17 Dicembre 2019

SERVIZI SICUREZZA – Verifica attrezzature di lavoro

Sicurezza

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature sicure è un obbligo di ogni datore di lavoro. Collaudi, verifiche e altre attività di controllo sono fondamentali per garantire la sicurezza di macchine, apparecchi, utensili ed impianti utilizzati nei luoghi di lavoro.

Le verifiche ispettive (iniziali e periodiche) degli apparecchi di sollevamento cose o persone o degli apparecchi gas, vapore e riscaldamento, rispondono all’obbligo di legge previsto dal Testo Unico Sicurezza.

La prima delle verifiche periodiche

Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica, la quale, per la sua effettuazione, può avvalersi di un Ente Accreditato, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.
Sono di competenza del datore di lavoro:

  • > la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot) secondo l’apposita modulistica specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura;
  • > la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale Inail competente (Uot), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso i moduli specifici.

Entro 45 giorni dalla richiesta di prima verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può effettuare direttamente la prestazione o avvalersi di Ente Accreditato segnalato dal Datore di Lavoro.

Le verifiche periodiche successive

A partire dal 21 agosto 2013 per le verifiche periodiche successive alla prima, il datore di lavoro non è più obbligato a presentare la richiesta all’ASL/ARPA, ma può rivolgersi subito liberamente e direttamente ad Enti Accreditati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.

Per le richieste di verifica periodica successiva vi basterà compilare il modulo on-line a seguire scegliendo questo e/o altri servizi in ambito di Sicurezza. Sarete ricontattati dal Settore Sicurezza di Confartigianato imprese Verona.

Sanzioni Penali a carico del datore di lavoro e del dirigente

  • > 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
  • > 71, co. 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. B)].

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