MOBILITA' – Tutte le proroghe dei termini di validità per abilitazioni alla guida e documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità
25 Gennaio 2021

MOBILITA’ – Tutte le proroghe dei termini di validità per abilitazioni alla guida e documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità

AttualitàTrasporti - Logistica - Mobilità

Il Ministero dei Trasporti, con una propria nota (Prot 2143 del 21/01/2021), ha fornito una serie di indicazioni sulla proroga di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o per la conferma di validità, a seguito della pubblicazione DL 14/01/2021 relativo a “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, che ha prorogato al 30/04/2021 il termine dello stato di emergenza.

La modifica della data di termine dell’emergenza, al momento stabilita al 30/04/2021, ha imposto l’aggiornamento delle situazioni come segnaliamo di seguito rapportandole anche alle eventuali proroghe di natura europea.

 

DOCUMENTI DI IDENTITÀ: tali documenti aventi scadenza dal 31/01/2020, sono validi fino al 30/04/2021; analogamente la patente di guida, considerato come documento di identità, vale fino a tale data (relativamente alla abilitazione alla conduzione di veicoli si veda oltre); LA PROROGA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ HA VALORE SOLO NEL TERRITORIO ITALIANO.

 

TUTTI I CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI, in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 30/04/2021, la proroga in commento scadrà alla data del 29/07/2021;

 

PATENTI DI GUIDA: quelle con scadenza dal 01/02/2020 al 31/08/2020 sono prorogate di validità per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla loro data di scadenza, ai sensi del Reg. UE 2020/698, su tutto il territorio UE, compresa l’Italia. Diversamente e solamente per la circolazione in territorio italiano, le patenti in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono prorogate fino per i 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza fissato al 30/04/2021 e quindi sino al giorno 29/07/2021 sono valide.

ATTENZIONE: la patente di guida, quale documento di identità, vale fino al 30/04/2021.

 

ESAMI DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sono stati sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo intercorrente tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020;

 

CARTE DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE CQC, occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:

  • proroga della validità delle CQC in scadenza dal 01/02/2020 al 31/08/2020 per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata su di esse (Reg.UE 2020/698);
  • le CQC in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 29/07/2021 (art. 103, comma 2 e 2 sexies, DL. n. 18/2020);
  • le CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020, ma anche quelle in scadenza dal 01/09/2020, sono prorogate, in Italia, di 7 mesi (art.1, Decisione Commissione C(2020) 5591 final,).

Conseguentemente a tali tre distinte disposizioni, le situazioni sono le seguenti:

SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’UE, ITALIA COMPRESA, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese UE con scadenza compresa nel periodo dal 01/02/2020 al 31/08/ 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;

CQC RILASCIATE IN ITALIA si deve distinguere tra:

    • CQC con scadenza compresa tra il 31/01/2020 e il 28/12/2020: sono valide solamente nel territorio italiano, sino al 29/12/2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del DL 18/2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
    • CQC con scadenza compresa tra il 29/12/ 2020 e il 31/12/ 2020: la scadenza è prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art.1 della Decisione europea sopra indicata, la cui applicazione è più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
    • CQC con scadenza compresa tra il 01/01/2021 ed il 30/04/ 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al giorno 29/07/2021.

 

GLI ALTRI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (KA, KB, ECC.) in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza, ad oggi, fino al 29/07/2021);

 

GLI ATTESTATI DI FREQUENZA CQC RILASCIATI AL TERMINE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza ad oggi, fino al 29/07/ 2021);

 

ESAMI DI REVISIONE DELLA QUALIFICAZIONE CQC: sono stati sospesi i termini per sottoporsi a tali esami nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020;

 

ESAME DI RIPRISTINO CQC: nel computare i 2 anni dalla scadenza della CQC non si considera il periodo tra il 31/01/2020 e il 29/07/2021; il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021 (prorogata al oggi al 29/07/2021 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di fine dello stato di emergenza) può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;

 

ATTESTATI DI FREQUENZA DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO O PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: quelli in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29/07/2021);

 

CFP DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (ADR) occorre distinguere:

  • CIRCOLAZIONE SU TERRITORIO NAZIONALE: se in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29/07/2021);
  • CIRCOLAZIONE IN PAESI DIVERSI DALL’ITALIA: se in scadenza tra il 01/03/2020 ed il 01/02/2021, sono validi fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021.

I paesi sottoscrittori sono alla data della presente pubblicazione: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.

 

ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (ADR), occorre distinguere:

  • circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/ 2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29/07/2021); conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 29/07/2021 con le modalità previste per il rinnovo di tale abilitazione;
  • circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330: se in scadenza tra il 01/03/2020 ed il 01/02/2021 sono validi fino al 28/02/2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021.

 

GLI ATTESTATI RILASCIATI AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO 65 ANNI, per guidare autotreni ed autoarticolati (non vale per le motrici anche se eccedenti i pesi legali – mezzi d’opera) di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, sono validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 29/07/2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31/01/2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

ALLEGATO

20210121 MIT CIR 2143 PROROGA PATENTI

_________

Per informazioni:

0459211555

e-mail: info@confartigianato.verona.it

Whatsapp 3291877665