MOBILITA’ – Il quadro completo delle proroghe per documenti, patenti, abilitazioni alla guida, certificazioni, attestazioni sanitarie
AttualitàLe modifiche ai provvedimenti di proroga della validità di documenti ed atti amministrativi di competenza del Ministero dei trasporti si sono susseguite con ciclicità in questi mesi, come stabilisce la Legge 159/2000 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”. Risulta quindi utile fornire un chiarimento ad un quadro oggettivamente articolato e per certi aspetti complesso, sottolineando una nota del Ministero dei Trasporti (circ. 35018 del 04/12/2020) che informa in particolare sui seguenti aspetti:
DOCUMENTI DI IDENTITÀ: tali documenti aventi scadenza dal 31 gennaio 2020, sono prorogati fino al 30 aprile 2021;
TUTTI I CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI COMUNQUE DENOMINATI, …(omissis)… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”. Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;
TUTTI I CERTIFICATI, ATTESTATI, PERMESSI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E ATTI ABILITATIVI scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020 sono prorogati fino 3 maggio 2021;
PATENTI DI GUIDA: quelle aventi scadenza dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per la circolazione negli altri Paesi UE per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla loro data di scadenza, ai sensi del Reg. UE 2020/698;
PATENTI DI GUIDA: soltanto per la circolazione in territorio italiano, le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, sono prorogate fino al 30 aprile 2021;
ESAMI DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
GLI ATTESTATI RILASCIATI AI CONDUCENTI CHE HANNO COMPIUTO 65 ANNI, per guidare autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale;
CARTE DI QUALIFICAZIONI DEL CONDUCENTE CQC: è necessario coordinare tre diverse disposizioni:
- proroga della validità delle CQC in scadenza dal 1 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per un periodo di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza indicata su di esse (Reg.UE 2020/698);
- le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza, cioè fino al 3 maggio 2021 (art. 103, comma 2 e 2 sexies, DL. n. 18/2020);
- le CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, ma anche quelle in scadenza dal 1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020, sono prorogate, in Italia, di 7 mesi (art.1, Decisione Commissione C(2020) 5591 final,).
Conseguentemente, considerando le tre disposizioni, si ha la seguente situazione:
- SU TUTTO IL TERRITORIO DELL’UE, ITALIA COMPRESA, LA VALIDITÀ DELLE CQC rilasciate da un diverso Paese UE con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
- per quanto riguarda, invece, le CQC RILASCIATE IN ITALIA si deve distinguere tra:
- CQC con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE, fruiscono della proroga di validità di 7 mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
- CQC con scadenza compresa tra il 3 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’art.1 della Decisione sopra richiamata, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’UE, Italia compresa;
- CQC con scadenza compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.
CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (KA, KB, ECC.) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
GLI ATTESTATI CQC RILASCIATI AL TERMINE DEI CORSI DI QUALIFICAZIONE INIZIALE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
ESAMI DI REVISIONE DELLA QUALIFICAZIONE CQC: sono sospesi i termini per sottoporsi a detti esami nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020;
ESAME DI RIPRISTINO CQC: ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza della CQC non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio e il 3 maggio 2021; a partire dal 4 maggio 2021, il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, – prorogata al 3 maggio 2021 – può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
ATTESTATI DEI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO O PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE: quelli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiara- zione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
CFP DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE (ADR) occorre distinguere:
- circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
- circolazione in Paesi diversi dall’Italia : se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021, conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1 marzo 2021;
I paesi firmatari al momento di pubblicare la presente notizia sono i seguenti:
IRLANDA; SLOVACCHIA; FRANCIA; REPUBBLICA CECA; SLOVENIA; SAN MARINO; GERMANIA; REGNO UNITO; ITALIA; SVEZIA; POLONIA; GRECIA; ROMANIA; LUSSEMBURGO; BELGIO; NORVEGIA; UNGHERIA; AUSTRIA; TURCHIA; FINLANDIA; PORTOGALLO; LETTONIA; SPAGNA;
ATTESTATI DI FORMAZIONE DEI CONSULENTI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (ADR), occorre distinguere:
- circolazione su territorio nazionale: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (ad oggi, fino al 3 maggio 2021);
- circolazione nei territori dei Paesi firmatari dell’Accordo ADR M330: se in scadenza tra il 1 marzo 2020 ed il 1 febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. In tal caso, i documenti sono rinnovati per 5 anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1 marzo 2021;