DECRETO RIAPERTURE – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale: confermate le misure valide dal 26 aprile. Ecco cosa è permesso e da quando
23 Aprile 2021

DECRETO RIAPERTURE – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale: confermate le misure valide dal 26 aprile. Ecco cosa è permesso e da quando

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nella tarda serata di ieri (giovedì 22 aprile 2021) il cosiddetto Decreto Riaperture, n. 52 del 22 aprile 2021. Confermate le misure anticipate dal comunicato stampa del governo, compreso il “coprifuoco” dalle 22.00 alle 5.00, oggetto di scontro politico e di vibranti proteste da parte di Confartigianato e dell’intero mondo imprenditoriale coinvolto. Il testo illustra il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2. Il nuovo “Decreto Riaperture” regolerà le misure in vigore a partire da lunedì 26 aprile e contiene il posticipo dello stato di emergenza al 31 luglio 2021.

Riproponiamo le principali indicazioni.

ZONE GIALLE

  • Dopo la loro cancellazione durante il periodo pasquale, torna la possibilità di introduzione delle zone gialle per le regioni, nelle quali varranno le misure per esse previste e quelle introdotte dal Decreto Riaperture.

COPRIFUOCO

  • Il “coprifuoco” è stato confermato dalle ore 22.00 alle 5.00.
  • Per modificare l’orario sarà eventualmente necessario un nuovo decreto.

SPOSTAMENTI

  • A partire da lunedì 26 aprile 2021 saranno consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla.
  • Alle persone munite della “certificazione verde”, saranno consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.
  • Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
  • Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

CERTIFICAZIONI VERDI

  • Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.
  • Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi.
  • Quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.
  • Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

BAR E RISTORANTI

  • Dal 26 aprile 2021, nelle zone gialle, saranno consentite le attività dei servizi di ristorazione (che vale anche per pizzerie, rosticcerie, bar, pub, pasticcerie e gelaterie) con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore, ossia fino alle 22.00.
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
  • A tavola si potrà essere al massimo quattro, con un’eccezione per i conviventi. La distanza è fissata a un metro. Resta vietato sostare davanti ai locali o consumare in piedi.
  • Confermati l’asporto e la consegna dei pasti a domicilio.
  • La riapertura delle sale interne, al momento, è prevista per il 1° giugno.

SMART WORKING

  • La proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 consente alle aziende di far ricorso allo smart working senza dover sottoscrivere un accordo individuale.

SCUOLA E UNIVERSITÀ

  • Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).
  • Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
  • Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento.
  • Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza.
  • Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO

  • Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
  • La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata.
  • Il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti.
  • In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.

EVENTI SPORTIVI E COMPETIZIONI

  • A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali.
  • La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
  • È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza.
  • Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

PALESTRE,  PISCINE E SPORT DI SQUADRA

  • Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
  • Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

CENTRI TERMALI E PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

  • Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e divertimento.

FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI

  • Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi.
  • È consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.
  • L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.