ONDATE DI CALORE – La Regione del Veneto estende l’ordinanza a tutela dei lavoratori a cantieri stradali, logistica di piazzale, riders e produzione di vetro artistico
2 Luglio 2026

ONDATE DI CALORE – La Regione del Veneto estende l’ordinanza a tutela dei lavoratori a cantieri stradali, logistica di piazzale, riders e produzione di vetro artistico

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Il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, con specifica ordinanza ha provveduto, nella giornata di mercoledì 1° luglio 2026, ad integrare con l’estensione a ulteriori categorie le disposizioni di carattere contingibile e urgente in merito alla salute dei lavoratori, adottate con la precedente ordinanza dello scorso 16 giugno.

In ragione dell’intensificarsi del rischio da stress termico a causa del perdurare da più settimane delle condizioni climatiche con elevate temperature, il Presidente ha disposto di integrare le misure relative all’attività lavorativa svolta nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature, estendendole anche a tutte le attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote. Si tratta, infatti, di lavoro che viene svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura.

L’ordinanza, inoltre, estende le disposizioni anche alle attività lavorative che si svolgono nei luoghi indoor di produzione del vetro artistico. Queste attività, infatti, comportano criticità uniche quali l’esposizione continua a calore radiante, in quanto gli operatori lavorano costantemente a ridosso di forni fusori ad altissime temperature. Pertanto, la presenza di un microclima estremo negli ambienti di lavoro a causa dell’innalzamento delle temperature estive, determina livelli di calore nei locali interni tali da diventare estremamente pericolosi per la salute, l’incolumità e la sicurezza.

Il documento, peraltro, raccomanda ai datori di lavoro di valutare nell’ambito dell’organizzazione, la rimodulazione degli orari di svolgimento delle prestazioni.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 2 luglio fino al 31 agosto, quindi, vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento anche di attività lavorative svolte nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole. Inoltre, le stesse disposizioni valgono nei luoghi di produzione del vetro artistico che determinano l’esposizione ad ambienti termici severi. Tutto questo ha valore nelle giornate e nelle aree del territorio regionale in cui il sistema di previsione del rischio elaborato dal progetto Worklimate (INAIL-CNR) segnali un livello di rischio “alto” (ore 12:00) per i lavoratori esposti al sole e impegnati in attività fisica intensa.

L’ordinanza conferma l’applicazione nei casi in cui, nonostante l’adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali, permangano rischi rilevanti per la salute dei lavoratori derivanti dall’esposizione al calore. Restano validi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela equivalenti o più tutelanti per i lavoratori.

La Regione raccomanda inoltre il ricorso alle Linee di indirizzo in tutte le attività svolte all’aperto e negli ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteorologiche esterne. Sono esclusi dal divieto gli interventi di pubblica utilità, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, dai concessionari di pubblico servizio e dai relativi appaltatori, purché siano adottate adeguate misure organizzative e di sicurezza per ridurre il rischio da esposizione al caldo da parte dei datori di lavoro.

Riassumendo, le principali novità sono le seguenti:

  1. Estensione delle attività interessate: cantieri stradali, logistica di piazzale, consegne urbane con biciclette e motocicli e produzione del vetro artistico.
  2. Divieto di lavoro nelle ore più calde: sospensione delle attività esposte al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00 dal 2 luglio al 31 agosto 2026.
  3. Modalità di applicazione: il divieto opera solo nei giorni e nelle aree con rischio ALTO secondo la piattaforma Worklimate.
  4. Tutela delle lavorazioni indoor: vengono incluse le lavorazioni del vetro artistico caratterizzate da elevato stress termico.
  5. Accordi aziendali; restano validi gli accordi che prevedono misure di tutela equivalenti o superiori.
  6. Raccomandazioni ad aziende ed Enti Locali: rimodulazione degli orari di lavoro e possibili deroghe comunali ai limiti acustici per lavorare nelle ore più fresche.
  7. Eccezioni e sanzioni: rimangono esclusi gli interventi di pubblica utilità e protezione civile con adeguate misure di sicurezza; restano applicabili le sanzioni previste dall’art. 650 c.p.

Per informazioni sulle soluzioni organizzative del lavoro si consiglia di rivolgersi al Settore Gestione del Personale di Confartigianato Imprese Verona (Federica Veronesi)

Per informazioni sui dettagli normativi e di sicurezza sul lavoro è a disposizione il nostro Settore Sicurezza (Elena Rama):