  • SAGOMA LIMITE: con importante riflesso per l’AUTOTRASPORTO PROFESSIONALE DI COSE è la modifica dell’art. 61 “Sagoma limite”. Ora GLI AUTOARTICOLATI (il bilico come si dice dalle nostre parti) POSSONO AVERE LA LUNGHEZZA MASSIMA DI 18 METRI (rispetto ai 16 metri e mezzo precedenti). ATTENZIONE! La norma è riferita ESCLUSIVAMENTE ALLA CIRCOLAZIONE IN ITALIA. Quindi solamente in Italia i semirimorchi più lunghi di 1,5 m rispetto alle dimensioni standard dell’UE potranno circolare senza essere considerati “eccezionali per sagoma”. La circolazione all’estero, invece, è e resta consentita come veicolo eccezionale e quindi soggetta alle solite autorizzazioni dei proprietari delle strade negli altri Stati UE o non-UE.
  •  AUTOTRASPORTO PROFESSIONALE ALBO CONTO TERZI: cosa di straordinaria importanza è la modifica dei prerequisiti per dimostrare il titolo per rappresentare la categoria nel Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori. Oggi, ed aggiungiamo noi, finalmente, è stato introdotto un requisito selettivo per la Confederazione (a cui l’associazione di categoria aderisce) che deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) almeno per tre mandati negli ultimi cinque e può indicare solo e soltanto una associazione di categoria dell’autotrasporto merci, che a sua volta deve possedere tutti i requisiti previsti dalla norma per l’accreditamento.
  • CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC: oggi la modalità per provare la qualificazione iniziale e la formazione periodica, ai fini del possesso della CQC per i titolari di PATENTE DI GUIDA RILASCIATA IN ITALIA è solo mediante apposizione sulla patente italiana del codice uniformato ed armonizzato a livello Unione Europea “95”, non più con un documento a parte.
  • TRASPORTO VIAGGIATORI: modificata anche la lunghezza massima degli autosnodati e filosnodati per il trasporto di persone destinati a sistemi di trasporto di massa rapido che ora possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata specificatamente autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.
  • PATENTE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI PER LA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE: relativamente alle abilitazioni professionali per la conduzione di veicoli, la modifica interviene sulle abilitazioni KA e KB. Oggi per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA il conducente oltre ad avere la patente di categoria A1, A2 o A, dovrà presentare l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il conducente oltre ad avere almeno la patente di categoria B1, dovrà presentare l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.

 

NOVITA’ PER IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE E CENTRI PRIVATI REVISIONE VEICOLI

Anche per questo profilo ci sono due novità importanti.

  • È stata finalmente introdotta la possibilità di affidare ai privati oltre che la revisione dei veicoli a motore, anche la revisione dei relativi rimorchi e semirimorchi eliminando finalmente la “stortura normativa” da sempre denunciata da Confartigianato.
  • Di grande importanza è lo sblocco della situazione degli ispettori per i centri revisione. Ora è stata finalmente e concretamente prevista l’istituzione delle commissioni di esame per l’abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pertanto, a breve, Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili deve, con apposito decreto ministeriale, individuare il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori. È stato anche definitivamente stabilito che le spese per la partecipazione agli esami di ispettore di revisione e per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’iscrizione nel registro degli ispettori, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e per le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati all’esame e degli ispettori.
  • TARGA DI PROVA: finalmente sono state introdotte le importanti novità per quanto riguarda la circolazione di autoveicoli con targa prova fortemente volute da Confartigianato. Ora il sistema della autorizzazione alla circolazione di prova (cd targa prova) può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli sia non immatricolati e sia per quelli già muniti della carta di circolazione, ovvero di cui agli articoli 93 (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi/semirimorchi), 110 (per veicoli agricoli ammessi su strada) e 114 (macchine operatrici) o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 (ciclomotori), anche in deroga agli obblighi di revisione, ma sempre con la finalità che detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

Inoltre sempre per la targa prova è confermato l’obbligo di copertura assicurativa ai sensi delle vigenti norme in materia di responsabilità civile verso terzi, ma è precisato che dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrono i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.

Infine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge che si sintetizza, si provvederà ad aggiornale l’intero corpo della normativa sulla targa prova, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare.

 

PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

È stato ora stabilito che la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di uno specifico esame di qualificazione anche da personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.