AMBIENTE e SICUREZZA (TUTTE LE CATEGORIE) – Materie pericolose (ADR): dal 1° gennaio obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti. Confartigianato sollecita chiarimenti sugli "speditori"
12 Dicembre 2022

AMBIENTE e SICUREZZA (TUTTE LE CATEGORIE) – Materie pericolose (ADR): dal 1° gennaio obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti. Confartigianato sollecita chiarimenti sugli “speditori”

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Confartigianato Imprese, assieme ad alcune delle principali Associazioni dell’Artigianato, del Commercio e dell’Agricoltura, sono intervenute presso i Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle Imprese e del made in Italy, con una presa di posizione sindacale in merito all’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti previsto al punto 1.6.1.44 dell’ADR, l’Accordo Europeo per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada.

Si tratta di un accordo internazionale che viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE – ovvero una delle cinque commissioni regionali delle Nazioni Unite).

La normativa ADR riguarda i trasporti INTERNAZIONALI. Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente* sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023 potrebbero essere obbligati alla nomina del consulente.

La norma, così interpretata, potrebbe riguardare aziende che producono sia merci sia rifiuti pericolosi e che esportano oltreconfine, configurate quindi come speditori in ADR. Ne consegue che la scadenza (31 dicembre 2022) della sopra citata deroga avrebbe un impatto significativo, anche in termini economici, su di un considerevole numero di aziende, obbligate dall’anno venturo a confrontarsi con un ulteriore adempimento in un periodo particolarmente delicato come quello attuale.

Confartigianato, insieme alle altre organizzazioni, ha preparato una nota interassociativa per chiedere urgentemente chiarimenti ai ministeri interessati (in primis Ministero Trasporti, ma anche Ministero dello Sviluppo Economico e Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in merito alle seguenti questioni:

  • la definizione del campo di applicazione della disciplina di cui al Testo ADR al Cap 1.6.1.44
  • l’identificazione delle aziende destinatarie dell’obbligo
  • e se, al pari delle altre categorie, possa essere esentata anche la figura dello speditore contenuta nella norma, essendo a nostro parere non perfettamente identificabile nella figura dello spedizioniere come disciplinata dal Codice civile.

Senza alcuna distinzione in base alla dimensione e alla tipologia delle aziende interessate, infatti, la norma impatterebbe anche sulle imprese che dovessero effettuare anche una piccola spedizione occasionale di una qualsivoglia merce pericolosa, quale può essere, ad esempio, l’avvio a recupero o smaltimento “una tantum” di un quantitativo minimo di rifiuto pericoloso.

A tal proposito, avendo Confartigianato Trasporti acquisito un parere tecnico-legale in merito, nel confronto con l’Autorità italiana preposta, la Confederazione sta portando avanti una linea sindacale basata sul presupposto che, anche se lo speditore non è testualmente menzionato nelle disposizioni attuative nazionali, in attesa degli specifici provvedimenti di esenzione che dovranno essere emessi, l’esenzione prevista dal D.Lvo n.40/2000 sia applicabile anche a tutte le altre figure coinvolte nel trasporto di merci pericolose e nelle operazioni connesse, ivi compreso lo speditore.

Pertanto, l’azione confederale intrapresa tende a sollecitare il Governo italiano affinché provveda, entro il 31 dicembre 2022, ad emettere gli opportuni provvedimenti integrativi delle norme fin qui emanate, anche al fine di fugare ogni dubbio interpretativo ed evitare difformità applicative da parte degli organi di controllo preposti.

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* esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR)

IL TESTO DELLA NOTA CON RICHIESTA DI CHIARIMENTI AI MINISTERI COMPETENTI

In queste settimane molte imprese stanno sollevando forti preoccupazioni per l’entrata in vigore, a partire dal prossimo 1° gennaio 2023, dell’obbligo di nomina di un consulente ADR anche per le imprese che spediscono merci e/o rifiuti pericolosi che rientrano nella normativa.

Si ricorda che l’obbligo di nomina del Consulente per lo “Speditore” era stato introdotto dall’A.D.R. 2019 ma, considerato l’impatto della nuova disposizione, il legislatore aveva previsto quattro anni di periodo transitorio, ovvero fino al 31/12/2022.

La confusione rispetto a tale nuovo obbligo è emersa in particolare rispetto ad una interpretazione non chiara circa le eventuale estensione agli speditori delle esenzioni previste dalle disposizioni attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.40, finora applicabili in forza dell’articolo 11, comma 14 del D.Lgs.35/2010.

È evidente che entrambi i decreti, risalendo ad un momento antecedente l’estensione della disciplina ADR agli speditori, non contemplano tale figura; ma sarebbe logico prevedere che nel momento in cui anche gli speditori ricadranno nell’obbligo di nomina del consulente ADR, dovranno beneficiare delle esenzioni ascritte agli altri soggetti.

Con una interpretazione restrittiva e cautelare, che oggi è peraltro diffusa sul territorio, si avrebbe il paradosso che le imprese che hanno, da sempre in esenzione, effettuato attività di carico e imballaggio di piccole quantità di merci/rifiuti pericolosi (si pensi ad esempio ad una impresa del settore dell’Autoriparazione che spedisce pochi kg di rifiuti ADR, come l’olio esausto o le batterie al piombo), ora invece, nella veste di “speditori”, dovrebbero sostenere l’onere, anche economico, della suddetta nomina del consulente ADR.

Tale situazione di incertezza sta creando fortissime preoccupazioni e difficoltà di chiara interlocuzione tra i diversi soggetti coinvolti nella filiera.

Chiediamo pertanto un intervento urgente affinché possa essere chiarita, anche per via interpretativa, l’applicabilità anche agli speditori delle esenzioni sopra richiamate.