9 Marzo 2021
8 Agosto 2020
COVID-19 – Nuovo Dpcm 7 agosto 2020 che proroga fino al 7 settembre le misure precauzionali minime di contrasto al contagio
AttualitàIl Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm 7 agosto 2020, in vigore a partire da domenica 9 agosto, con il quale vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Questi i punti principali
- E’ obbligatorio usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, eccetto i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.
- È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.
- E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
- Dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per gli impianti sportivi al chiuso.
- L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
- Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.
- Dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
- L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato purché vengano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e distanza interpersonale di almeno un metro.
- Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
- Nelle more della ripresa dell’attività didattica, l’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie.
- Le attività di centri benessere, di centri termali e di centri sociali sono consentite nel rispetto delle linee guida regionali.
- E’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS).
- L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite nel rispetto delle linee guida; sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e la ristorazione con consegna a domicilio fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto delle linee guida.
- Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali.
- Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni
- I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida a decorrere dalla data del 15 agosto 2020.
- Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate sulla base di quanto previsto nel Protocollo di regolamentazione del 20 marzo 2020 nonché delle Linee guida allegate al decreto che, in relazione a nuove esigenze organizzative o funzionali, possono essere successivamente integrate o modificate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto.
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