23 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – Facciamo chiarezza: si ferma l’edilizia privata, proseguono gli impiantisti, ma se i cantieri sono chiusi…

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Con il DPCM 22 marzo 2020 sono sospese tutte le attività nei cantieri. Il Decreto chiude infatti tutte le attività produttive industriali e commerciali (ad eccezione di quelle essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità), edilizia inclusa, dal 23 marzo e fino, al momento, al 3 aprile.

Sono consentite esclusivamente le attività indicate nell’allegato al DPCM e, per quanto riguarda il comparto delle costruzioni, quelle identificate dai codici Ateco 42, relativo all’Ingegneria civile, e 43.2, relativo alla Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzioni e installazioni. Più in dettaglio, potranno proseguire la maggioranza dei lavori pubblici rientrando nelle tre sottocategorie del codice Ateco 42: Costruzione di strade e ferrovie (42.1); Costruzione di opere di pubblica utilità (42.2) e Costruzione di altre opere di ingegneria civile (42.9).

Per quanto riguarda le attività indicate con il codice 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione) sono incluse le sottocategorie “Installazione di impianti elettrici” (43.21), “Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria” (43.22) e “Altri lavori di costruzione e installazione” (43.29).

Fermi invece tutti i lavori che ricadono nella “Costruzione di edifici” (Ateco 41) che “include lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo. Sono inclusi i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, l’installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea. È compresa inoltre la costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali”. Sospesa anche la sottocategoria che riguarda la “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali” e include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti.

Ovvio che, se un installatore di impianti è impegnato in interventi all’interno di un cantiere, e quest’ultimo è obbligato alla chiusura, anche l’impiantista non potrà operare.

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