COVID-19 – Veneto in ‘zona arancione’: ecco gli obblighi previsti e ciò che è consentito
AttualitàCome preannunciato dallo stesso Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa di venerdì 5 marzo, la nostra regione è stata collocata in “zona arancione”, dopo un mese trascorso in “gialla”.
La conferma arriva dal comunicato di questa mattina del Ministero della Salute: il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, il 5 marzo 2021 ha firmato due nuove Ordinanze volte a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus. I provvedimenti entreranno in vigore lunedì 8 marzo 2021.
La prima Ordinanza dispone il passaggio in zona rossa per la Regione Campania.
La seconda Ordinanza dispone il passaggio in zona arancione per le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la proroga della zona arancione per l’Emilia Romagna.
I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori.
Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dall’8 marzo 2021 è la seguente:
- area gialla: Calabria, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta
- area arancione: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria, Veneto
- area rossa: Basilicata, Campania, Molise
- area bianca: Sardegna
Si rammentano gli obblighi previsti e ciò che è consentito per tale zona a partire da lunedì 8 marzo.
ZONA ARANCIONE
- Coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00. In questa fascia oraria sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute.
- È vietato lo spostamento tra Regioni o provincie autonome sino al 27 marzo 2021, salvo motivi di lavoro, salute, necessità e rientro alla propria abitazione/domicilio/residenza.
- Per le attività delle imprese nulla cambia in quanto i lavoratori potranno comunque circolare tramite autocertificazione che attesti le comprovate esigenze lavorative.
- È vietato lo spostamento nel comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- È consentito sino al 27 marzo 2021, una sola volta al giorno, spostarsi nell’ambito del territorio comunale verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.
- Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Sono consentiti gli spostamenti da e per l’estero per esigenze lavorative, nel rispetto delle disposizioni vigenti per i vari Paesi Per chi rientra in Italia dopo un soggiorno non superiore a 120 ore non vige l’obbligo di isolamento fiduciario di 14 giorni.
- Le attività commerciali e i servizi alla persona si svolgono regolarmente nel rispetto delle misure anti-contagio.
- Nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad esse assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad eccezione delle attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita, inoltre, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
- È consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito solo fino alle 18.00.
- Sono sospese le attività di centri benessere, centri termali, palestre, piscine, centri natatori. Confermato il divieto di svolgere convegni, congressi e altri eventi.
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