LAVORO – Arriva la “maxi-deduzione” del 120% per chi assume a tempo indeterminato
27 Giugno 2024

FISCO e LAVORO – Arriva la “maxi-deduzione” del 120% per chi assume a tempo indeterminato

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Titolari di reddito d’impresa ed esercenti di arti e professioni che aumentino il numero di dipendenti a tempo indeterminato avranno la possibilità di beneficiare di una “maxi-deduzione” del 120% (uno sconto che può arrivare al 130% nel caso in cui le assunzioni riguardino categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela). È quanto prevede il decreto attuativo della riforma dell’Irpef e dell’Ires (decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

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Che cosa prevede la norma

Per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, si prevede una maggiorazione pari al 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un’ulteriore deduzione pari al 10% in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

I soggetti ammessi per beneficiare della maggiorazione del costo del lavoro sono le entità elencate nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali.

Nello specifico, si tratta di:

  • società di capitali ed enti di cui all’art. 73, c. 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • enti non commerciali di cui all’art. 73, c. 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale;
  • società ed enti non residenti di cui all’art. 73, c. 1, lett. d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR e le imprese individuali;
  • esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo.

Restano esclusi i soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa.

L’agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l’attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se l’anno include il 29 febbraio. Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale.

Per quanto riguarda gli enti non commerciali, la maggiorazione è applicabile solo per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato impiegati nell’attività commerciale, a condizione di separata evidenza contabile. Per attività con redditi determinati in modo non analitico, la maggiorazione non è disponibile per i lavoratori impiegati esclusivamente in tali attività.

Ulteriori specifiche

La maggiorazione è concessa se il numero di lavoratori a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 supera il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente.

Non si considera il personale assunto per stabili organizzazioni all’estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo. Le conversioni da contratti a tempo determinato a tempo indeterminato sono incluse nel calcolo dell’incremento. I soci lavoratori delle cooperative e i contratti part-time sono considerati proporzionalmente. Il calcolo dell’incremento occupazionale non considera i lavoratori in distacco e tiene conto dei lavoratori con contratti di somministrazione proporzionalmente alla durata del rapporto.

Chi ha effettuato nuove assunzioni nel corso del 2023, generando un incremento del valore medio degli occupati nel 2024, potrà accedere all’incentivo in presenza di almeno una nuova assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, è necessaria la sussistenza dell’ulteriore criterio dell’incremento complessivo della forza lavoro rispetto al precedente esercizio, conteggiando tutte le diverse categorie di lavoratori.

Operazioni straordinarie e tipologie contrattuali

Il Decreto, che si può scaricare in allegato a questa notizia, dipana alcuni dubbi sulle operazioni straordinarie laddove si prevede l’esclusione dal computo dei dipendenti in forza nel 2023 presso la società coinvolta nell’operazione e trasferiti nel 2024 alla beneficiaria. Per le operazioni straordinarie che avvengono in questo esercizio occorrerà, invece, procedere alla distribuzione del beneficio tra le società interessate tenendo conto di una quota proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Con riferimento alle tipologie contrattuali, rilevano, invece, le trasformazioni dei contratti di durata in contratti a tempo indeterminato, nonché i contratti part-time, in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Nessun riferimento nel testo invece a:

  • dimissioni volontarie;
  • pensionamento;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa del dipendente

che quindi potrebbero aver rilievo come decremento del personale.