COVID-19 – Con la proroga dello stato d’emergenza, prorogate anche numerose norme degli ultimi mesi… ma non tutte
AttualitàDurante il Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, com’è noto, è stata deliberata la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato d’emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio 2020 in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il Governo ha contestualmente approvato un DL (83 del 29/07/2020) che riordina il quadro delle misure connesse alla data di scadenza dell’emergenza COVID-19.
Il decreto legge proroga al 15 ottobre 2020 i termini previsti da numerose norme emesse nell’ultimo semestre che puntualmente elenca.
Rilevante è sapere che fino all’adozione di nuovi DPCM e comunque non oltre 10 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 83/2020, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM 14 luglio 2020 e di tutti i relativi allegati.
Con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, non si verifica che automaticamente tutte le proroghe attuate entro il 31/07/2020 siano anch’esse conseguentemente prorogate.
Infatti è esplicitamente indicato che solo i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, con l’eccezione di quanto indicato al punto 32 dell’allegato medesimo, mentre i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza al 15/10/2020 e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Come intuibile, saranno emanate, e ci auguriamo in termini strettissimi, atti di chiarimento al fine di avere certezza delle rimodulazioni o meno, anche automaticamente, relativamente alle proroghe che riguardano direttamente le imprese ed i cittadini, come le varie tipologie di autorizzazioni o la validità di certificati ed abilitazioni “a scadenza”.
Tra le altre cose, si protrae il periodo per la richiesta del congedo parentale, istituito con il decreto “Cura Italia” e ripreso dal decreto “Rilancio” e, conseguentemente, per la richiesta del bonus baby sitter che può essere goduto in sostituzione del congedo. Prosegue inoltre la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working per i dipendenti privati anche in assenza degli accordi individuali.
Di seguito si riportano le conseguenze della proroga dello stato di emergenza sulle misure che coinvolgono i datori di lavoro con relativa durata della loro validità.
NORMA | CONTENUTO | VALIDITA’ |
Art. 15 c. 1d.l. 18/2020
convertito nella legge n. 27/2020 |
E’ consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni. | Fino al 15/10/2020 |
Art. 16 c. 1-2d.l. 18/2020
convertito nella legge n. 27/2020 |
Le mascherine chirurgiche reperibili in commercio sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI) per tutti i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro. | Fino al 15/10/2020 |
Art. 39d.l. 18/2020
convertito nella legge n. 27/2020 |
I lavoratori dipendenti disabili ai sensi della legge n. 104/92 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi della legge n. 104/92, nonché i lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile se compatibile con le caratteristiche della prestazione.Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile. | Fino al 15/10/2020 |
Art. 90 c. 1 primo periodo – 3d.l. n. 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020 |
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.Continua a trovare applicazione la procedura telematica semplificata. | Fino al 14/09/2020(data attualmente fissata per la riapertura delle attività scolastiche) |
Art. 90 c. 1 secondo periodo – 3d.l. n. 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020 |
I lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.Continua a trovare applicazione la procedura telematica semplificata. | Fino al 15/10/2020 |
Art. 90 c. 4d.l. n. 34/2020
convertito nella legge n. 77/2020 |
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali utilizzando la procedura telematica semplificata. | Fino al 15/10/2020 |
Di seguito riportiamo l’allegato 1 citato che indica tutta una serie di norme relative a diversi provvedimenti emergenziali approvati negli ultimi mesi (quali i decreti “Cura Italia”, “Giustizia” e “Rilancio”) che sono prorogate ma “nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Per aiutare nella lettura, tra parentesi quadre indichiamo in maiuscolo grassetto il “titolo” della norma prorogata.
ALLEGATO 1 – DECRETO LEGGE 83/2020