SICUREZZA E SALUTE – Ordinanza Caldo della Regione del Veneto: prorogato al 30 settembre lo stop ai lavori nelle ore più calde
SicurezzaLa Regione del Veneto ha pubblicato l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 107 del 8 settembre 2026, che proroga, dal 9 settembre 2026 al 30 settembre 2026, la sospensione dell’attività lavorativa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 negli stessi settori già indicati dall’ordinanza n. 71 del 1° luglio 2026, che integra la precedente Ordinanza n. 58 del 16 giugno 2026.
Si tratta della cosiddetta “ordinanza caldo”, emanata per tutelare i lavoratori dal rischio legato ai danni da calore eccessivo, per esposizione solare o temperature elevate.l
Secondo quanto contenuto nell’ordinanza di proroga…
Le imprese dovranno dunque proseguire nel monitoraggio quotidiano delle mappe Worklimate e sull’adozione delle misure organizzative previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ordina
- di vietare nel periodo compreso tra il 9 settembre 2026 e il 30 settembre 2026 – esclusivamente nei soli giorni e nelle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali alle ore 12:00 un livello di rischio “ALTO” – lo svolgimento dell’attività lavorativa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, nei cantieri stradali, nella logistica di piazzale e nella consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote che comportano una esposizione prolungata al sole, ed altresì nei luoghi di produzione del vetro artistico in condizioni di esposizione prolungata alle alte temperature;
- di stabilire che il divieto di cui al punto 1 trova applicazione qualora, nonostante l’adozione da parte del Datore di lavoro delle specifiche misure di prevenzione previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore;
- di stabilire che sono fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela per i lavoratori impegnati inattività svolte all’aperto uguali o maggiori rispetto a quanto disposto dalla presente Ordinanza;
- che in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” adottate da ultimo con DGR n. 568 del16 giugno 2026.
Raccomanda, inoltre:
- in via generale, ai Datori di lavoro di valutare, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari di lavoro e l’adozione di ogni ulteriore misura organizzativa idonea a ridurre l’esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie caratterizzate da maggiore rischio, esercitando il proprio ruolo con senso di responsabilità e privilegiando, ove possibile, le soluzioni più idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- in via generale, ai Comuni del Veneto di valutare l’opportunità di derogare, temporaneamente e previa verifica della situazione contingente, ai regolamenti locali in materia di contenimento delle emissioni acustiche, al fine di consentire lo svolgimento delle attività lavorative in fasce orarie più fresche.
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