REGISTRO IMPRESE – Al via le sanzioni per chi non ha comunicato la Pec (domicilio digitale) alla Camera di Commercio. Per evitarle, ti aiutiamo noi
2 Agosto 2022

REGISTRO IMPRESE – Al via le sanzioni per chi non ha comunicato la Pec (domicilio digitale) alla Camera di Commercio. Per evitarle, ti aiutiamo noi

AttualitàSportello Difesa Imprese

Le imprese iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona che non abbiano ancora comunicato il proprio domicilio digitale (indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC), oppure il cui domicilio digitale risulti non valido o scaduto, sono OBBLIGATE a regolarizzare quanto prima la propria posizione, provvedendo alla relativa comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio di Verona.

Se non sei in regola con il domicilio digitale della tua impresa, TI AIUTIAMO NOI!

tel. 0459211555

e-mail: info@confartigianato.verona.it

La mancata regolarizzazione comporterà l’assegnazione d’ufficio, da parte dell’Ente camerale, di una nuova e diversa PEC e l’applicazione di una sanzione amministrativa.

A stabilirlo è l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale, oltre a confermare l’obbligo di comunicazione a carico delle Imprese del proprio domicilio digitale (indirizzo PEC), prevede anche di:

  • assegnare autonomamente alle imprese che non presentano un indirizzo PEC valido un domicilio digitale d’ufficio, così formato: CODICEFISCALEIMPRESA@IMPRESA.ITALIA.IT, attivo solo in ricezione, accessibile dal rappresentante dell’impresa tramite il cassetto digitale dell’imprenditore, attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it/cadi/app/login; a tale domicilio digitale PEC;
  • Iscrivere automaticamente tale domicilio digitale – PEC negli elenchi INI – PEC https://www.inipec.gov.it e conseguentemente potrà essere utilizzato per notificare all’impresa qualsiasi tipo di comunicazione e atto tra i quali atti amministrativi da parte della Camera di Commercio stessa, da parte di altre PP.AA., atti tributari da parte dell’Agenzia delle Entrate, cartelle esattoriali, atti giudiziari come sanzioni del Codice della Strada ecc. ecc.;
  • applicare sanzioni alle imprese che non hanno provveduto a comunicare un indirizzo PEC univoco, valido e attivo: l’entità della sanzione è: per le società pari ad € 412,00 per ciascun legale rappresentante (pari al doppio dell’importo attualmente previsto per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica) e per le imprese individuali ad € 60,00 (pari al triplo dell’importo attualmente irrogato per altro tipo di violazione, oltre a spese di notifica).

Si ricorda che il domicilio digitale – PEC oltre ad essere valido ed attivo, DEVE ESSERE ANCHE UNIVOCO.

Pertanto, proprio per lo spirito del pieno conseguimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana è imprescindibile e dovuta l’adozione da parte di ogni impresa tenuta all’iscrizione nel Registro delle Imprese di un proprio univoco e autonomo indirizzo di PEC – domicilio digitale, nonché l’iscrizione di detto indirizzo nel registro medesimo e conseguentemente non è più ammesso:

  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale ad esempio di un soggetto terzo (consulente, associazione, parente);
  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale per più imprese del medesimo titolare;
  • la segnalazione di una medesima PEC – domicilio digitale per più imprese del medesimo gruppo;
  • l’utilizzo di una medesima PEC – domicilio digitale prima di una impresa cessata e poi “passata” ad una impresa di nuova costituzione.

Per la provincia di Verona si comunica che l’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA, in ottemperanza a tale obbligo per tutte le imprese, sta per avviare la procedura di attribuzione d’ufficio del domicilio digitale per un primo blocco di imprese prive dell’indirizzo PEC in visura, irrogando contestualmente la sanzione prevista. L’elenco delle imprese coinvolte verrà, di volta in volta, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sia alla pagina relativa all’Albo camerale sia in quella inerente alla sezione del Registro Imprese – Posta elettronica certificata, consultabile al seg. link: https://www.vr.camcom.it/content/posta-elettronica-certificata.

Dalla data di avvenuta pubblicazione dell’avvio di ciascun procedimento d’ufficio, decorreranno 45 giorni entro i quali sarà ancora possibile procedere alla comunicazione della PEC – domicilio digitale, incorrendo solo nella sanzione avente gli importi standard (€ 20,00 per i titolari di imprese individuali ovvero € 206,00 per ciascun legale rappresentante di società, oltre a spese di notifica ed istruttoria).

Nel caso la PEC già comunicata al Registro Imprese non funzioni per vari motivi (indirizzo revocato, inattivo o non valido) si informa che la CCIAA di Verona ha provveduto e sta tuttora provvedendo anche alla cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata che, sebbene iscritti nel Registro, risultano invalidi/inattivi ovvero appartenenti a professionisti quali risultanti sul sito ufficiale INI-PEC.

L’elenco delle PEC – Domicilio digitate cancellate d’ufficio è sempre consultabile al seguente link https://www.vr.camcom.it/content/posta-elettronica-certificata.

Si ricorda che, qualora un’impresa non avesse tuttora una PEC valida ed attiva quale Domicilio Digitale, verificabile tramite il sito: https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home, potrà ancora provvedere autonomamente alla comunicazione del domicilio digitale – PEC, predisponendo un’apposita pratica telematica ed evitando così l’applicazione delle sanzioni con gli importi maggiorati previsti dal summenzionato decreto.

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